AS 2005 5607
Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell'uomo e l'aiuto umanitario
Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA)
del 2 dicembre 2005
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers); visto l’articolo 48a della legge federale del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19953; visto l’articolo 15 della legge federale del 19 marzo 19764 su la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali; visto l’articolo 18 del decreto federale del 24 marzo 19955 concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est; in esecuzione della legge federale del 19 dicembre 20036 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. il rapporto di lavoro del personale impiegato per la promozione civile della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario della Confe- derazione; b. la preparazione degli impieghi e la formazione del personale; c. le competenze relative alla conclusione di convenzioni nel settore della pro- mozione civile della pace, del rafforzamento dei diritti dell’uomo e dell’aiuto umanitario.
RS 172.220.111.9
2004-2290 5607
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Art. 2 Diritto applicabile 1 Oltre alle presenti disposizioni si applicano per analogia gli articoli 3, 9, 25, 27, 29, 30, 31, 36, 44, 51, 56–63, 77, 91–103, 110, 112 e 113 dell’ordinanza del 3 luglio
20017 sul personale federale (OPers) e le relative disposizioni d’esecuzione.
2 Si applicano parimenti le disposizioni dell’ordinanza del 18 dicembre 20028
sull’assicurazione degli impiegati dell’Amministrazione federale nella Cassa pen- sioni della Confederazione PUBLICA (OAIP). 3 Se le condizioni di lavoro del personale messo a disposizione vengono disciplinate da un’organizzazione internazionale o da terzi, il servizio competente precisa nel contratto di lavoro il diritto applicabile.
Art. 3 Impieghi 1 Gli impieghi di personale a favore della promozione civile della pace, del raffor- zamento dei diritti dell’uomo e dell’aiuto umanitario della Confederazione (impie- ghi) vengono effettuati nell’ambito della politica estera, di pace e di sicurezza della Svizzera. 2 Possono essere organizzati sotto forma di azioni e operazioni civili, militari o civili-militari.
3 Gli impieghi vengono effettuati in tenuta civile o militare.
Art. 4 Competenze 1 I servizi competenti per decidere in qualità di datori di lavoro e assistere le persone occupate negli impieghi vengono designati dai seguenti dipartimenti: a. il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per gli impieghi civili e per la parte civile degli impieghi civili-militari; b. il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DPPS) per gli impieghi militari e per la parte militare degli impieghi civili-militari; alla presente ordinanza non sono soggetti i militari che prestano servizio di promovimento della pace in base all’articolo 65a capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995; c. il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), d’intesa con il DFAE, per gli impieghi del personale di polizia; d. il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d’intesa con il DFAE, per gli impieghi delle guardie di confine e del personale doganale. 2 Il DFAE coordina le questioni di politica estera connesse con gli impieghi e parte- cipa al trattamento delle questioni relative alla situazione internazionale e al diritto internazionale.
7 RS 172.220.111.3 8 RS 172.222.020
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Art. 5 Delega di compiti Il DFAE può delegare a persone giuridiche del diritto privato o pubblico o a persone fisiche mansioni esecutive connesse con gli impieghi civili.
Art. 6 Conclusione di trattati internazionali 1 Il DFAE è autorizzato a concludere con Stati o organizzazioni internazionali tratta- ti internazionali in merito alla partecipazione della Svizzera a missioni di promozio- ne civile della pace, all’invio di esperti e all’impiego dei fondi provenienti dai crediti quadro. 2 I seguenti uffici sono autorizzati a concludere trattati internazionali in merito a questioni tecniche e amministrative inerenti al proprio settore di attività: a. la Direzione politica del DFAE nell’ambito della promozione civile della pace e del rafforzamento dei diritti dell’uomo; b. la Direzione dello sviluppo e della cooperazione del DFAE in virtù dell’articolo 21 dell’ordinanza del 12 dicembre 19779 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali e dell’articolo 11 del decreto federale del 24 dicembre 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est; c. l’Aggruppamento Difesa e la Direzione della politica di sicurezza del DDPS nell’ambito dei rispettivi compiti; d. l’Amministrazione federale delle dogane, Direzione generale delle dogane, del DFF per l’impiego di guardie di confine e di personale doganale; e. l’Ufficio federale di polizia del DFGP per l’invio di specialisti nell’ambito degli impieghi di polizia a carattere internazionale.
