AS 2005 5929
Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale
Ordinanza del DFI concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale
del 23 novembre 2005
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 4 capoverso 2, 26 capoversi 2 e 5 nonché 27 capoverso 3 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 La presente ordinanza definisce le seguenti derrate alimentari, ne stabilisce i requisi- ti e ne disciplina la caratterizzazione e la pubblicità particolari: a. acqua potabile; b. acqua sorgiva; c. acqua minerale naturale; d. acqua minerale artificiale; e. acqua gasata.
Sezione 2: Acqua potabile
Art. 2 Definizione L’acqua potabile è l’acqua che, lasciata naturale o dopo essere stata trattata, è desti- nata a essere bevuta, a cucinare, a preparare cibi e a pulire oggetti che entrano in contatto con derrate alimentari.
Art. 3 Requisiti
1 L’acqua potabile dev’essere atta al consumo dal punto di vista microbiologico,
chimico e fisico.
RS 817.022.102 1 RS 817.02; RU 2005 5451
2005-0174 5929
Acqua potabile, acqua sorgiva e acqua minerale. O del DFI RU 2005
2 È atta al consumo l’acqua potabile che, nel luogo in cui è a disposizione per essere utilizzata: a. soddisfa i requisiti igienici e microbiologici per l’acqua potabile stabiliti nell’ordinanza del DFI del 23 novembre 20052 sui requisiti igienici; b. non supera i valori limite e di tolleranza per l’acqua potabile stabiliti nell’ordinanza del 26 giugno 19953 sulle sostanze estranee e sui componenti; e c. è ineccepibile dal punto di vista del gusto, dell’odore e dell’aspetto.
Art. 4 Caratterizzazione Sui recipienti di acqua potabile consegnati ai consumatori non possono figurare: a. allusioni a luoghi o nomi di sorgenti nonché disegni, raffigurazioni o desi- gnazioni che possano dare adito a confusioni con un’acqua minerale naturale o con un’acqua sorgiva; b. allusioni pubblicitarie concernenti la salute.
Art. 5 Informazioni Chi consegna ai consumatori acqua potabile attraverso un acquedotto, è tenuto a informarli almeno una volta all’anno in modo circostanziato sulla qualità dell’acqua potabile.
Art. 6 Impianti, mezzi e procedimenti per acqua potabile
1 Un impianto di acquedotto è un impianto di captazione, trattamento, adduzione,
accumulazione o distribuzione di acqua potabile, che è fornita a terzi. 2 Chi intende costruire o modificare un impianto di acquedotto lo deve preventiva- mente notificare alla competente autorità esecutiva cantonale. 3 Gli impianti, gli apparecchi e le installazioni per l’approvvigionamento dell’acqua devono essere costruiti, ampliati o modificati secondo le regole riconosciute della tecnica. Il proprietario è obbligato a farli regolarmente sorvegliare e sottoporre a manutenzione da parte di persone appositamente istruite. 4 Gli impianti, gli apparecchi, le installazioni e i procedimenti per la preparazione dell’acqua potabile possono essere utilizzati soltanto se l’acqua potabile con essi trattata soddisfa sempre i requisiti di cui all’articolo 3. 5 I procedimenti per la preparazione e la disinfezione dell’acqua potabile necessitano di un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).
2 RS 817.024.1; RU 2005 6521 3 RS 817.021.23; RU 2005 5749
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Sezione 3: Acqua sorgiva
Art. 7 Definizione L’acqua sorgiva è un’acqua potabile imbottigliata alla sorgente, non trattata o tratta- ta soltanto con i procedimenti permessi per l’acqua minerale naturale.
Art. 8 Requisiti
1 Al momento della consegna ai consumatori l’acqua sorgiva deve soddisfare i
requisiti di purezza applicabili all’acqua potabile. Deve soddisfare inoltre i requisiti microbiologici stabiliti per le acque minerali naturali. 2 L’acqua sorgiva non dev’essere sottoposta a trattamenti e neppure modificata con additivi. Fanno eccezione i procedimenti di cui all’articolo 13 capoverso 2.
