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AS 2005 5573

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

del 23 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie, ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il trattamento di dati sul traffico di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina in una banca dati centrale nonché la gestione di quest’ultima.

Art. 2 Definizioni I seguenti termini significano: a. trattamento di dati: qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conserva- zione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzioni di dati; b. comunicazione: il fatto di rendere accessibili i dati, come l’autorizzazione della consultazione, la trasmissione o la diffusione; c. detentore di animali: persona fisica o giuridica che gestisce un’azienda detentrice di animali per proprio conto e a proprio rischio e pericolo; d. azienda detentrice di animali: azienda detentrice di animali giusta l’arti- colo 6 lettera o dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie; e. numero dell’azienda detentrice di animali: numero assegnato dal gestore della banca dati sul traffico di animali (gestore) a un’azienda detentrice di animali; f. tracciabilità: insieme dei seguenti dati relativi a un singolo animale:

1. numero d’identificazione dell’animale (numero di marca auricolare),

RS 916.404

2005-1765 5573

Ordinanza BDTA RU 2005

2. numero delle singole aziende detentrici di animali presso le quali si tro-

va o si è trovato l’animale,

3. nome e indirizzo dei singoli detentori di animali che tengono o hanno

tenuto l’animale,

4. data e tipo delle variazioni d’effettivo giusta l’articolo 4 capoverso 1

lettere a–g nelle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l’animale.

Sezione 2: Contenuto della banca dati e obblighi di notifica

Art. 3 Dati notificati dai Cantoni

1 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

a. numero cantonale d’identificazione dell’azienda detentrice di animali giusta l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie; b. nome, indirizzo e numero cantonale d’identificazione del detentore di ani- mali; c. tipo d’azienda detentrice di animali giusta l’articolo 6 lettera o dell’ordi- nanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie; d. ubicazione dell’azienda detentrice di animali e degli effettivi con rispettive coordinate; e. specie di animali ad unghia fessa tenute; f. numero del Comune giusta l’ordinanza del 30 dicembre 19704 concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni; g. risultati delle ispezioni delle carni e degli animali da macello giusta l’articolo 60 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 20055 concernente la macellazione e il controllo delle carni. 2 I dati giusta il capoverso 1 lettere a–f e le rispettive mutazioni vanno notificati dai Cantoni all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale). Essi sono trasmessi dall’Ufficio federale al gestore. 3 I dati giusta il capoverso 1 lettera g vanno notificati dai Cantoni al gestore.

Art. 4 Dati notificati dai detentori di animali

1 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

a. alla nascita di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione dell’animale, della madre e del padre,

3 RS 916.401; RU 2005 ... 4 RS 510.625 5 RS 817.190; RU 2005 5493

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3. data di nascita dell’animale,

4. razza, colore e sesso dell’animale,

5. parti gemellari,

6. decorso del parto,

7. data della notifica;

b. all’importazione di un animale:

1. Paese d’origine e numero d’identificazione dell’animale nel Paese

d’origine,

2. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

3. numero d’identificazione dell’animale,

4. data di nascita dell’animale,

5. razza, colore e sesso dell’animale,

6. data d’importazione,

7. data della notifica;

c. all’entrata di un animale da un’altra azienda detentrice di animali in Sviz- zera:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero dell’azienda detentrice di provenienza dell’animale,

3. numero d’identificazione dell’animale,

4. data d’entrata,

5. data della notifica;

d. all’uscita di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione dell’animale,

3. data d’uscita,

4. tipo d’uscita,

5. data della notifica;

e. alla macellazione di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero dell’azienda detentrice di provenienza dell’animale,

3. numero d’identificazione dell’animale,

4. data di macellazione,

5. data della notifica;

f. alla morte di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione dell’animale,

3. data di morte,

4. data della notifica;

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g. all’esportazione di un animale:

1. numero dell’azienda detentrice dell’animale,

2. numero d’identificazione dell’animale,

3. Paese di destinazione,

4. data d’esportazione,

5. data della notifica;

h. numero di telefono e lingua per la corrispondenza del detentore di animali; i. relazione postale o bancaria del detentore di animali. 2 I dati giusta il capoverso 1 vanno notificati dai detentori di animali al gestore.

