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AS 2005 5565

Ordinanza concernente l'allevamento di animali

Ordinanza concernente l’allevamento di animali

Modifica del 23 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’allevamento di animali è modificata come segue:

Art. 28 cpv. 1 1 Nei limiti dei crediti autorizzati, possono essere versati contributi limitati nel tempo per l’esportazione di animali da allevamento di tutte le specie di certificata ascendenza e per l’esportazione di animali da reddito della specie bovina.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.310

2005-2292 5565

Ordinanza concernente l'allevamento di animali RU 2005

5566

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