3 All’acqua sorgiva sono applicabili per analogia gli articoli 17 e 18.
Art. 9 Caratterizzazione
1 La denominazione specifica dell’acqua sorgiva è «acqua sorgiva».
2A complemento delle indicazioni secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 23 novembre 20054 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) devono figurare il nome della sorgente e il luogo in cui scaturisce. L’articolo 15 capoversi 3 e 5–7 è applicabile anche all’acqua sorgiva. La denomina- zione specifica «acqua sorgiva con aggiunta di anidride carbonica» è ammessa se all’acqua sorgiva è stata aggiunta anidride carbonica. 3 Per l’acqua sorgiva sono vietate indicazioni o presentazioni che possano dare adito a confusioni con un’acqua minerale naturale. Ciò vale anche per immagini, nomi di fantasia, ragioni sociali e materiale pubblicitario. Sono vietate in particolare la denominazione «acqua minerale» o denominazioni simili contenenti il termine «minerale».
Sezione 4: Acqua minerale naturale
Art. 10 Campo d’applicazione 1 Le disposizioni della presente sezione si applicano all’acqua minerale naturale che, condizionata in recipienti, è consegnata ai consumatori come derrata alimentare. 2 L’acqua minerale naturale destinata a un altro uso non cade sotto queste disposi- zioni.
4 RS 817.022.21; RU 2005 6159
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Art. 11 Definizione L’acqua minerale naturale è un’acqua, ineccepibile dal punto di vista microbiolo- gico, proveniente da una o più sorgenti naturali oppure captata artificialmente da falde freatiche con modalità particolarmente accurate.
Art. 12 Requisiti 1 L’acqua minerale artificiale deve distinguersi per la speciale provenienza geolo- gica, per la natura e la quantità dei componenti minerali, per la sua purezza origina- le, nonché per la composizione e la temperatura, che devono rimanere costanti nei limiti delle oscillazioni naturali. Ciò deve essere stabilito con procedimenti scientifi- ci riconosciuti, secondo i criteri seguenti: a. geologici ed idrogeologici; b. fisici, chimici e fisico-chimici; c. microbiologici. 2 Le analisi microbiologiche devono essere effettuate al minimo una volta al mese durante almeno un anno. 3 Le competenti autorità cantonali di esecuzione devono essere informate in merito al risultato delle suddette analisi. Deve essere presentata la documentazione menzio- nata nell’allegato.
Art. 13 Trattamenti ammessi e requisiti di purezza
1 L’acqua minerale naturale non deve essere sottoposta a trattamenti e neppure
modificata con additivi.
2 In deroga al capoverso 1 sono permessi:
a. la decantazione e la filtrazione, eventualmente dopo arieggiamento con aria igienicamente ineccepibile, per allontanare o ridurre componenti indesidera- te, nella misura in cui l’acqua minerale naturale non sia modificata nelle sue componenti essenziali; b. l’eliminazione totale o parziale dell’anidride carbonica con procedimenti e- sclusivamente fisici; c. l’aggiunta di anidride carbonica; d. altri trattamenti, che:
1. sono assolutamente necessari,
2. che non modificano l’acqua minerale nei suoi componenti essenziali, e
3. non servono al miglioramento igienico di un’acqua minerale non inec-
cepibile alla sorgente.
3 Al momento della consegna ai consumatori l’acqua minerale naturale deve soddi-
sfare almeno i requisiti di purezza valevoli per l’acqua potabile.
