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AS 2006 1701

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)

Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)

Modifica del 29 marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 maggio 19811 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutto il testo l’espressione «cronotachigrafo» è sostituita con l’espressione «odo- cronografo», con i dovuti adeguamenti grammaticali.

Art. 3 cpv. 1 e 3 1 La presente ordinanza si applica ai conducenti di autoveicoli leggeri (art. 10 cpv. 2 OETV), automobili pesanti (art. 11 cpv. 2 lett. b OETV), autobus con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (art. 11 cpv. 2 lett. d OETV in com- binato disposto con l’art. 4 cpv. 2bis OLR 1) e quadricicli leggeri a motore, quadrici- cli a motore e tricicli a motore (art. 15 OETV), che sono usati per il trasporto profes- sionale di persone. 3 I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati all’estero (condu- centi di veicoli stranieri) sono tenuti a osservare gli articoli 7–11 della presente ordinanza; sono fatti salvi gli accordi internazionali che la Svizzera ha ratificato.

Art. 15 cpv. 2 2 Se sono effettuate corse di carattere privato con il veicolo, l’odocronografo deve essere mantenuto continuamente in funzione; bisogna scegliere la posizione «Pausa» (posizione «0» o il simbolo «sedia»). Se la posizione «Pausa» non consente una distinzione univoca tra corse di carattere privato e corse professionali, il conducente tiene un controllo permanente delle corse private effettuate.

1 RS 822.222

2005-2093 1701

Durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli RU 2006 leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti

6bis Se il veicolo è equipaggiato di un odocronografo giusta l’articolo 100 capover- so 2 OETV o di un odocronografo riconosciuto equivalente dall’Ufficio federale (art. 222 cpv. 9 lett. c OETV), in luogo degli articoli 15 capoversi 1 e 3, e 16 si applicano le prescrizioni di servizio degli articoli 14–14d OLR 1. In questo caso valgono inoltre le norme per l’uso del libretto di lavoro giusta l’articolo 15 OLR 1.

Art. 25 cpv. 2 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2006.

29 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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