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AS 2005 6659

Ordinanza sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione (Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame, OCPo)

Ordinanza sulla caratterizzazione della carne di pollame in funzione del metodo di produzione (Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame, OCPo)

del 23 novembre 2005

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 lettera a, 15 e 177 capoverso 1 della legge sull’agricoltura del 29 aprile 19981 (LAgr), ordina:

Art. 1 Campo di applicazione 1 La presente ordinanza si applica alla carne di pollo e di tacchino definita nell’arti- colo 3 capoversi 1 e 2 dell’ ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale del 23 novembre 20052 sulle derrate alimentari. 2 Essa non si applica alla carne di pollo e di tacchino proveniente da animali che non sono detenuti a scopo d’ingrasso.

Art. 2 Caratterizzazione 1 Per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino possono essere utilizzate soltanto le designazioni menzionate qui appresso per indicare il metodo di alleva- mento:

Tedesco Francese Italiano Romancio

a. Extensive Elevé à l’intérieur: Estensivo al coperto Allevament a Bodenhaltung système extensif l’interiur: sistem extensiv b. Besonders Stabulation particu- Stabulazione partico- Allevament en stalla tierfreundliche lièrement respectueu- larmente rispettosa particularmain favu- Stallhaltung se des animaux degli animali raivel als animals c. Auslaufhaltung Sortant à l’extérieur All’aperto Allevament cun sortida al liber d. Freilandhaltung Fermier élevé Rurale all’aperto Allevament al liber en plein-air e. Uneingeschränkte Fermier élevé Rurale in libertà Allevament en Freilandhaltung en liberté libertad

RS 916.342

2005-1910 6659

Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame RU 2005

2 In deroga all’articolo 1, per la caratterizzazione della carne di pollo e di tacchino prodotta in base alle disposizioni dell’ordinanza del 22 settembre 19973 sull’agri- coltura biologica, può essere utilizzata una caratterizzazione secondo le disposizioni di detta ordinanza, sola o in combinazione con una caratterizzazione secondo la presente ordinanza. 3 Le designazioni che figurano nel capoverso 1 possono essere utilizzate soltanto se sono adempiute le esigenze corrispondenti menzionate nell’allegato e a condizione che le imprese di ingrasso e di macellazione da cui proviene la carne di pollo e di tacchino siano controllate da enti accreditati di ispezione e di certificazione per quanto concerne il rispetto delle esigenze dell’allegato e quelle relative alla traccia- bilità e che i prodotti siano certificati.

4 Le designazioni «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» e

«All’aperto» possono essere utilizzate soltanto se il corrispondente metodo di alle- vamento è applicato a tutta l’azienda.

Art. 3 Complementi della caratterizzazione

1 Le designazioni. secondo l’articolo 2 capoverso 1 possono essere completate da

indicazioni concernenti le particolarità del metodo corrispondente di allevamento o di alimentazione.

2 Le indicazioni sulle componenti specifiche dell’alimentazione sono ammesse

soltanto se la loro parte è inferiore al 35 per cento degli alimenti somministrati e, rispettivamente, inferiore al 50 per cento per il granoturco e al 5 per cento per i legumi, per la verdura a foglia e per i prodotti lattieri.

3 Le indicazioni concernenti l’età di macellazione o la durata d’ingrasso sono

ammissibili soltanto in relazione con una delle designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 1.

4 La prescrizione secondo l’articolo 3 non si applica ai polli.

Art. 4 Obblighi delle imprese 1 La responsabilità di verificare se le caratterizzazioni corrispondono alle prescrizio- ni degli articoli 2 e 3 incombono alle imprese che immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino.

2 Le imprese che macellano, trasformano, imballano, commerciano, importano o

immettono sul mercato la carne di pollo e di tacchino secondo l’articolo 2 devono: a. prendere tutti i provvedimenti necessari all’identificazione dei lotti e assicu- rare la tracciabilità di ogni singolo lotto fino al fornitore. b. permettere all’autorità competente o all’ente di certificazione, a scopo d’ispezione, di accedere a tutti gli edifici e a tutte le parcelle dell’azienda, nonché mettere a sua disposizione la contabilità e le pezze giustificative e darle tutte le informazioni utili.