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Art. 14 Denominazione specifica 1 La denominazione specifica è «acqua minerale naturale». Se in condizioni normali di pressione e di temperatura l’acqua minerale libera anidride carbonica, la denomi- nazione specifica è: a. «acqua minerale naturale con anidride carbonica» se l’acqua contiene la stessa quantità di anidride carbonica come alla sorgente; l’anidride carbonica che si libera entro le abituali tolleranze tecniche può in tal caso essere com- pensata con una quantità uguale di provenienza dalla stessa fonte; b. «acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica della stessa sor- gente » se il suo tenore di anidride carbonica proviene dalla stessa sorgente ed è più elevato, dopo l’imbottigliamento, di quello alla sorgente; c. «acqua minerale naturale con aggiunta di anidride carbonica», se all’acqua minerale è aggiunta anidride carbonica non proveniente dalla stessa sor- gente. 2 In caso di trattamento secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettera b, la denominazio- ne specifica deve essere completata con la menzione «totalmente sgasata» oppure «parzialmente sgasata». 3 Secondo la composizione, la denominazione specifica può essere completata dalle indicazioni seguenti: a. «debolmente mineralizzata» se il tenore di sali minerali, calcolato come re- siduo fisso, non supera 500 mg/l; b. «molto debolmente mineralizzata» se il tenore di sali minerali, calcolato co- me residuo fisso, non supera 50 mg/l; c. «fortemente mineralizzata» se il tenore di sali minerali, calcolato come resi- duo fisso, è superiore a 1500 mg/l; d. «sodica» se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l; e. «calcica» se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l; f. «magnesica» se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l; g. «ferruginosa» se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l; h. «contenente fluoruri» se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l; i. «contenente bicarbonato» o «contenente idrogencarbonato» se il tenore di idrogencarbonato è superiore a 600 mg/l; j. «contenente solfati» se il tenore di solfati è superiore a 200 mg/l; k. «contenente cloruri» se il tenore di cloruri è superiore a 200 mg/l; l. «acidula» se il tenore di anidride carbonica libera della sorgente è superiore a 250 mg/l; m. «con molta anidride carbonica» se il tenore di anidride carbonica è superiore a 6500 mg/l;
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n. «con poca anidride carbonica» se il tenore di anidride carbonica non è supe- riore a 4000 mg/l; o. «può avere effetto lassativo» se contiene più di 2000 mg/l di solfati.
Art. 15 Ulteriore caratterizzazione 1 Sui recipienti, a complemento delle indicazioni secondo l’articolo 2 OCDerr5, deve figurare il luogo in cui scaturisce la sorgente.
2 L’elenco degli ingredienti deve essere sostituito da:
a. l’indicazione dei quantitativi delle componenti caratteristiche dell’acqua mi- nerale naturale; oppure b. la menzione «composizione secondo i risultati dell’analisi ufficialmente ri- conosciuta del … (giorno dell’analisi)». 3 Se un’acqua minerale naturale è stata arieggiata secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettera a oppure trattata secondo dell’articolo 13 capoverso 2 lettera d, si deve indi- care il tipo di trattamento. 4 Qualora nello stesso luogo venga sfruttata e consegnata acqua minerale naturale di diverse sorgenti, che si differenzia nella mineralizzazione totale oppure nel tipo di mineralizzazione, deve essere aggiunto il nome della sorgente.
5 L’acqua minerale della stessa sorgente non può essere messa in commercio con
diversi marchi o nomi di fantasia. 6 Se le etichette o le scritte sui recipienti di vendita di acqua minerale naturale reca- no un nome di fantasia, deve figurare anche il luogo o il nome della sorgente in caratteri almeno della stessa grandezza e in modo ugualmente visibile del nome di fantasia. Ciò vale anche per la pubblicità. 7 Le disposizioni dell’OCDerr sulla caratterizzazione del valore nutritivo non sono applicabili.
Art. 16 Menzioni di proprietà particolari
1 La menzione «indicata per un’alimentazione povera di sodio» è permessa se il
tenore di sodio è inferiore a 20 mg/l.
2 Ulteriori menzioni di tal genere sono permesse se è comprovata una particolare
azione fisiologica rispetto a una normale acqua potabile.