Capitolo 2: Politica del personale
Art. 7 Formazione 1 Il servizio competente prepara il personale all’impiego. Secondo i contenuti, la natura e l’urgenza dell’impiego, tale preparazione può consistere in misure d’intro- duzione o di formazione continua.
2 La formazione procura le conoscenze necessarie sull’impiego, sul mandato e
sull’organizzazione partner. Deve essere seguita dai candidati a meno che posseg- gano già le conoscenze richieste. La formazione ultimata con successo costituisce il presupposto a un’assunzione definitiva. 3 Qualora la formazione del personale sia impartita da altri dipartimenti, il DFAE vi collabora in caso di necessità.
9 RS 974.01
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4 La formazione è impartita in Svizzera o all’estero.
5 Il servizio competente determina l’ammontare dell’indennità per la formazione.
Art. 8 Documenti di viaggio e di legittimazione Il servizio competente, in collaborazione con il DFAE, procura i documenti di viaggio e di legittimazione necessari.
Art. 9 Conferimento di grado per una determinata durata Nell’ambito delle loro competenze, i dipartimenti possono conferire alle persone in missione, per la durata dell’impiego, un determinato grado, se ciò è necessario all’esercizio della loro funzione.
Art. 10 Elaborazione di dati personali 1 Per la gestione del personale il servizio competente istituisce una banca dei dati elettronica o manuale.
2 Può trattare i seguenti dati:
a. cognome, nome e data di nascita; b. attinenza e nazionalità; c. religione; d. stato civile; e. numero AVS; f. numero di passaporto; g. curriculum professionale e militare; h. indirizzo del luogo di residenza e a cui rivolgersi in caso di emergenza; i. indicazioni relative al rapporto di lavoro, come il contratto di lavoro, la descrizione del posto di lavoro o le decisioni fondate su una valutazione della persona in questione; j. qualifiche assegnate da organizzazioni partner alle persone che prendono parte a un impiego. 3 Il servizio competente può organizzare la collezione di dati elettronica sotto forma di sistema chiuso non collegato ad altre collezioni o sistemi, oppure può prevedere un collegamento con il sistema BV Plus ai sensi dell’articolo 29 capoverso 3 dell’ordinanza del 3 luglio 200110 concernente la protezione dei dati personali nell’Amministrazione federale.
10 RS 172.220.111.4
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4 Tranne i dati personali e i profili di personalità degni di particolare protezione, il servizio competente può inoltre rendere noti agli altri servizi competenti dati perso- nali mediante procedura di richiamo, nonché concedere loro il diritto di immettere dati. 5 Per il rimanente si applica l’ordinanza del 3 luglio 2001 concernente la protezione dei dati personali nell’Amministrazione federale, in particolare per quanto concerne il diritto d’accesso, la rettifica e la trasmissione di dati a terzi, i dati relativi ai can- didati a un posto di lavoro, i dati raccolti su supporto cartaceo e i dati relativi alla salute.
Art. 11 Visita medica La persona in via d’assunzione deve compilare un questionario medico. Deve sotto- porsi alle visite mediche e ai trattamenti profilattici e terapeutici ritenuti necessari dal servizio medico dell’Amministrazione federale o dal servizio competente per l’impiego.
Capitolo 3: Inizio del rapporto di lavoro
Art. 12 Inizio del rapporto di lavoro 1 Il personale viene assunto con un contratto di diritto pubblico di durata determinata o indeterminata.
2 In caso d’impiego, gli impiegati della Confederazione vengono assunti a tempo
determinato. Il loro precedente rapporto d’impiego viene mantenuto. Le parti inte- ressate concordano le condizioni. In caso d’impiego si applicano le disposizioni della presente ordinanza.
Art. 13 Condizioni particolari 1 Il servizio competente può vincolare il contratto di lavoro alla condizione che il candidato rinunci a farsi accompagnare dai famigliari durante l’impiego. Esso tiene conto delle condizioni di vita e di lavoro e delle opportunità di formazione per i bambini nel luogo d’impiego. La possibilità di operare un ricongiungimento fami- gliare è menzionata esplicitamente nel contratto. 2 Se necessario all’adempimento di compiti di sovranità nazionale, il servizio com- petente può riservare l’assunzione alle persone di nazionalità svizzera.