3 RS 910.18

Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame RU 2005

Art. 5 Controlli 1 I controlli da parte dell’ente di certificazione o di un ente di ispezione incaricato da quest’ultimo concernenti il rispetto delle esigenze menzionate nell’allegato e quelle relative alla tracciabilità sono effettuati: a. nelle imprese di ingrasso che producono polli e tacchini di cui ai numeri 1, 3, 4 e 5 dell’allegato, almeno una volta all’anno e sono integrati nei controlli esistenti; b. nelle imprese di ingrasso che producono polli e tacchini conformemente al numero 2 dell’allegato, all’atto dei controlli secondo l’ordinanza del 7 dicembre 19984 concernente i pagamenti diretti nell’agricoltura (OPD); c. nei macelli che non dispongono di un sistema certificato di gestione della qualità secondo le norme ISO 9000 segg., almeno quattro volte all’anno; d. nei macelli che dispongono di un sistema certificato di gestione della qualità secondo le norme ISO 9000 segg., almeno una volta all’anno. 2 L’ente di certificazione informa l’Ufficio federale e le autorità cantonali competen- ti sulle irregolarità constatate.

Art. 6 Enti di certificazione Conformemente all’ordinanza del 17 giugno 19965 sull’accreditamento e sulla designazione, in vista delle attività secondo la presente ordinanza gli enti di certifi- cazione e di ispezione devono essere: a. accreditati in Svizzera; b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o c. abilitati o riconosciuti in altro modo secondo il diritto svizzero.

Art. 7 Importazione di carne di pollo e di tacchino 1 La carne di pollo e di tacchino importata può essere munita di una designazione secondo l’articolo 2, a condizione che l’importatore possa provare che i prodotti di cui trattasi, sono sottoposti a disposizioni equivalenti alle prescrizioni della presente ordinanza per quanto concerne il metodo di produzione o la procedura di controllo. 2 Le dichiarazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, c, d ed e sono ricono- sciute come equivalenti se la carne di pollo e di tacchino importata è stata prodotta conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commis- sione del 5 giugno 19916.

4 RS 910.13 5 RS 946.512 6 Regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione, del 5 giu. 1991, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 143 del 7 giu. 1991, pag 11). I testi dei regolamenti menzionati nella presente ordinanza possono essere ordinati al Centro svizzero di informazioni sulle norme tecniche (switec).Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur o consultati su Internet all’indirizzo http://europa.eu.int/eur-lex/de/index.html.

Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame RU 2005

Art. 8 Ufficio federale dell’agricoltura 1 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) esegue la presente ordinanza, fatto salvo l’articolo 9.

2 L’Ufficio federale:

a. tiene una lista degli enti di certificazione che adempiono le esigenze secondo l’articolo 5; b. informa gli enti cantonali e gli enti di certificazione interessati sui provve- dimenti secondo l’articolo 169 LAgr.

Art. 9 Cantoni 1 Le autorità cantonali incaricate del controllo delle derrate alimentari eseguono la presente ordinanza secondo la legislazione sulle derrate alimentari. 2 Se le autorità cantonali incaricate del controllo delle derrate alimentari constatano infrazioni alla presente ordinanza ne informano l’Ufficio federale e gli enti di certi- ficazione.

Art. 10 Disposizioni transitorie La carne di pollo e di tacchino prodotta, imballata, caratterizzata o importata prima del 1° gennaio 2006 secondo il diritto vigente può ancora essere fornita ai consuma- tori fino all’esaurimento delle scorte.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 20067.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

7 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 19 dicembre 2005.

Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame RU 2005

Allegato (art. 2)

Esigenze relative all’utilizzazione di designazioni concernenti il metodo di allevamento

1. Estensivo al coperto

La designazione «Estensivo al coperto» può essere utilizzata soltanto: a. se la densità per metro quadrato di superficie del suolo non eccede i 25 kg di peso vivo per i polli e i tacchini ; e b. se i polli sono macellati al più presto all’età di 56 giorni e i tacchini al più presto all’età di 70 giorni.

2. Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali

La designazione «Stabulazione particolarmente rispettosa degli animali» è ammessa soltanto se, per i polli e i tacchini, sono rispettate le pertinenti disposizioni dell’articolo 60 OPD8 e le relative disposizioni di esecuzione, nonché le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.

3. All’aperto

La designazione «All’aperto» è ammissibile soltanto: a. se le disposizioni dell’articolo 61 OPD concernente le uscite regolari all’aperto e le relative disposizioni di esecuzione sono rispettate per i polli e i tacchini; b. se la densità per metro quadrato di superficie del suolo non eccede i valori seguenti:

1. 27,5 kg di peso vivo per i polli,

2. 25 kg di peso vivo per i tacchini.

All’atto del calcolo della superficie del suolo, può essere computato il 50 per cento della superficie dell’area con clima esterno. Nei pollai costruiti prima del 31 dicembre 2006 la densità prescritta per i tacchini non è esigibile prima del 31 dicembre 2016; c. se i tacchini sono macellati al più presto all’età di 70 giorni.

8 RS 910.13

Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame RU 2005

d. se gli animali hanno avuto, durante la metà almeno della loro vita, accesso al pascolo in permanenza durante la giornata. In caso di cattive condizioni at- mosferiche, come tempo molto ventoso, copertura nevosa nei dintorni o temperature troppo basse in rapporto all’età degli animali, è possibile limita- re l’accesso al pascolo; e e. se la formula di alimento somministrato allo stadio dell’ingrasso contiene almeno il 65 % di cereali, tenendo presente che può essere computato un massimo del 15 % di sottoprodotti cerealicoli. Fino al 31 dicembre 2010, la formula di alimenti somministrati deve contenere almeno il 50 per cento di cereali; si può computare un massimo del 5 % di sottoprodotti cerealicoli.

4. Rurale all’aperto

La designazione «Rurale all’aperto» può essere utilizzata soltanto: a. se le esigenze di cui nel numero 3 per le uscite all’aperto sono soddisfatte; b. se la densità per metro quadrato di pavimento di pollaio non eccede:

1. nel caso dei polli, 25 kg di peso vivo; per i pollai mobili che non ecce-

dono 150 m2 di pavimento e permettono l’accesso a un’area con clima esterno 24 ore su 24, la densità può essere portata al massimo a 30 kg di

2. nel caso dei tacchini, 35 kg di peso vivo.

All’atto del calcolo della superficie del suolo, può essere computato il 50 % di quella dell’area con clima esterno; c. se la superficie utilizzabile totale dei pollai per sito singolo d’allevamento non eccede 1600 m2; d. se ogni pollaio non conta più di:

1. 4800 polli,

2. 2500 tacchini;

e. se gli animali hanno accesso al pascolo durante tutta la giornata a partire dall’età di:

1. 42 giorni per i polli;

2. 56 giorni per i tacchini.

In caso di cattive condizioni atmosferiche, come tempo molto ventoso, co- pertura nevosa nei dintorni o temperature troppo basse in rapporto con l’età degli animali, è possibile limitare l’accesso al pascolo; f. se i percorsi esterni presentano almeno le superfici seguenti:

1. 2 m2 per ogni galletto;

2. 6 m2 per ogni tacchino;

Ordinanza sulla caratterizzazione del pollame RU 2005

g. se gli animali sono macellati al più presto all’età seguente:

1. 81 giorni per i polli,

2. 140 giorni per i tacchini.

h. se i produttori che non applicano le norme relative all’età minima di macel- lazione prevista alla lettera g utilizzano obbligatoriamente razze che cresco- no lentamente; e i. se il finissaggio in clausura non supera 15 giorni per i polli di età superiore a

90 giorni.

5. Rurale in libertà

La designazione «Rurale in libertà» può essere utilizzata soltanto se le esigenze menzionate nel numero 4 sono soddisfatte; al posto del numero 4 lettera f (percorsi esterni) si esige che gli animali abbiano accesso in permanenza durante la giornata a un percorso esterno illimitato.

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