Art. 17 Captazione e riempimento 1 Chi intende costruire o modificare impianti di captazione, adduzione, accumula- zione o trattamento di acqua minerale naturale, deve annunciarlo preventivamente alla competente autorità esecutiva cantonale. Quest’ultima informa l’UFSP, quando si tratta di una nuova captazione o di un nuovo trattamento.
5 RS 817.022.21; RU 2005 6159
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2 La captazione di un’acqua minerale naturale e la sua adduzione al luogo di riem- pimento devono avvenire in modo che le proprietà chimiche e microbiologiche dell’acqua alla sorgente siano ampiamente conservate. In particolare, la sorgente deve essere protetta contro gli inquinamenti alla scaturigine. I materiali impiegati per la captazione, le condotte e i serbatoi devono essere idonei per l’acqua minerale naturale e tali da impedire ogni modificazione chimica, fisico-chimica e microbiolo- gica dell’acqua. 3 L’acqua minerale naturale può essere trasportata dalla sorgente al luogo di riempi- mento unicamente mediante condotte. Non è permesso il trasporto in autocisterne. 4 I recipienti dell’acqua minerale naturale devono essere muniti di una chiusura che impedisca una falsificazione o un inquinamento.
Art. 18 Controllo Il titolare di una sorgente deve far controllare la stessa a intervalli regolari, ma almeno quattro volte all’anno, quanto a gettito, temperatura, componenti caratteristi- che e purezza microbiologica.
Art. 19 Acque minerali naturali estere Le acque minerali naturali estere possono essere consegnate in Svizzera ai consuma- tori, unicamente se la competente autorità del Paese di provenienza attesta che le acque soddisfano le disposizioni degli articoli 11–13, 17 capoversi 2–4 e 18.
Sezione 5: Acqua minerale artificiale, polvere per la preparazione di acqua minerale artificiale
Art. 20 Acqua minerale artificiale 1 L’acqua minerale artificiale è un’acqua potabile, alla quale sono stati aggiunti acqua minerale naturale, acque madri saline, sali naturali di sorgente o imitazioni di tali miscele saline. Anche un’acqua minerale naturale, alla quale sono stati aggiunti sali minerali, è considerata come acqua minerale artificiale. 2 L’acqua minerale artificiale deve soddisfare, alla consegna ai consumatori, i requi- siti di purezza valevoli per l’acqua potabile. Deve corrispondere inoltre alle proprie- tà microbiologiche dell’acqua minerale naturale. 3 All’acqua minerale artificiale possono essere aggiunti solo sali puri di sodio, potassio, calcio o magnesio, acido carbonico, acido cloridrico o acido solforico, ma non come idrogensolfati. È permessa l’aggiunta di anidride carbonica. 4 La denominazione specifica è «acqua minerale artificiale». I due aggettivi devono figurare sull’imballaggio in caratteri di uguale grandezza e colore, immediatamente uno accanto all’altra.
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5 Un’acqua minerale artificiale che contiene almeno 600 mg/l di idrogencarbonato di sodio può essere designata come «acqua di soda». 6 Se ad un’acqua minerale artificiale è stata aggiunta anidride carbonica in misura superiore a 2 g/l, accanto alla denominazione specifica deve figurare una menzione come «contiene anidride carbonica».
7 L’articolo 4 è applicabile per analogia.
Art. 21 Polvere per la preparazione di acque minerali artificiali 1 La polvere per la preparazione di acque minerali artificiali è una polvere che, se disciolta in acqua potabile secondo le prescrizioni, produce un’acqua minerale artificiale. 2 Per la produzione di anidride carbonica tale polvere può contenere idrogencarbona- to di sodio o di potassio e acido citrico o tartarico. Essa deve inoltre soddisfare i requisiti dell’articolo 20 capoverso 3.