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Capitolo 4: Prestazioni del datore di lavoro Sezione 1: Stipendio
Art. 14 Valutazione della funzione 1 I criteri determinanti per la valutazione della funzione sono la formazione prelimi- nare richiesta, l’entità dei compiti e il livello delle esigenze, responsabilità e rischi inerenti alla funzione. 2 Il dipartimento competente assegna ogni funzione a una fascia di funzione e a una classe di stipendio conformemente all’allegato 2 della presente ordinanza. La valuta- zione delle funzioni della classe di stipendio 32 o di una classe superiore sottostà all’approvazione del DFF.
3 Una volta all’anno il dipartimento competente fa rapporto al DFF sul numero di
persone per classe di stipendio. 4 Per le persone impiegate a tempo determinato e a scopo di formazione, valgono le disposizioni del DFF per i praticanti.
Art. 15 Determinazione dello stipendio 1 Il servizio competente stabilisce lo stipendio individuale tenendo conto adegua- tamente della funzione, della formazione e dell’esperienza professionale e personale del candidato, nonché della situazione del mercato del lavoro. 2 Se la persona assunta continua a ricevere lo stipendio da un altro datore di lavoro, il servizio competente può rimborsare a quest’ultimo lo stipendio che spetterebbe all’impiegato, per un importo tuttavia non superiore allo stipendio versato dall’altro datore di lavoro. 3 Se l’inizio di un impiego è differito o se un impiego termina prima del previsto senza colpa da parte della persona assunta, il servizio competente può affidare a quest’ultima altri compiti ragionevolmente accettabili. Viene dedotto l’eventuale reddito da altre attività lucrative.
Art. 16 Aumenti di stipendio 1 Il servizio competente può concedere un aumento di stipendio al più presto dopo un anno d’impiego oppure se la persona assume una funzione attribuita a una classe di stipendio superiore. 2 Gli aumenti di stipendio non possono superare l’evoluzione prevista dall’arti- colo 39 capoverso 2 OPers11 per il livello di valutazione A. Quando la persona assume una funzione attribuita a una classe di stipendio superiore, il servizio compe- tente può derogare a questa regola se lo stipendio non corrisponde al valore effettivo della funzione.
11 RS 172.220.111.3
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3 Lo stipendio degli impiegati della Confederazione ai sensi dell’articolo 12 capo- verso 2 viene aumentato conformemente al capoverso 2 solo se l’impiego si protrae oltre la fine dell’anno. L’aumento di stipendio ha effetto a partire dal 1° gennaio. Rimane salva l’approvazione del dipartimento da cui proviene l’impiegato.
Sezione 2: Supplementi di stipendio
Art. 17 Indennità di funzione 1 L’indennità di funzione può essere accordata a chi adempie compiti particolarmen- te esigenti, senza che tuttavia si giustifichi l’attribuzione durevole a una classe di stipendio superiore. 2 Le indennità di funzione non possono superare la differenza fra l’importo massimo della classe di stipendio stabilita dal contratto di lavoro o dallo stipendio individuale e lo stipendio massimo previsto per la funzione superiore.
Art. 18 Indennità d’impiego
1 Per ogni impiego può essere corrisposta un’indennità d’impiego.
2 Essa costituisce un indennizzo per le condizioni particolari d’impiego come dispo- nibilità permanente, isolamento, clima e privazioni nonché una compensazione materiale per i costi supplementari connessi con l’impiego. 3 Il dipartimento competente ne stabilisce l’ammontare previo coordinamento con gli altri dipartimenti. L’importo non deve superare gli 800 franchi al mese.
4 Esso fa rapporto ogni anno al DFF sull’ammontare delle indennità d’impiego
corrisposte per luogo d’impiego.
Art. 19 Indennità di rischio 1 In caso di elevato rischio per la vita e l’integrità fisica può essere corrisposta un’indennità di rischio. 2 Il dipartimento competente ne stabilisce l’ammontare previo coordinamento con gli altri dipartimenti. L’importo non deve superare gli 800 franchi al mese. 3 Esso fa rapporto ogni anno al DFF sull’ammontare delle indennità di rischio corri- sposte per luogo d’impiego.
Art. 20 Indennità versate da terzi Le indennità versate da un Paese, da un’organizzazione internazionale o da terzi devono essere comunicate senza indugio al servizio competente e vengono compu- tate con quelle previste dalla presente ordinanza e dagli articoli 44 e 51 OPers12.