Art. 5 Limitazione dell’obbligo di notifica Per animali delle specie suina, caprina e ovina non vanno notificati i dati giusta l’articolo 4 capoverso 1 lettere a–g.

Sezione 3: Diritti di accesso

Art. 6 Diritto generale

1 La tracciabilità di un singolo animale può essere consultata da chiunque.

2 30 consultazioni al massimo per persona e al giorno sono gratuite.

3 Il numero dell’azienda detentrice di animali o il numero d’identificazione dell’ani- male funge da codice per la consultazione dei dati. L’utente si procura da solo tale codice.

Art. 7 Servizi pubblici

1 L’Ufficio federale può trattare i dati giusta gli articoli 3 e 4.

2 Gli Uffici federali di veterinaria, di statistica, della sanità pubblica e per l’approv- vigionamento economico del Paese nonché l’Ufficio del consumo e swissmedic possono utilizzare i dati giusta gli articoli 3 e 4 di cui necessitano per svolgere i loro compiti. 3 Gli organi cantonali competenti possono utilizzare i dati giusta gli articoli 3 e 4 di cui necessitano per l’esecuzione della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari, sugli agenti terapeutici e sull’agricoltura.

Art. 8 Organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché servizi d’igiene veterinaria 1 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d’igiene veterinaria possono utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati: a. numero dell’azienda detentrice di animali e elenco dell’effettivo di animali;

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b. nome e indirizzo del detentore di animali giusta l’articolo 3 capoverso 1 let- tera b; c. tracciabilità di tutti gli animali che si trovano nelle aziende detentrici di ani- mali dei loro affiliati. 2 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d’igiene veterinaria possono utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi abbiano dato il loro consenso scritto: a. ubicazione dell’azienda detentrice di animali e degli effettivi con rispettive coordinate giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettera d; b. numero del Comune giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettera f; c. relazione postale o bancaria giusta l’articolo 4 capoverso 1 lettera i. 3 Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d’igiene veterinaria possono, giusta gli articoli 3 e 4, utilizzare i dati concer- nenti i loro affiliati, purché questi ultimi non abbiano vietato l’accesso per iscritto.

Art. 9 Detentori di animali 1 I detentori di animali possono consultare illimitatamente e gratuitamente i dati concernenti la loro persona, la loro azienda detentrice di animali, gli animali che vi si trovano o vi si sono trovati nonché la rispettiva tracciabilità. 2 Essi possono consultare illimitatamente l’elenco del loro effettivo di animali allo stato attuale o anteriore.

Art. 10 Consultazione da parte di terzi Su richiesta l’Ufficio federale può autorizzare terzi a consultare, a fini sperimentali scientifici o zootecnici, dati sulla tracciabilità, purché l’acquirente si impegni per iscritto ad osservare le disposizioni sulla protezione dei dati.

Sezione 4: Gestione della banca dati

Art. 11 Gestore

1 La banca dati è gestita da un gestore che deve essere indipendente dal profilo

giuridico, organizzativo, finanziario e fisico dalle singole organizzazioni e imprese del settore del bestiame e della carne nonché dai suoi principali fornitori.

2 Il gestore sottostà alla vigilanza dell’Ufficio federale.

Art. 12 Compiti del gestore 1 Il gestore gestisce la banca dati conformemente a un mandato di prestazioni impar- tito dall’Ufficio federale. Il contratto disciplina in particolare la durata, l’entità, le condizioni e la retribuzione della prestazione richiesta.

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2 Assegna a ogni azienda detentrice di animali un numero giusta l’articolo 2 lette- ra e.

3 Rettifica i dati giusta l’articolo 3 d’intesa con l’Ufficio federale.

4 Verifica la completezza e la plausibilità dei dati giusta l’articolo 4. Notifica al detentore di animali i dati incompleti o non plausibili dandogli la possibilità di completarli o di appurarli.

