AS 2005 5653
AS 2005 5653
Ordinanza dell’UFAG concernente i Paesi esentati dall’obbligo di dichiarazione in virtù dell’ordinanza sulle dichiarazioni agricole (Elenco dei Paesi ODAgr)
Modifica del 1° dicembre 2005
L’Ufficio federale dell’agricoltura ordina:
I L’allegato 1 dell’ordinanza dell’UFAG del 2 dicembre 20031 concernente i Paesi esentati dall’obbligo di dichiarazione in virtù dell’ordinanza sulle dichiarazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2005.
1° dicembre 2005 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch
1 RS 916.511
2005-3284 5653
Paesi esentati dall’obbligo di dichiarazione in virtù dell’ordinanza RU 2004 sulle dichiarazioni agricole. O dell’UFAG
Allegato 1 (art. 2)
Paese Base legale Categoria di animali Divieto equiparabile per
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Argentina Résolution N° 345/1994 Equini, selvaggina da Ormoni e ASAM allevamento biungulata Résolution N° 447/2004 Bovini, ovini, caprini, Ormoni suini, pollame domesti- co, conigli domestici
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