AS 2005 677
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione
Ordinanza sugli impianti di telecomunicazione (OIT)
Modifica del 19 gennaio 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 3
3 Un componente, una sottounità o un software destinato ad essere incorporato
dall’utente in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla con- formità del suddetto impianto alle esigenze fondamentali è equiparato ad un impian- to di telecomunicazione.
Art. 7 cpv. 1 lett. a 1 Gli impianti di telecomunicazione devono soddisfare le seguenti esigenze fonda- mentali: a. la protezione della salute e la sicurezza dell’utente e di ogni altra persona, comprese le esigenze di sicurezza di cui all’articolo 2 e all’allegato 1 della Direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 19732 per il ravvicina- mento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, ma senza limite di tensione;
Art. 16 lett. k Non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno: k. gli impianti di telecomunicazione per misurazioni e per prove, ossia quelli installati ed esercitati da persone specializzate nel settore delle telecomuni- cazioni per individuare e diagnosticare i problemi al momento della messa in servizio, dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di telecomunica- zione oppure per determinare le loro caratteristiche e verificare il loro corret- to funzionamento;
1 RS 784.101.2 2 GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29, modificata dalla direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1). Il testo di siffatta direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale dell’energia, Monbijoustrasse 74, 3003 Berna.
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Impianti di telecomunicazione RU 2005
Art. 26 cpv. 1, 1bis, 4 e 5 1 Gli impianti di telecomunicazione seguenti possono ancora essere offerti e messi in commercio fino al 30 dicembre 2005 senza essere sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità: a. gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l’ordinanza del 25 marzo 19923 sugli impianti d’utente; b. gli impianti di diffusione e di ridiffusione approvati dall’Azienda delle PTT4 secondo l’ordinanza del 16 marzo 19925 sulla radiotelevisione; c. gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l’ordinanza del 6 otto- bre 19976 sugli impianti di telecomunicazione. 1bis Gli impianti di telecomunicazione usati di cui al capoverso 1 lettere a–c, possono ancora essere offerti e messi in commercio, con riserva di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili. 4 La sostituzione degli impianti di cui ai capoversi 1 e 2 con impianti identici non sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità può essere autoriz- zata dall’Ufficio qualora motivi economici importanti lo esigano.
5 Gli impianti di telecomunicazione conformi alle esigenze fondamentali di cui
all’articolo 5 della Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 19987, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il recipro- co riconoscimento della loro conformità e che sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità prima del 1° maggio 2000 possono, su riserva di modi- fiche sostanziali delle norme tecniche applicabili: a. continuare ad essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una nuo- va procedura di valutazione della conformità; b. ancora essere offerti e messi in commercio fino al 30 dicembre 2005 senza essere sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità.
3 [RU 1992 901, 1993 2551, 1995 5241. RU 1997 2853 art. 34 cpv. 1]
4 Attualmente «la Posta svizzera».
5 [RU 1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 n. I 67, 1997 152. RU 1997 2903 art. 57] 6 [RU 1997 2853, 1999 370, 2000 1058 3012] 7 GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1. Il testo di siffatta direttiva è ottenibile presso l’Ufficio federale della comunicazione, 44, Rue de l’Avenir, casella postale, 2501 Bienne.
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II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2005.
19 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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