AS 2005 5565
Ordinanza concernente l'allevamento di animali
Ordinanza concernente l’allevamento di animali
Modifica del 23 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’allevamento di animali è modificata come segue:
Art. 28 cpv. 1 1 Nei limiti dei crediti autorizzati, possono essere versati contributi limitati nel tempo per l’esportazione di animali da allevamento di tutte le specie di certificata ascendenza e per l’esportazione di animali da reddito della specie bovina.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.310
2005-2292 5565
Ordinanza concernente l'allevamento di animali RU 2005
5566