AS 2005 723
Ordinanza sulla Commissione di vigilanza per l'istruzione aeronautica dei candidati all'attività di pilota militare, pilota di professione, istruttore di volo ed esploratore paracadutista
Ordinanza sulla Commissione di vigilanza per l’istruzione aeronautica dei candidati all’attività di pilota militare, pilota di professione, istruttore di volo ed esploratore paracadutista
del 26 gennaio 2005
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 103a capoverso 4 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA); visto l’articolo 142 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 19952, ordina:
Art. 1 Commissione di vigilanza, composizione e presidenza 1 È istituita una Commissione di vigilanza (Commissione) per l’istruzione aeronauti- ca dei candidati all’attività di pilota militare, pilota di professione, istruttore di volo ed esploratore paracadutista.
2 La Commissione si compone:
a. del capo dell’istruzione delle Forze aeree; b. di cinque membri, nominati dal Consiglio federale, che rappresentano:
1. le Forze aeree,
2. l’Ufficio federale dell’aviazione civile,
3. le imprese svizzere dell’aviazione commerciale,
4. le scuole di volo svizzere,
5. l’Aero-Club Svizzero.
3 Il capo dell’istruzione delle Forze aeree funge da presidente.
4 Le Forze aeree provvedono al segretariato.
Art. 2 Durata del mandato La durata del mandato dei membri della Commissione corrisponde a una legislatura delle Camere federali. Comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
Art. 3 Compiti
1 La Commissione vigila sui corsi d’istruzione aeronautica. Essa provvede
all’elevata qualità dell’istruzione e a un impiego ottimale delle risorse.
RS 512.272
2004-2149 723
Ordinanza sulla Commissione di vigilanza per l’istruzione aeronautica RU 2005
2 Può proporre al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popola- zione e dello sport (Dipartimento) di emanare istruzioni concernenti l’organiz- zazione e l’esecuzione di corsi e di provvedimenti particolari a favore dell’istruzione aeronautica. 3 Giudica in prima istanza in merito a pretese contestate di diritto amministrativo o di carattere pecuniario della Confederazione o nei confronti della Confederazione in relazione con la selezione dei candidati. 4 Contro tali decisioni della Commissione può essere interposto ricorso alla Com- missione di ricorso del DDPS. 5 La procedura si fonda sulla legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.
Art. 4 Dibattiti 1 Il presidente convoca la Commissione a sua discrezione o su richiesta di uno dei membri. 2 Il presidente può trattare gli affari anche mediante circolazione degli atti. Ogni membro ha tuttavia il diritto di chiedere un dibattito nell’ambito di una seduta.
3 La Commissione può far capo a esperti o costituire gruppi di lavoro.
Art. 5 Decisioni
1 La Commissione può decidere validamente in occasione di sedute o mediante
circolazione degli atti se almeno quattro membri esprimono il loro voto. 2 Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; il presidente partecipa alla vota- zione e, in caso di parità, il suo voto è decisivo.
Art. 6 Indennità Le indennità giornaliere per le sedute della Commissione, il rimborso delle spese di viaggio e altre indennità, nonché le indennità per gli esperti, sono disciplinate dall’ordinanza del 3 giugno 19964 sulle commissioni.
Art. 7 Rapporti Alla fine di ogni anno, la Commissione presenta al Dipartimento un breve rapporto scritto sulla sua attività.
Art. 8 Sede La Commissione ha sede a Berna.
3 RS 172.021 4 RS 172.31
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Art. 9 Segreto d’ufficio 1 I membri della Commissione sono tenuti al segreto d’ufficio sui fatti confidenziali di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività al servizio della Commis- sione.
2 La Commissione è considerata autorità superiore competente per sciogliere dal
segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale5.
Art. 10 Diritto previgente: abrogazione Il regolamento dell’8 dicembre 19806 concernente la Commissione di vigilanza sull’istruzione aeronautica preparatoria è abrogato.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2005.
26 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 311.0
6 Non è pubblicato nella RU.
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