12 RS 172.220.111.3
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Sezione 3: Prestazioni sociali
Art. 21 Cassa pensione 1 Per la durata del rapporto di lavoro il personale è assicurato presso la Cassa pen- sioni della Confederazione PUBLICA ai sensi dell’ordinanza del 25 aprile 200113 concernente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confedera- zione (OCPC 1) e dell’ordinanza del 25 aprile 200114 concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2). 2 Se il salario annuo determinante durante l’impiego di una persona di cui all’arti- colo 12 capoverso 2 è superiore a quello percepito prima dell’impiego presso l’altro servizio della Confederazione, la differenza è assicurata nel piano complementare OCPC 2 indipendentemente dalla durata dell’impiego. 3 Se il salario annuo determinante durante l’impiego di una persona di cui all’arti- colo 12 capoverso 2 è inferiore a quello percepito prima dell’impiego presso l’altro servizio della Confederazione, l’adeguamento del rapporto di previdenza avviene conformemente all’articolo 13 capoverso 3 OCPC 1 o all’articolo 12 capoverso 1 OCPC 2 indipendentemente dalla durata dell’impiego. 4 Se l’impiego dura al massimo tre mesi e la persona assunta è assicurata presso un altro istituto di previdenza, il servizio competente versa i contributi del datore di lavoro all’altro istituto di previdenza, sempre che il relativo regolamento lo consen- ta, ma al massimo fino all’importo che altrimenti dovrebbe versare a PUBLICA per il membro interessato.
5 Le
indennità versate da terzi ai sensi dell’articolo 20 non sono assicurate da PUBLICA.
Art. 22 Assicurazione 1 Il personale è assicurato contro le malattie e gli incidenti secondo la legge federale del 19 giugno 199215 sull’assicurazione militare. 2 Il DFAE coordina, d’intesa con il DFF, la conclusione di eventuali assicurazioni complementari adeguate per i rischi relativi ai costi di cura, invalidità e morte non compresi nelle prestazioni dell’assicurazione militare.
Sezione 4: Orario di lavoro, vacanze, congedi
Art. 23 Orario di lavoro L’orario di lavoro e il piano di servizio dipendono dalle esigenze dell’impiego. Il piano di servizio viene stabilito per la regione d’impiego dal servizio competente.
13 RS 172.222.034.1 14 RS 172.222.034.2 15 RS 833.1
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Art. 24 Vacanze 1 Il personale ha diritto a sei settimane di vacanza all’anno. Se le circostanze lo consentono, il servizio competente può concedere eccezionalmente una settimana di vacanza supplementare a partire dal compimento del 50° anno di età. 2 Con questo diritto sono compensati i giorni festivi nel luogo d’impiego. I giorni festivi ufficiali svizzeri che cadono in un giorno lavorativo possono essere compen- sati mediante tempo libero, sempre che le esigenze di servizio lo consentano. 3 Se un altro Paese, un’organizzazione internazionale oppure terzi concedono meno vacanze rispetto a quanto previsto dal capoverso 1, il servizio competente provvede a compensare la differenza. 4 Le vacanze vanno prese nel periodo di validità del rapporto di lavoro e non vengo- no compensate con prestazioni in denaro o con altre agevolazioni. In casi debitamen- te motivati il servizio competente può autorizzare eccezioni.
Art. 25 Viaggi di vacanza
1 Il personale ha diritto a due viaggi di vacanza pagati ogni 12 mesi di impiego
all’estero. Il primo viaggio può essere effettuato dopo 3 mesi completi d’impiego.
2 Per impieghi che non implicano condizioni di vita e di lavoro particolarmente
difficili, il servizio competente può ridurre il diritto di cui al capoverso 1 a un solo viaggio di vacanza pagato ogni 12 mesi di impiego all’estero. 3 Il diritto ai viaggi di vacanza si estingue con il sorgere di un nuovo diritto o con la conclusione dell’impiego. 4 Il servizio competente assume i costi del viaggio di vacanza, corrispondenti però al massimo al prezzo più conveniente di un viaggio diretto in classe economica fra il luogo d’impiego e il luogo di residenza o il Paese di provenienza. È fatto salvo l’articolo 29 capoverso 3. 5 Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, i familiari hanno diritto a un viaggio di vacanza pagato ogni
12 mesi di impiego all’estero.
6 Se un altro Paese, un’organizzazione internazionale oppure terzi accordano già
viaggi di vacanza pagati, il diritto ai viaggi di vacanza pagati viene ridotto in modo corrispondente. 7 Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, il servizio competente può decidere di pagare, al posto di un viag- gio di vacanza per la persona assunta, il viaggio di un familiare in visita nel luogo d’impiego. Il servizio assume al massimo i costi di cui al capoverso 4.
