AS 2005 5647
Ordinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Modifica del 23 novembre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Sostituzione di termini 1 Negli articoli 8, 12 capoverso 2 lettere e, f ed h, 51 capoversi 1 e 2, 52 capoverso 3 lettera b, 245a capoverso 2 lettera b e 245c capoverso 4 il termine «azienda» è sostituito con «azienda detentrice di animali», con i necessari adeguamenti gramma- ticali. 2 Negli articoli 71 capoverso 2, 83 capoverso 2, 105 capoverso 1 (concerne solo il testo francese), 117 capoverso 4 (concerne solo il testo francese) e 245c capoverso
3 Concerne solo il testo francese.
Devono essere effettuate le relative modifiche grammaticali.
Art. 6 lett. o e p I termini qui appresso sono definiti come segue: o. azienda detentrice di animali:
1. aziende agricole detentrici di animali giusta l’articolo 11 dell’ordinanza
del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola,
4. mercati di bestiame, aste di bestiame, esposizioni di bestiame e manife-
stazioni analoghe,
5. animali tenuti a scopo non commerciale;
p. effettivo (mandria): animali di un’azienda detentrice di animali che costitui- scono un’unità epidemiologica; un’azienda detentrice di animali può com- prendere uno o più effettivi;
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Art. 7 Registrazione 1 I Cantoni registrano tutte le aziende detentrici di animali che tengono animali ad unghia fessa. A tal fine designano un’unica autorità che rileva i dati seguenti: a. per le aziende detentrici di animali giusta l’articolo 6 lettera o numero 1: nome, indirizzo e numero di identificazione cantonale del detentore di ani- mali giusta l’articolo 11 capoverso 4 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola; b. per le aziende detentrici di animali giusta l’articolo 6 lettera o numeri 2–5: nome, indirizzo e numero di identificazione cantonale del detentore di ani- mali; c. il tipo di azienda detentrice di animali conformemente all’articolo 6 lettera o; d. l’ubicazione dell’azienda detentrice di animali e degli effettivi con le relative coordinate; e. le specie d’animali ad unghia fessa tenute; f. il numero del Comune giusta l’ordinanza del 30 dicembre 19704 concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni.
2 L’autorità cantonale attribuisce un numero di identificazione ad ogni azienda
detentrice di animali giusta l’articolo 6 lettera o. Se necessario ai fini del controllo del traffico di animali, essa può attribuire più di un numero di identificazione ad un’azienda detentrice di animali con più effettivi. 3 I dati rilevati e le relative mutazioni sono trasmessi elettronicamente all’Ufficio federale dell’agricoltura. 4 L’Ufficio federale dell’agricoltura, d’intesa con l’Ufficio federale, emana prescri- zioni tecniche inerenti ai capoversi 1–3.
Art. 10 cpv. 2 e 5 2 L’identificazione degli animali della specie suina e della selvaggina deve consen- tire unicamente di riconoscere l’azienda detentrice di animali nella quale l’animale è nato. 5 Gli animali ad unghia fessa non contrassegnati non possono essere trasferiti da un’azienda detentrice di animali all’altra.
Art. 12 cpv. 1, 2 lett. a e g, nonché 4 1 Se un animale ad unghia fessa è trasferito in un’altra azienda detentrice di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d’accompagnamento e conservarne una copia.
3 RS 910.91 4 RS 510.625
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2 Il certificato d’accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:
a. l’indirizzo dell’azienda detentrice di animali da cui l’animale proviene e il numero attribuito a quest’ultima dal gestore della banca dati sul traffico di animali (O del 23 nov. 20055 concernente la banca dati sul traffico di animali); g. l’indirizzo dell’azienda detentrice di animali nella quale l’animale è trasfe- rito; 4 Il certificato d’accompagnamento accompagna l’animale durante il trasporto e va consegnato al nuovo detentore.
Art. 14 Annunci relativi al traffico di animali 1 Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali ad unghia fessa.
2 Egli annuncia alla banca dati sul traffico di animali:
a. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi della specie bovina nonché lo smarrimento di marchi auricolari; b. su domanda, il registro degli animali ad unghia fessa. 3 È tenuto a informare la banca dati sul traffico di animali circa gli spostamenti degli animali ad unghia fessa. 4 L’Ufficio federale emana, d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura, prescri- zioni tecniche sugli annunci.
Art. 15 cpv. 1 1 Nei confronti delle aziende detentrici di animali nelle quali si trovano uno o più animali ad unghia fessa non contrassegnati, non annunciati o non iscritti nel registro oppure nelle quali oltre il 20 per cento degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il sequestro semplice di 1° grado.
Art. 32 cpv. 2 2 Per gli animali ad unghia fessa che per l’estivazione, lo svernamento o il pascolo sono trasferiti in altri effettivi della stessa azienda detentrice di animali aventi lo stesso numero e ubicati sul territorio del medesimo Comune, non è necessario un certificato d’accompagnamento.
Art. 54 cpv. 2 frase introduttiva e lett. a 2 Chi dirige una stazione di inseminazione prende in particolare i seguenti provve- dimenti:
5 RS 916.404; RU 2005 5573
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a. costruisce la stazione di inseminazione e le eventuali stazioni di alleva- mento, di attesa e di quarantena in un luogo sicuro dal profilo della polizia epizootica e separato da altre aziende detentrici di animali.
