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AS 2005 5545

Ordinanza concernente la produzione primaria

Ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim)

del 23 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 della legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari; visti gli articoli 159a, 177 e 181 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura, ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione

1 La presente ordinanza si applica alle aziende dedite alla produzione primaria.

2 Essa si applica altresì:

a. all’immagazzinamento di prodotti primari sul luogo di produzione; b. alla manipolazione, sul luogo di produzione, di prodotti primari destinati alla messa in commercio, a condizione che la manipolazione non alteri sostan- zialmente la loro natura; c. alla manipolazione di prodotti primari destinati a essere utilizzati come ali- menti per animali all’interno dell’azienda che li ha prodotti; d. al trasporto di prodotti primari per la consegna al primo acquirente.

3 La produzione primaria nei settori della caccia e della pesca è disciplinata

dall’ordinanza del 23 novembre 20053 concernente la macellazione di animali e il controllo delle carni.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. produzione primaria: la produzione, l’allevamento e la coltivazione di pro- dotti primari, compresi il raccolto, la mungitura, l’allevamento e la detenzio- ne di animali da reddito agricoli prima della macellazione. b. prodotti primari: vegetali, animali e prodotti della produzione primaria di origine vegetale o animale destinati a essere utilizzati come derrate alimenta- ri o alimenti per animali.

RS 916.020

2005-1718 5545

Ordinanza concernente la produzione primaria RU 2005

Art. 3 Registrazione 1 Le aziende dedite alla produzione primaria devono notificare la propria attività al competente servizio cantonale, qualora non siano già registrate conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 19984 sui dati agricoli. I competenti servizi cantonali trasmettono la notifica all’Ufficio federale dell’agricoltura.

2 L’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che:

a. forniscono ai consumatori, direttamente o per il tramite di esercizi di com- mercio al dettaglio locali, esclusivamente prodotti primari di propria produ- zione; o b. non hanno diritto al versamento di pagamenti diretti conformemente all’articolo 18 dell’ordinanza del 7 dicembre 19985 sui pagamenti diretti e non devono essere registrate conformemente all’articolo 7 dell’ordinanza del 27 giugno 19956 sulle epizoozie. 3 L’Ufficio federale dell’agricoltura tiene un registro delle aziende notificate. Esso emana direttive a destinazione dei Cantoni in merito alle modalità di rilevazione dei dati.

Art. 4 Obblighi delle aziende 1 Le aziende dedite alla produzione primaria sono tenute a prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali.

2 Esse sono responsabili della sicurezza dei prodotti primari.

3 Esse provvedono affinché:

a. il personale non soffra di alcuna malattia acuta trasmessa da derrate alimen- tari; b. il personale sia informato sulle misure sanitarie; c. le contaminazioni attraverso animali, parassiti, scarti, componenti nocive dell’aria, dell’acqua e del suolo nonché attraverso residui di sostanze chimi- che e materiale d’imballaggio di alimenti per animali siano evitate; d. i prodotti primari siano fabbricati, immagazzinati, manipolati e trasportati in modo da non pregiudicarne la qualità igienica e la pulizia; e. i risultati delle analisi effettuate su campioni di materiale vegetale, animale o di altro genere che abbiano rilevanza per la salute dell’uomo e degli animali siano considerati; f. al momento dell’introduzione di nuovi animali in un effettivo, siano previste particolari misure di sicurezza per prevenire la contaminazione da malattie.

4 RS 919.117.71 5 RS 910.13 6 RS 916.401

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4 Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) fissa le esigenze in mate- ria di: a. produzione di prodotti primari; b. tracciabilità. 5 Il Dipartimento può prescrivere che le aziende tengano un registro relativo alla loro produzione.

Art. 5 Tracciabilità 1 Le aziende dedite alla produzione primaria devono essere in grado di indicare in qualsiasi momento agli organismi di controllo, sulla scorta di documenti scritti, i destinatari dei loro prodotti primari e i fornitori dei mezzi di produzione impiegati. Il Dipartimento designa tali mezzi di produzione. 2 La tracciabilità non si applica alle forniture dirette ai consumatori o agli esercizi di commercio al dettaglio locali. 3 I documenti menzionati nel capoverso 1 nonché i rapporti relativi ad analisi ed esami svolti su animali e prodotti primari vanno conservati per tre anni.