Art. 26 Congedi Il personale ha diritto al massimo a: a. due giorni lavorativi per fare e disfare i bagagli, sia all’inizio che al termine dell’impiego;
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b. due giorni lavorativi per il proprio matrimonio, compreso il matrimonio civile; c. due giorni lavorativi per la nascita di un figlio proprio (padre); d. due giorni lavorativi per la cura di familiari colpiti inaspettatamente da una malattia grave o da un infortunio (coniuge, partner, figli o genitori); e. tre giorni lavorativi per il decesso del coniuge, del partner, di un figlio o di un genitore; f. fino a un giorno di lavoro per la partecipazione ai funerali di un altro parente o di terzi; g. il tempo necessario in caso di convocazione da parte delle autorità, se non si tratta di una questione privata; h. gli stessi giorni di congedo, per numero e frequenza, concessi sul posto d’impiego dalle organizzazioni internazionali, allo scopo di riprendersi dal lavoro svolto in condizioni particolarmente difficili e gravose.
Art. 27 Viaggi di congedo 1 Il servizio competente può assumere i costi di viaggio nei casi di cui all’articolo 26 lettere c–e e g. Se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego, i costi di viaggio sostenuti dagli accompagnatori e dai figli possono essere rimborsati se comprovati. 2 Per i congedi ai sensi dell’articolo 26 lettera h, il servizio competente può scegliere un luogo di riposo per la persona assunta e rimborsarle i costi di viaggio. 3 Per il calcolo dei costi di viaggio si applica per analogia l’articolo 25 capoverso 4.
Sezione 5: Altre prestazioni del datore di lavoro
Art. 28 Equipaggiamento personale
1 Il servizio competente determina l’equipaggiamento messo a disposizione dalla
Confederazione.
2 Esso organizza il trasporto e ne copre le spese effettive.
Art. 29 Spese di viaggio 1 Il servizio competente assume i costi del viaggio diretto andata e ritorno, calcolati in conformità degli articoli 45, 46 e 47 capoverso 1 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 200116 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers). 2 Se i costi effettivi di un viaggio autorizzato con il proprio veicolo superano, per- nottamenti e pasti compresi, i costi del volo diretto, il servizio competente versa al
16 RS 172.220.111.31
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massimo l’importo corrispondente al prezzo del biglietto d’aereo conformemente al capoverso 1. 3 Il servizio competente non assume costi di viaggio quando è data la possibilità di viaggiare gratuitamente.
Art. 30 Spese per il trasporto degli effetti personali 1 A seconda della durata dell’impiego e delle condizioni vigenti sul posto, gli effetti personali possono essere trasportati sotto forma di bagaglio accompagnato o in eccedenza, oppure come merce. 2 Il servizio competente organizza il trasporto degli effetti personali appartenenti al personale e, se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare, ai familiari e ne assume i costi effettivi. 3 Le modalità e l’entità del trasporto sono determinati in base all’allegato 1 della presente ordinanza. 4 I bagagli immediatamente necessari sul luogo d’impiego possono essere trasportati come bagaglio in eccedenza fino a un massimo di 50 kg.
Art. 31 Spese di vitto e alloggio 1 Il servizio competente può rimborsare integralmente o parzialmente le spese effet- tive di un alloggio appropriato e usuale per il luogo. 2 Le spese d’alloggio in albergo sono pagate solo nei primi 60 giorni d’impiego. È possibile derogare a questo termine per motivi di sicurezza o se le circostanze lo richiedono. 3 Il servizio competente può versare un’indennità giornaliera per il vitto che corri- sponda ai costi abituali locali. L’indennità può essere ridotta dopo 60 giorni d’impiego.
4 Il servizio competente non assume o assume solo una parte dei costi di vitto e
alloggio delle persone assunte che prendono domicilio nel luogo d’impiego.
Art. 32 Costi dei viaggi di servizio ordinati Per i costi dei viaggi di servizio ordinati si applicano gli articoli 29 e 30 capoversi 1 e 2.
Art. 33 Costi di formazione dei figli 1 Il servizio competente assume i costi effettivi della formazione dei figli fino ad un massimo di 24 000 franchi all’anno per figlio se il contratto di lavoro prevede espressamente il ricongiungimento familiare sul luogo d’impiego ed è versato un assegno di custodia conformemente all’articolo 51 OPers17.
17 RS 172.220.111.3
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2 Si applicano per analogia gli articoli 128 e 129 dell’ordinanza del DFAE del
20 settembre 200218 concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers- DFAE).
