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AS 2006 1667

Ordinanza sugli acquisti pubblici

Ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub)

Modifica del 26 aprile 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza dell’11 dicembre 19951 sugli acquisti pubblici è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 2 lett. f

2 Inoltre, i committenti possono aggiudicare una commessa direttamente e senza

bando di concorso se: f. si tratta di una commessa di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera e della legge e la procedura mediante trattativa privata è indispensabile per preser- vare imprese indigene importanti per la difesa nazionale.

II La presente modifica entra in vigore il 15 maggio 2006.

26 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 172.056.11

2006-0856 1667

Ordinanza sugli acquisti pubblici RU 2006

1668