AS 2005 5539
AS 2005 5539
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 23 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificata come segue:
Ingresso, secondo comma visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 14 cpv. 2–6 2 Gli accordi sull’utilizzazione di quote di contingente doganale espressi in percen- tuale e gli accordi sull’utilizzazione di quote di contingente doganale che sono conclusi prima dell’attribuzione della quota di contingente devono essere annunciati per scritto all’Ufficio federale entro il termine fissato da quest’ultimo. 3 Gli accordi sull’utilizzazione di determinati quantitativi devono avvenire prima dell’accettazione della dichiarazione doganale. Il detentore della quota di contin- gente doganale deve contabilizzarli elettronicamente mediante l’accesso sicuro a Internet, al più tardi il giorno lavorativo precedente lo sdoganamento. 4 Per gli accordi riguardanti l’utilizzazione di determinati quantitativi in casi partico- lari, quali quote di contingenti doganali esigue o sdoganamenti individuali, l’Ufficio federale può ammettere eccezioni alla contabilizzazione elettronica mediante l’accesso sicuro a Internet. Questi accordi devono essere annunciati per scritto all’Ufficio federale entro il termine fissato da quest’ultimo.
5 Attuale cpv. 3
6 Nell’attribuzione di quote di contingente doganale in funzione delle importazioni (cifre comparative d’importazione) e nell’attribuzione in funzione dell’ordine di entrata delle domande di permesso (sempreché siano previste limitazioni) il quanti- tativo importato è addebitato alla persona sulla base del cui PGI doveva essere importato il prodotto agricolo, conformemente al capoverso 5.
2005-2657 5539
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2005
II
1 Gli allegati 1 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 7 è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2005
Allegato 1 (art. 5) …
4. Disciplinamento del mercato: latticini
Voce di tariffa Aliquota Testo complementare di dazio per
100 kg
lordi (Fr.)
… 0402. 2120 [2] …
[2] Il dazio doganale è fissato nell’ordinanza del DFF concernente gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1)
…
20. Disciplinamento del mercato: caseina
Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per
100 kg lordi
(Fr.)
3501. 9011 4.– PGI non necessario
9019 [1] PGI non necessario
9091 909.– PGI non necessario
9099 [1] PGI non necessario
[1] Il dazio doganale è fissato nell’ordinanza del DFF concernente gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722.1).
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2005
Allegato 4 (art. 10) …
4. Disciplinamento del mercato: latticini
…
N. 07.41.1-07.41.3 Abrogati …
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2005
Allegato 7 (art. 29)
Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l’estero
Per le importazioni con il permesso generale d’importazione sono riscosse le seguenti tasse amministrative[1]:
Gruppi di merci Tassa per lotto sdoganato in franchi
Sdoganamento Sdoganamento elettronico convenzionale con documento unico
a. Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi 7.– 20.– surgelati e piante di cipolle b. Frutta da sidro e per la distillazione, compresi prodotti di 6.– 20.– frutta c. Patate, incluse patate da semina e prodotti a base di patate 6.– 20.– d. Fiori recisi 7.– 20.– e. Piantimi di alberi da frutta 3.– 20.– f. Latticini e caseina acida 6.– 20.– g. Pollame, carni di pollame compresi preparati 7.– 20.– h. Uova e prodotti di uova 4.– 20.– i. Animali vivi, carni e frattaglie, sperma della specie bovina, 7.– 20.– come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne secca, conserve di carne, ecc. j. Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d’uva 4.– 20.– k. Cereali panificabili 4.– 20.– [1] La tassa viene riscossa per ogni singolo lotto sdoganato.
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2005