Art. 34 Costi accessori Il servizio competente può rifondere un importo massimo di 450 franchi al mese per costi accessori. Costi accessori sono rimborsati soltanto se non vengono versate indennità per vitto e alloggio e se la persona assunta non ha preso domicilio nel luogo d’impiego.
Art. 35 Altre indennità 1 Durante l’impiego, possono essere indennizzati il danneggiamento, il furto o la perdita di oggetti appartenenti alla persona assunta, senza che questa ne abbia colpa alcuna, fino a un importo di 5000 franchi se i danni non sono coperti dall’assicu- razione militare, da un’assicurazione privata o dalla responsabilità civile di terzi. 2 L’impiego di veicoli a motore privati a scopo di servizio è disciplinato dalle diret- tive del Dipartimento federale delle finanze del 12 marzo 2001 sull’utilizzazione di veicoli a motore privati per esigenze di servizio. 3 Su richiesta il servizio competente può rifondere a chi esercita un’attività indipen- dente le spese comprovate derivanti dal mantenimento del proprio ufficio o studio durante il periodo d’impiego. Il servizio competente determina caso per caso il contributo mensile. Detto contributo non può superare i 5000 franchi al mese ed è concesso solo per un anno.
Art. 36 Indennità versate da terzi Se un altro Paese, un’organizzazione internazionale o terzi assumono una parte dei costi di cui agli articoli 28–35, il servizio competente va informato senza indugio. Queste indennità vengono compensate con le prestazioni previste dalla presente ordinanza.
Capitolo 5: Obblighi del personale
Art. 37 Responsabilità La responsabilità per danni e quella penale sono rette dalla legge del 14 marzo 195819 sulla responsabilità nonché, per le persone attive in un impiego militare, dalla legge militare del 3 febbraio 1995 e dal codice penale militare del 13 giugno 192720.
18 RS 172.220.111.343.3 19 RS 170.32 20 RS 321.0
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Art. 38 Segreto d’ufficio
1 Il servizio competente può autorizzare le persone che partecipano o che hanno
partecipato a un impiego a divulgare esperienze di servizio. Gli interessi della Con- federazione e di altri Paesi o organizzazioni coinvolti nell’impiego devono essere salvaguardati all’atto del rilascio dell’autorizzazione nonché dal resoconto da parte del personale. 2 Il contratto di lavoro deve rendere attente le persone assunte sulle conseguenze penali e disciplinari che la violazione del segreto d’ufficio comporta.
Art. 39 Tassa d’esenzione dall’obbligo militare In caso d’impieghi militari, il servizio competente prende a carico il pagamento della tassa d’esenzione dall’obbligo militare delle persone non soggette alla leva per: a. l’anno di assoggettamento durante il quale la persona ha compiuto l’istru- zione per l’impiego; b. ogni anno di assoggettamento durante il quale la persona ha effettuato un impiego ininterrotto da sei a dodici mesi.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 40 Esecuzione I dipartimenti competenti emanano le disposizioni esecutive valide per il proprio settore ed eseguono la presente ordinanza.
Art. 41 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 24 aprile 199621 sull’impiego di personale in azioni di preservazio- ne della pace e di buoni uffici è abrogata.
Art. 42 Modifica del diritto vigente Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
21 RU 1996 1343, 1999 2449, 2001 121
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1. Ordinanza del 3 luglio 200122 sul personale federale (OPers)
Art. 1 cpv. 2 lett. f
2 Non sottostanno alla presente ordinanza:
f. il personale secondo l’ordinanza del 2 dicembre 200523 sul personale impie- gato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario (OPers-PRA).
2. Ordinanza del 18 dicembre 200224 sull’assicurazione degli impiegati
dell’Amministrazione federale nella Cassa pensione della Confederazione PUBLICA (OAIP) Art. 1 cpv. 2 lett. d
2 Si applica agli impiegati:
d. assunti conformemente all’ordinanza del 2 dicembre 200525 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell’uomo e l’aiuto umanitario.
