AS 2005 5633
Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF)
Modifica del 23 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 maggio 19611 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 13a cpv. 1 e 2 1 Gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa sono tenuti a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno; l’obbligo di contribuzione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 64 e gli uomini 65 anni. 2 Gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa sono tenuti a pagare i contri- buti dal 1° gennaio successivo al compimento del 20° anno; l’obbligo di contribu- zione cessa alla fine del mese nel quale le donne compiono 64 e gli uomini 65 anni.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.111
2005-1129 5633
Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità RU 2005