5 Almeno una volta l’anno invia ai detentori di animali un elenco degli animali

contenente dati aggiornati. 6 Gestisce un help-desk per i detentori di animali per fornire, in particolare, informa- zioni sul traffico di animali, assistenza per la correzione dei dati e consulenza. 7 Pubblica analisi sugli animali registrati nella banca dati sul traffico di animali. I dati vengono aggregati in modo da evitare che si possa in alcun modo risalire alle singole aziende detentrici di animali, alle organizzazioni di allevamento, di produtto- ri o di produzione con label nonché ai servizi d’igiene veterinaria. Le relative pub- blicazioni devono essere accessibili al pubblico.

Art. 13 Ulteriori compiti del gestore 1 In caso di sospetto di infrazioni della legislazione sulle epizoozie il gestore informa il competente servizio cantonale. 2 Il gestore prende le ordinazioni delle marche auricolari e le consegna ai detentori di animali. 3 Appronta i passaporti per gli animali della specie bovina destinati all’esportazione.

Art. 14 Archiviazione dei dati

1 I dati vanno archiviati dal gestore per 18 anni.

2 Non appena il gestore non svolge più alcun compito esecutivo per la Confedera-

zione, i dati vanno offerti all’Archivio federale.

3 I dati designati dall’Archivio federale come non degni di archiviazione vanno

consegnati all’Ufficio federale.

Art. 15 Prestazioni supplementari 1 Oltre ai dati giusta gli articoli 3 e 4 il gestore può trattare ulteriori dati, in parti- colare quelli del tipo indicato di seguito: a. dati rilevanti dal profilo zootecnico; b. affiliazione a organizzazioni di allevamento, di produttori, di produzione con label nonché a servizi di igiene veterinaria; c. tipo di produzione; d. stato sanitario dell’azienda detentrice di animali e degli animali;

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e. somministrazione di medicamenti; f. classificazione della qualità delle carcasse di animali. 2 Per il trattamento di dati giusta il capoverso 1 il gestore conclude un contratto con i terzi. Il contratto deve essere sottoposto per approvazione all’Ufficio federale prima della firma. 3 Il gestore provvede affinché i dati giusta il capoverso 1 siano trattati separatamente dai dati giusta gli articoli 3 e 4.

Art. 16 Controllo ufficiale

1 L’Ufficio federale può eseguire senza preavviso controlli presso il gestore.

2 L’Ufficio federale di veterinaria stabilisce il tipo e la frequenza dei controlli presso le aziende detentrici di animali da parte degli organi incaricati dell’esecuzione della legislazione sulle epizoozie e provvede affinché questi controlli siano coordinati con gli altri controlli.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 17 Esecuzione L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 18 Abrogazione del diritto previgente L’ordinanza del 18 agosto 19996 concernente la banca dati sul traffico di animali è abrogata.

Art. 19 Modifica del diritto previgente L’ordinanza del 28 marzo 20017 sugli emolumenti per il traffico di animali è modi- ficata come segue: Art. 2 cpv. 4 4 Il gestore della banca dati sul traffico di animali (gestore) giusta l’ordinanza del 23 novembre 20058 concernente la banca dati sul traffico di animali fattura gli emolumenti ai detentori di animali su incarico dell’Ufficio federale dell’agricoltura.

6 RU 1999 2622, 2001 1349, 2002 4321 7 RS 916.404.2 8 RS 916.404; RU 2005 5573

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Allegato, n. 5 e 6

5. Emolumenti per informazioni ai sensi dell’articolo 6

dell’ordinanza del 23 novembre 20059 concernente la banca in funzione del dati sul traffico di animali tempo dedicato

6. Per estratti di dati non consultabili in Internet o per la loro

analisi all’attenzione dei servizi pubblici autorizzati purché il dispendio per richiesta non sia superiore a 500 franchi 75.– all’ora

Art. 20 Disposizione transitoria I dati giusta l’articolo 3 capoverso 1 lettere a–f vanno notificati al gestore in con- formità del diritto previgente fino al 31 dicembre 2006.

Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

9 RS 916.404; RU 2005 5573