Allegato 1 lett. a Stipendi e indennità relative allo stipendio assicurati nel piano di base a. lo stipendio mensile secondo l’articolo 36 OPers26 e lo stipendio mensile degli impiegati della Confederazione di cui all’articolo 12 capoverso 2 OPers-PRA27, ma al massimo lo stipendio versato dal dipartimento da cui proviene l’impiegato. L’evoluzione dello stipendio secondo l’articolo 39 capoversi 1–5 OPers e gli adeguamenti straordinari di salario secondo l’articolo 40 capoverso 4 OPers fino al massimo del livello di valutazione A;
22 RS 172.220.111.3 23 RS 172.220.111.9; RU 2005 5607 24 RS 172.222.020 25 RS 172.220.111.9; RU 2005 5607 26 RS 172.220.111.3 27 RS 172.220.111.9; RU 2005 5607
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Allegato 2 lett. e, k, l, m e n Stipendi e indennità relative allo stipendio assicurati nel piano complementare
Importo di coordinamento (art. 12 OCPC 2)
e. l’indennità di funzione secondo gli nessun importo di coordina- articoli 46 e 114 capoverso 2 lettera f mento OPers e secondo l’articolo 17 k. l’indennità d’impiego secondo l’articolo nessun importo di coordina-
18 OPers-PRA; mento
l. l’indennità di rischio secondo l’articolo 19 nessun importo di coordina- OPers-PRA; mento m. lo stipendio mensile più alto degli impie- nessun importo di coordina- gati della Confederazione di cui mento all’articolo 21 capoverso 2 OPers-PRA; n. per gli impiegati secondo l’allegato 3 come per la lettera a lettera i:
1. lo stipendio mensile,
2. l’evoluzione dello stipendio,
3. la compensazione del rincaro secondo
l’articolo 44 capoverso 2 lettere a–b OPers.
Allegato 3 lett. i Impiegati assicurati nel piano complementare i. persone assunte in virtù dell’OPers-PRA29. Fa eccezione il personale di cui all’articolo 12 capoverso 2 OPers-PRA.
Art. 43 Disposizioni transitorie 1 Per i contratti di lavoro a tempo determinato conclusi prima del 1° gennaio 2006 fa stato il diritto anteriore. 2 Le persone che hanno concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2006 sottostanno alle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 2006. Il servizio competente in virtù delle nuove disposizioni sottopone a queste persone un contratto di lavoro in forma scritta ai sensi dell’articolo 12 e impartisce loro un termine di almeno due settimane affinché possano firmarlo entro il 1° luglio 2006.
28 RS 172.220.111.9; RU 2005 5607 29 RS 172.220.111.9; RU 2005 5607
Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, RU 2005
3 È considerato motivo di disdetta dei rapporti di lavoro ai sensi dell’articolo 12 capoverso 6 LPers il fatto che i collaboratori ai sensi del capoverso 2 non accettino la nuova occupazione o rifiutino di firmare il nuovo contratto di lavoro, se la nuova occupazione o il nuovo contratto di lavoro sono ragionevolmente accettabili.
Art. 44 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2 dicembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, RU 2005
Allegato 1 (art. 30 cpv. 3)
Trasporto di effetti personali
Paese di provenienza – Paese d’impiego
Durata dell’impiego/ fino a tre mesi più di tre mesi più di un anno più di 2 anni persona e fino a un anno e fino a due anni
per ogni 25 kg trasporto 100 kg 250 kg 500 kg trasporto persona adulta aereo trasporto aereo trasporto aereo aereo oppure– – 500 kg traspor- 1000 kg traspor- to marittimo o to marittimo o terrestre terrestre + 50 kg traspor- + 50 kg traspor- to aereo to aereo per ogni – 50 kg 125 kg trasporto 250 kg trasporto bambino trasporto aereo aereo aereo oppure– – 250 kg traspor- 500 kg traspor- to marittimo o to marittimo o terrestre terrestre + 50 kg traspor- + 50 kg traspor- to aereo to aereo
Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, RU 2005
Paese d’impiego – Paese di provenienza, oppure Paese d’impiego – Paese d’impiego
Durata fino a tre mesi più di tre mesi più di un anno più di 2 anni dell’impiego/persona e fino a un anno e fino a due anni
per ogni 30 kg trasporto 120 kg 300 kg traspor- 600 kg traspor- persona adulta aereo trasporto aereo to aereo to aereo oppure– – 500 kg traspor- 1000 kg traspor- to marittimo o to marittimo o terrestre terrestre + 50 kg traspor- + 50 kg traspor- to aereo to aereo per ogni – 60 kg trasporto 150 kg traspor- 250 kg traspor- bambino aereo to aereo to aereo oppure– – 250 kg traspor- 500 kg traspor- to marittimo o to marittimo o terrestre terrestre + 50 kg traspor- + 50 kg traspor- to aereo to aereo
Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, RU 2005
Allegato 2 (art. 14 cpv. 2)
Assegnazione alle fasce di funzione e alle classi di stipendio
Fascia di funzione 1 Classi di stipendio di riferimento 4–9 Impiegati con formazione specifica che sono chiamati a svolgere, in un contesto internazionale, lavori più o meno difficili per i quali è necessaria una formazione. Ne fanno parte ad esempio autisti, allrounder, magazzinieri, corrieri.
