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AS 2006 1413

Decisione n. 2/2005 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera relativo alla modifica dell'allegato all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo

Testo originale

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo Decisione n. 2/2005 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera

Adottata il 25 novembre 2005 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2006

Il Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo1 (in seguito «l’Accordo»), in particolare l’articolo 23 paragrafo 4, decide:

Art. 1 1. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in mate- ria di aviazione civile) dell’allegato all’Accordo, dopo il riferimento alla direttiva (CE) n. 93/104 del Consiglio, così come inserito dall’articolo 1 paragrafo 3 della decisione n. 3/2004 del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 22 aprile 20042, è aggiunto il seguente testo:

«n. 437/2003 Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta» 2. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in mate- ria di aviazione civile) dell’allegato all’Accordo, dopo il testo inserito dall’articolo 1 primo comma della presente decisione, è aggiunto il seguente testo:

«n. 1358/2003 Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consi- glio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso»

1 RS 0.748.127.192.68

2 GU L 208 del 10.06.2004, pag. 7.

2006-0324 1413

Trasporto aereo. Dec. n. 2/2005 RU 2006

3. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in mate- ria di aviazione civile) dell’allegato all’Accordo, dopo il testo inserito dall’articolo 1 secondo comma della presente decisione, è aggiunto il seguente testo:

«N. 785/2004 Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili»

Art. 2 1. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in mate- ria di aviazione civile) dell’allegato all’Accordo, dopo il riferimento al regolamento (CEE) n. 2408/98 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo: «(Si applicano le modifiche dell’allegato I, derivanti dall’allegato II capitolo 8 (Poli- tica dei trasporti) sezione G (Trasporto aereo) numero 1 dell’Atto relativo alle con- dizioni di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polo- nia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea)» 2. Al punto 3 (Armonizzazione tecnica) dell’allegato all’Accordo, dopo il riferi- mento al regolamento (CEE) n. 93/65 del Consiglio, è aggiunto il segunte testo: «(Si applicano le modifiche dell’allegato I, derivanti dall’allegato II capitolo 8 (Politica dei trasporti) sezione G (Trasporto aereo) numero 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polo- nia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea)» 3. Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in mate- ria di aviazione civile) dell’allegato all’Accordo, dopo il riferimento alla direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, inserita dall’articolo 1 primo comma della decisione n. 3/2004 del Comitato per il trasporto aereo Comuni- tà/svizzera del 22 aprile 2004, è aggiunto il seguente testo: «(Si applicano le modifiche dell’allegato I, derivanti dall’allegato II capitolo 8 (Politica dei trasporti) sezione G (Trasporto aereo) numero 2 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica Ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polo- nia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca e agli adattamenti dei

trattati sui quali si fonda l’Unione europea)»

Trasporto aereo. Dec. n. 2/2005 RU 2006

Art. 3 Al punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’Accordo, dopo il riferimento al rego- lamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, si aggiunge il seguente testo:

«n. 36/2004 Direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. (Articoli da 1 a 9 e da 11 a 14)»

Art. 4 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali della Confederazione svizzera. La pre- sente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione.

Bruxelles, 25 novembre 2005 Per il Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera: Il capo della delegazione comunitaria, Daniel Calleja Il capo della delegazione svizzera, Raymond Cron

Trasporto aereo. Dec. n. 2/2005 RU 2006

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