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AS 2005 5257

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 16 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 60e Attuale art. 60b

Art. 60f Attuale art. 60c

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

16 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 831.441.1

2005-3018 5257

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2005

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