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AS 2006 1265

Legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)

Modifica del 7 ottobre 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 20041, decreta:

I La legge federale del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Am- ministrazione è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 61b Capitolo 2: Approvazione di atti normativi cantonali

Art. 61b 1 Se una legge federale lo prevede, i Cantoni sottopongono alla Confederazione le loro leggi ed ordinanze per approvazione; l’approvazione è condizione di validità.

2 Nei casi non controversi l’approvazione è data dai dipartimenti.

3 Nei casi controversi decide il Consiglio federale. Esso può approvare anche con riserva.

Titolo prima dell’art. 61c Capitolo 3: Informazione sui trattati intercantonali e sui trattati dei Cantoni con l’estero

Art. 61c Obbligo di informare 1 I Cantoni che concludono trattati con altri Cantoni o con l’estero (Cantoni contra- enti) ne informano la Confederazione. Riguardo ai trattati con l’estero informano la Confederazione prima di concluderli. Confederazione e Cantoni cercano soluzioni definite di comune accordo.

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Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione RU 2006

2 Sono eccettuati i trattati che:

a. servono all’esecuzione di trattati già portati a conoscenza della Confedera- zione; b. sono soprattutto diretti alle autorità o disciplinano questioni tecnico-ammi- nistrative.

Art. 62 Procedura 1 La Confederazione pubblica nel Foglio federale ragguagli sui trattati portati a sua conoscenza. 2 Il dipartimento competente esamina se un trattato non contraddice al diritto federa- le o agli interessi della Confederazione. Comunica il risultato dell’esame ai Cantoni contraenti entro due mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1. I Cantoni non contraenti (Cantoni terzi) comunicano entro lo stesso termine le loro eventuali obiezioni ai Cantoni contraenti. 3 In caso di obiezioni, il dipartimento e i Cantoni terzi cercano di pervenire a una soluzione definita di comune accordo con i Cantoni contraenti. 4 Quando non si raggiunge un’intesa, il Consiglio federale e i Cantoni terzi possono sollevare reclamo presso l’Assemblea federale entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al capoverso 1.

Titolo prima dell’art. 62a Capitolo 4: Accentramento delle procedure decisionali

Titolo prima dell’art. 62d Capitolo 5: Esenzione fiscale e protezione della proprietà della Confederazione

Titolo prima dell’art. 62f

Capitolo 6: Diritto di polizia

Titolo prima dell’art. 63

Capitolo 7: Disposizioni finali

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II La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue:

Art. 74 cpv. 3 3 L’entrata in materia è obbligatoria se si tratta di iniziative popolari, preventivi, rapporti di gestione o consuntivi, nonché in caso di reclamo contro trattati intercan- tonali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l’estero e in caso di conferimento della garanzia a costituzioni cantonali.

Titolo prima dell’art. 129a Capitolo 8: Procedura in caso di reclamo contro trattati intercantonali o contro trattati conclusi dai Cantoni con l’estero

Art. 129a 1 Se solleva reclamo contro un trattato intercantonale o contro un trattato concluso dai Cantoni con l’estero, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un disegno di decreto federale semplice concernente l’approvazione. 2 Se un Cantone solleva reclamo, la commissione competente della Camera priorita- ria presenta al plenum della Camera il progetto di decreto federale semplice concer- nente l’approvazione.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2005 Consiglio nazionale, 7 ottobre 2005 Il presidente: Bruno Frick La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

3 RS 171.10

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 26 gennaio 2006.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2006.

5 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 FF 2005 5301

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