Fascia di funzione 2 Classi di stipendio di riferimento 10–14 Impiegati che hanno assolto una formazione professionale e con formazione specifi- ca, che sono chiamati a svolgere, in un contesto internazionale e in modo indipen- dente, lavori professionali più o meno difficili oppure che dirigono un gruppo di piccole o medie dimensioni. Ne fanno parte ad esempio artigiani, impiegati di commercio, personale infermieri- stico ND I, personale di vigilanza e di sicurezza,
Fascia di funzione 3 Classi di stipendio di riferimento 15–17 Impiegati con formazione ed esperienza necessarie e con formazione specifica, che sono chiamati a svolgere, in un contesto internazionale e in modo indipendente, lavori qualificati per i quali sono richieste estese competenze tecniche oppure che dirigono un gruppo più grande con competenze estese. Ne fanno parte ad esempio agenti della polizia militare con una formazione di poli- zia, personale infermieristico ND II, capi del servizio amministrativo, capo cuochi.
Fascia di funzione 4 Classi di stipendio di riferimento 18–21 Impiegati con formazione ed esperienza necessarie e con formazione specifica, ai quali sono affidati compiti tecnici o dirigenziali qualificati in ambito militare, scien- tifico, tecnico, logistico o amministrativo, che svolgono in modo indipendente in un contesto internazionale. Ne fanno parte ad esempio osservatori elettorali, consulenti di polizia, periti dogana- li, supervisori allo sminamento 1, ufficiali di riparazioni, ufficiali automobilisti.
Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, RU 2005
Fascia di funzione 5 Classi di stipendio di riferimento 22–25 Impiegati con formazione superiore ed esperienza necessarie e con formazione specifica, chiamati a svolgere in qualità di esperti o capi di un gruppo nazionale o internazionale impegnativi compiti tecnici, scientifici, amministrativi o militari nel loro settore specializzato. Possono essere chiamati a svolgere funzioni di osserva- zione, consulenza, analisi, pianificazione e strategia o a condurre negoziati con autorità e organizzazioni nazionali e internazionali. Ne fanno parte ad esempio osservatori elettorali in missione di lunga durata, osser- vatori dei diritti dell’uomo, consulenti giuridici, coordinatori dell’aiuto umanitario, coordinatori sostituti dell’aiuto umanitario, ingegneri, capiprogetto, consulenti di polizia, istruttori di polizia, specialisti nella riforma della polizia, periti doganali, specialisti in logistica, ufficiali di collegamento, ufficiali informatori, ufficiali stam- pa, delegati in Corea, osservatori militari, medici militari, chimici.
Fascia di funzione 6 Classi di stipendio di riferimento 26–29 Impiegati con formazione superiore ed esperienza necessarie, con formazione speci- fica e provate competenze tecniche e dirigenziali, ai quali sono affidate funzioni direttive molto impegnative a livello internazionale o che intervengono in qualità di specialisti riconosciuti internazionalmente e svolgono attività di consulenza, di mediazione ecc. altamente qualificate. Ne fanno parte ad esempio consulenti per la sicurezza umana, capiprogetto per operazioni di promozione della pace, esperti in mediazione e gestione dei conflitti, coordinatori dell’aiuto umanitario, scienziati, specialisti nella riforma della polizia, esperti di polizia, capi di polizia, periti doganali, il comandante di Swisscoy, il comandante sostituto di Swisscoy, il medico capo.
Fascia di funzione 7 Classi di stipendio di riferimento 30–31 Impiegati con formazione superiore ed esperienza necessarie, con formazione speci- fica e provate competenze tecniche e dirigenziali, ai quali è affidata la responsabilità politica, tecnica, organizzativa e in materia di personale di un vasto e importante settore in seno a un’organizzazione a una missione internazionale, o che intervengo- no in qualità di specialisti altamente qualificati riconosciuti internazionalmente. Ne fanno parte ad esempio rappresentanti speciali del Segretario generale dell’ONU, scienziati, esperti di polizia, capi di polizia, periti doganali.