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AS 2005 5567

Ordinanza concernente la qualità del latte

Ordinanza concernente la qualità del latte (OQL)

del 23 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 37 della legge del 9 ottobre 19921 sulle derrate alimentari; visti gli articoli 10, 11 capoverso 2 secondo periodo, 138 capoverso 3, 168, 169 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina: a. l’igiene nella produzione lattiera e il controllo di qualità del latte; b. i contributi della Confederazione all’attività di consulenza.

Art. 2 Prescrizioni tecniche 1 Il Dipartimento federale dell’economia emana prescrizioni tecniche riguardanti:

a. la qualità del latte; b. l’igiene nella produzione lattiera, in particolare il foraggiamento, la tenuta e la salute degli animali, le esigenze concernenti il latte, la produzione, il trat- tamento e l’immagazzinamento del latte, la pulizia e la disinfezione nonché gli edifici, gli impianti e le attrezzature. 2 In esse il Dipartimento federale dell’economia tiene conto delle direttive e delle norme riconosciute internazionalmente nonché delle esigenze per preservare la capacità d’esportazione del latte e dei latticini.

Art. 3 Responsabilità I produttori sono responsabili per una produzione del latte in condizioni di igiene. Essi assicurano il rispetto delle prescrizioni riguardanti l’igiene e l’impiego dei mezzi e delle materie ausiliarie conformemente all’uso previsto.

RS 916.351.0

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Sezione 2: Controllo di qualità del latte

Art. 4 Principio 1 Il latte fornito dai produttori sottostà al controllo di qualità secondo la presente ordinanza.

2 Il controllo di qualità del latte è effettuato dai laboratori di prova.

Art. 5 Deroghe 1 Il latte può essere esentato dal controllo di qualità quando il prelievo e il trasporto dei campioni comporterebbero dispendi sproporzionati. 2 I laboratori di prova designano, d’intesa con l’Ufficio federale di veterinaria (Uffi- cio federale), i produttori il cui latte è esentato dal controllo di qualità. A tal fine consultano prima i valorizzatori del latte.

Art. 6 Comunicazione dei risultati del controllo di qualità Al termine delle analisi, i laboratori di prova comunicano senza indugio i risultati ai produttori. Essi tengono i singoli risultati a disposizione delle competenti autorità d’esecuzione e le informano quando le condizioni per una sospensione della fornitu- ra di latte sono soddisfatte.

Art. 7 Assunzione dei costi del controllo di qualità 1 La Confederazione finanzia il controllo di qualità del latte nei limiti dei crediti approvati. 2 I costi dei prelievi di campioni sono a carico degli acquirenti e dei produttori che forniscono direttamente il latte o i prodotti derivati. 3 La Confederazione finanzia gli esperimenti per migliorare i controlli di qualità.

Art. 8 Piano di controllo nazionale pluriennale L’Ufficio federale allestisce un piano di controllo nazionale pluriennale insieme con l’Ufficio federale della sanità pubblica e l’Ufficio federale dell’agricoltura e dopo aver sentito le autorità cantonali di esecuzione.

Sezione 3: Laboratori

Art. 9 Laboratori di prova 1 L’Ufficio federale designa i laboratori di prova incaricati dello svolgimento del controllo di qualità. I laboratori di prova devono essere gestiti e valutati secondo la norma europea EN ISO/IEC 17025 – «Criteri per la competenza dei laboratori ad

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eseguire prove e/o tarature»3 e accreditati dal Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) secondo l’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designa- zione. 2 L’Ufficio federale può autorizzare i laboratori di prova a delegare singoli compiti a servizi specializzati.

Art. 10 Vigilanza e coordinamento 1 L’Ufficio federale vigila sui laboratori di prova incaricati dello svolgimento del controllo di qualità. 2 Fissa le condizioni tecniche minime che devono essere osservate dai laboratori di prova. 3 L’Ufficio federale può ordinare esperimenti per migliorare i controlli di qualità. Gli esperimenti sono diretti dal laboratorio nazionale di riferimento.

Art. 11 Laboratorio nazionale di riferimento 1 La Confederazione gestisce un laboratorio nazionale di riferimento presso la Sta- zione federale di ricerche Agroscope (ALP).

2 Il laboratorio nazionale di riferimento ha i seguenti compiti:

a. propone all’Ufficio federale i metodi d’analisi ufficiali; b. svolge i test di idoneità per i laboratori di cui all’articolo 9; c. assicura il coordinamento tra i laboratori di prova e il laboratorio di riferi- mento della Comunità europea;

3 Esso è accreditato dal SAS, conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19965

sull’accreditamento e sulla designazione, per lo svolgimento dei test di idoneità.

Sezione 4: Controllo delle aziende detentrici di animali e degli animali

Art. 12 1 I Cantoni controllano il rispetto delle regole d’igiene nelle aziende detentrici di animali e lo stato di salute degli animali. L’Ufficio federale emana direttive tecniche sull’esecuzione dei controlli.

3 Il testo di questa norma può essere richiesto al Centro svizzero d’informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; (www.snv.ch), telefono: 052 224 54 54, e-mail: verkauf@snv.ch, fax: 052 224 54 74. 4 RS 946.512 5 RS 946.512

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2 Il bestiame da latte deve essere controllato da un veterinario ufficiale per verificare se: a. le condizioni sanitarie in vista della produzione di latte sono soddisfatte; b. le prescrizioni riguardanti i medicamenti sono rispettate. 3 Se vi è il sospetto che un animale non soddisfi le condizioni sanitarie o le esigenze riguardanti i medicamenti, esso deve essere sottoposto a una visita veterinaria.

Sezione 5: Consulenza e formazione continua

Art. 13 1 Nei limiti dei crediti approvati, la Confederazione assume il 10 per cento al mas- simo dei costi per il fabbisogno minimo, riconosciuto dall’Ufficio federale, di perso- nale specializzato addetto alla consulenza e alla formazione continua nei settori della produzione e della trasformazione del latte. 2 L’attività di consulenza è prestata nel quadro di un mandato di prestazioni definito dall’Ufficio federale e pattuito con il settore professionale interessato.

Sezione 6: Provvedimenti amministrativi e protezione giuridica

Art. 14 Sospensione della fornitura di latte, criteri 1 L’autorità d’esecuzione cantonale competente dispone la sospensione della forni- tura di latte contro un produttore: a. alla quinta contestazione, nell’arco di cinque mesi, relativa al carico di ger- mi; un prelievo con un carico di germi pari a 1 000 000 impulsi/ml o più nel latte vaccino conta come due contestazioni; b. alla quinta contestazione, nell’arco di cinque mesi, relativa al numero di cel- lule nel latte vaccino; c. ad ogni accertamento della presenza di sostanze inibitrici. 2 Il Dipartimento federale dell’economia definisce i criteri e le esigenze per il con- trollo di qualità. 3 I costi procedurali e di controllo sono addebitati, interamente o parzialmente, alle aziende responsabili delle irregolarità.

Art. 15 Protezione giuridica In materia di protezione giuridica si applicano le disposizioni degli articoli 166 a 168 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.

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Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 16 Esecuzione Salvo disposizioni contrarie, l’esecuzione della presente ordinanza spetta all’Ufficio federale.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 7 dicembre 19986 sulla qualità del latte è abrogata.

Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RU 1999 1157, 2001 1337 e 2002 1409

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