Art. 59 cpv. 2 2 Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell’attuazione di prov- vedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l’analisi degli animali, la registrazione, l’identificazione, la vaccinazione, l’uccisione e il carico, e mettere a disposizione il materiale necessario, ove disponibile. Per la loro collaborazione non hanno diritto ad alcuna indennità.
Art. 74 cpv. 4 4 Su ordine del veterinario ufficiale o dell’ispettore degli apiari, i detentori di animali devono provvedere alla pulizia e alla disinfezione e mettere a disposizione il proprio personale e materiale. Se il personale disponibile non è sufficiente, l’ente pubblico competente procura il personale ausiliario necessario.
Art. 88 cpv. 3
3 L’Ufficio federale decide se, in caso di comparsa di un’epizoozia su animali
importati che si trovano in quarantena, su animali tenuti a scopo non agricolo oppure su animali selvatici, è possibile rinunciare alla delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza.
Art. 124 cpv. 3 3 Ordina la quarantena, conformemente all’articolo 68, sulle aziende detentrici di animali in cui sono trasferiti le uova da cova, i pulcini di un giorno o i volatili.
Art. 169 cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo francese
Art. 245f cpv. 1 e 2 1 In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto e ordina inoltre: a. che nelle aziende detentrici di animali da reddito e nelle aziende detentrici di animali da reddito e da ingrasso a circuito chiuso, in seguito al contagio dell’intero effettivo:
1. per un periodo compreso tra 10 e 14 giorni siano mantenuti nell’effet-
tivo infetto soltanto gli animali di età uguale o superiore a nove mesi, e che tali animali vengano curati,
2. le stalle dell’effettivo infetto siano pulite e disinfettate;
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b. che nelle aziende detentrici di animali da ingrasso le stalle dell’effettivo infetto siano pulite e disinfettate non appena gli animali ne sono stati allon- tanati. 2 Può inoltre ordinare che gli animali provenienti dalle aziende detentrici di animali da ingrasso, dalle aziende detentrici di animali da reddito e dalle aziende detentrici di animali da reddito e da ingrasso a circuito chiuso siano condotti in stalle d’isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone ove esse sono situate.
Art. 245g cpv. 1 1 In caso di diagnosi di APP il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto e ordina inoltre che: a. nelle aziende detentrici di animali da reddito, tutti gli animali dell’effettivo infetto vengano macellati e che le stalle siano in seguito pulite e disinfettate; b. nelle aziende detentrici di animali da reddito e da ingrasso a circuito chiuso e nelle stazioni d’inseminazione vengano attuati provvedimenti per impedire la propagazione dell’agente patogeno; c. nelle aziende detentrici di animali da ingrasso vengano attuati provvedimenti preventivi per impedire la propagazione dell’infezione durante il periodo di ingrasso e che le stalle siano pulite e disinfettate.
Art. 251 Sorveglianza Chi commercia psittaci, li alleva professionalmente o li espone pubblicamente è obbligato a inviare tutti gli psittaci morti del proprio effettivo a un laboratorio uffi- ciale designato dal veterinario cantonale onde appurare le cause della morte.
Art. 297 cpv. 1 lett. a
1 L’Ufficio federale adempie i seguenti compiti:
a. riconosce le aziende detentrici di animali, le stazioni d’inseminazione, le aziende di eliminazione, i mercati di bestiame e istituzioni simili, nella misu- ra in cui un riconoscimento sia necessario per l’esportazione di animali e prodotti animali;
Art. 304 cpv. 1 1 Il Cantone designa un veterinario di controllo per ogni azienda detentrice di ani- mali in cui sono tenuti animali ad unghia fessa o più di 50 polli.
Art. 315a cpv. 3
3 Se il certificato d’accompagnamento non può essere compilato completamente
poiché l’attribuzione ufficiale del numero dell’azienda detentrice di animali o dei numeri di identificazione non è ancora stata effettuata (art. 12), le aziende detentrici
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di animali e gli animali devono essere descritti in modo che il loro riconoscimento sia comunque possibile.
Art. 315b cpv. 1 1 Il detentore di animali sottostà all’obbligo di annunciare previsto all’articolo 14 capoverso 1 lettera b a decorrere dal momento in cui annuncia per la prima volta il registro degli animali alla banca dati sul traffico di animali (art. 14 cpv. 2 lett. b).
Art. 315e cpv. 2 primo periodo, cpv. 3 e 4 lett. b 2 Gli effettivi di aziende detentrici di animali da reddito e di aziende detentrici di animali da reddito e da ingrasso a circuito chiuso devono sottostare ad un’analisi sierologica riguardo all’APP di sierotipo 2. … 3 Per le aziende detentrici di animali da ingrasso il veterinario cantonale ordina una sospensione di 14 giorni dell’ingrasso nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle.
4 Gli effettivi di suini sono da sorvegliare:
b. mediante il controllo regolare delle aziende detentrici di animali da parte del veterinario di controllo;
II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.
23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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