3 L’articolo 4 è applicabile per analogia.
Sezione 6: Acqua gasata, polvere per la preparazione di acqua gasata
Art. 22 Acqua gasata 1 L’acqua gasata è un’acqua potabile alla quale è stata aggiunta anidride carbonica. Il tenore di anidride carbonica deve essere di almeno 4 g/l. 2 Al momento della consegna ai consumatori l’acqua gasata deve essere conforme ai requisiti di purezza valevoli per l’acqua potabile. 3 La denominazione specifica è «acqua gasata», «acqua potabile gasata» o «seltz».
4 L’articolo 4 è applicabile per analogia.
Art. 23 Polvere per la preparazione di acqua gasata 1 La polvere per la preparazione di acqua gasata è una polvere con idrogencarbonato di sodio o di potassio ed acido citrico o tartarico che, sciolta in acqua potabile secondo le prescrizioni, produce un’acqua gasata.
2 L’articolo 4 è applicabile per analogia.
Sezione 7: Adeguamento dell’allegato
Art. 24 L’UFSP adegua regolarmente l’allegato della presente ordinanza allo stato attuale della scienza e della tecnica, nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
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Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 25 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 12 febbraio 19866 sul riconoscimento delle acque minerali naturali è abrogata.
Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
23 novembre 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
6 RU 1986 443, 1995 3464
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Allegato (art. 12 cpv. 3)
Documentazione relativa all’analisi dell’acqua minerale naturale
Chi vuole mettere in commercio acqua quale acqua minerale naturale deve presenta- re agli organi d’esecuzione competenti i documenti seguenti:
1. Documentazione geologica ed idrogeologica
a. un piano di situazione, in scala di almeno 1:1000, con l’indicazione esatta della o delle opere di captazione; nella misura in cui esistono verranno usati i piani del registro fondiario; b. un rapporto idrogeologico sulla provenienza e l’origine dell’acqua minerale naturale ed in particolare sulla geologia, la stratigrafia, la tettonica e la geo- metria del vettore dell’acqua; c. i piani di dettaglio e la descrizione della captazione (piani dell’opera esegui- ta: planimetria, sezioni, materiali usati), con l’indicazione in valori assoluti delle quote del livellamento ufficiale; d. i piani delle zone di protezione e le prescrizioni inerenti la loro salvaguardia, con indicazione delle basi giuridiche determinanti; e. i dati sul gettito della sorgente o sulla portata della trivellazione; se l’acqua sorgiva viene pompata, viene indicata la portata massima in condizioni di abbassamento costante del livello dell’acqua; le misurazioni vanno eseguite durante almeno un anno, se possibile sotto costante sorveglianza e con regi- strazione automatica dei dati.
2. Documentazione delle analisi fisiche e chimiche
I documenti che recano i risultati delle analisi fisiche, chimiche e fisico-chimiche dell’acqua minerale naturale in questione, devono fornire informazioni relative a: a. il decorso della temperatura dell’acqua alla sorgente oppure allo sbocco del pompaggio durante almeno un anno, se possibile sotto costante sorveglianza e con registrazione automatica; b. i dati fisici: pH, conduttività in µS/cm a 20 °C; c. il contenuto in componenti principali: sodio, magnesio, calcio, cloruro, idro- gencarbonato, solfato; d. il contenuto in componenti secondari, che presentano un eventuale interesse, come potassio, manganese, ferro, acido silicico (H2SiO3), fluoruro, ioduro, nitrato; e. il contenuto in gas disciolti: ossigeno, anidride carbonica, idrogeno solfo- rato;
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f. il consumo di permanganato di potassio o il DOC; il contenuto d’ammonio, nitriti, fosfato, cadmio, piombo, mercurio, cromo (VI), arseniato (H3AsO4), acido borico (H3BO3), bario; g. la radioattività totale (attività α e β) allo sbocco della sorgente e se necessa- rio dopo 10 giorni di accumulazione dell’acqua in Bq/1, come anche gli iso- topi tritio ed ossigeno18O.
3. Documentazione degli esami microbiologici
La documentazione sugli esami microbiologici deve includere anche campioni prelevati durante ed alla fine di un periodo di piogge prolungato e durante la fusione delle nevi.
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