Art. 6 Misure in caso di pericolo per la salute umana Chiunque constati o abbia motivo di presumere di aver consegnato prodotti primari che mettono in pericolo o possono mettere in pericolo la salute umana è tenuto a: a. adottare immediatamente le misure che s’impongono per ritirare dal mercato i prodotti in questione; b. informare immediatamente le autorità esecutive; c. collaborare con le competenti autorità, al fine di eliminare al più presto il pericolo per la salute umana rappresentato da tali prodotti.

Art. 7 Controlli 1 I Cantoni controllano se le disposizioni della presente ordinanza sono adempiute.

2 I Cantoni provvedono affinché i controlli della produzione primaria effettuati ai sensi della presente ordinanza siano integrati in quelli previsti dalla legislazione sull’agricoltura, sulle epizoozie e sugli agenti terapeutici. 3 I Cantoni possono coinvolgere nell’esecuzione dei controlli organismi che siano accreditati conformemente alla norma europea ISO/IEC 17020 «Criteri generali per il funzionamento di vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»7 o a un’altra norma più pertinente ai fini dei compiti delegati in materia e che diano garanzie di competenza e d’indipendenza; l’attività di controllo degli organismi coinvolti è sorvegliata per campionatura.

7 Il testo della presente norma può essere richiesto all’Associazione svizzera di norma- zione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch); telefono: 052 224 54 82, fax 052 224 54 74, e-mail: verkauf@snv.ch

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4 I Cantoni organizzano audit o ispezioni di tali organismi. Se da un audit o da

un’ispezione emerge che tali organismi non svolgono in modo regolare i compiti loro delegati, la delega può essere revocata. La delega è revocata immediatamente, se l’organismo di controllo non adotta per tempo misure correttive adeguate.

Art. 8 Esigenze relative ai controlli 1 Nell’esecuzione della presente ordinanza, le competenti autorità cantonali devono in particolare: a. provvedere affinché i controlli siano svolti regolarmente e in maniera pro- porzionata al rischio nonché garantire un controllo di qualità uniforme; b. ordinare misure adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza; c. trasmettere adeguatamente gli esiti dei controlli all’Ufficio federale dell’agricoltura. 2 Gli organismi di controllo devono essere indipendenti dalle aziende che control- lano. Essi devono ricusarsi nei casi previsti dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.

Art. 9 Competenze degli Uffici federali 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura, in collaborazione con l’Ufficio federale di veterinaria e con l’Ufficio federale della sanità pubblica, vigila sull’esecuzione delle prescrizioni relative alla produzione primaria nei Cantoni. Può emanare istruzioni sul controllo dopo aver consultato le competenti autorità cantonali. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 16 dell’ordinanza del 23 novembre 20059 sulla qualità del latte. 2 L’Ufficio federale dell’agricoltura, dopo aver sentito le competenti autorità canto- nali e d’intesa con l’Ufficio federale di veterinaria e con l’Ufficio federale della sanità pubblica, allestisce un piano di controllo nazionale pluriennale.

Art. 10 Piani d’emergenza 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura, dopo aver sentito le competenti autorità can- tonali e la Direzione generale delle dogane e d’intesa con l’Ufficio federale di vete- rinaria e con l’Ufficio federale della sanità pubblica, allestisce piani d’emergenza per la gestione delle situazioni di crisi. Questi piani contengono in particolare infor- mazioni riguardanti: a. i servizi ufficiali e le organizzazioni da coinvolgere; b. i rispettivi compiti in situazioni di crisi; c. le procedure per lo scambio delle informazioni tra i servizi ufficiali e le organizzazioni coinvolti.

8 RS 172.021 9 RS 916.351.0; RU 2005 5567

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2 I piani d’emergenza devono essere se necessario adeguati, in particolare in caso di riorganizzazione delle competenti autorità o sulla base delle conoscenze acquisite fra l’altro nell’ambito di esercitazioni in preparazione a situazioni di crisi.

Art. 11 Disposizioni transitorie 1 Le aziende che devono registrarsi ai sensi dell’articolo 3 notificano la propria attività al competente servizio cantonale entro il 1° luglio 2006.

2 Fino al 1° gennaio 2007, i Cantoni possono coinvolgere nel controllo organismi

non accreditati.

Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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