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AS 2006 1783

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari

Concluso il 26 novembre 2004 Approvato dall’Assemblea federale l’8 giugno 20052 Entrato in vigore mediante scambio di note il 19 luglio 2005

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese, qui di seguito denominati «Parti», considerando la Convenzione del 19 giugno 19953 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relati- va allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP) e il Protocollo addizio- nale del 19 giugno 19954 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato del- l’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze, sottolineando l’importanza strategica dello spazio aereo per la sicurezza di ciascuno Stato e del suo contesto, desiderando definire un quadro appropriato per la cooperazione in materia di sicu- rezza aerea, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti: 1. zona di reciproco interesse: lo spazio aereo soprastante i territori delle Parti; 2. minaccia aerea non militare: aeromobile oggetto di una presa di controllo ostile o aeromobile civile impiegato per scopi ostili; 3. misure generali di sicurezza aerea: l’identificazione con l’ausilio di mezzi tecnici e la classificazione;

RS 0.513.234.91

1 Dal testo originale francese (RO 2006 1783).

2 RU 2006 1781 3 RS 0.510.1 4 RS 0.510.11

2004-1362 1783

Cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari. RU 2006

4. misure attive di sicurezza aerea:

4.1 per la Parte francese:

a) la ricognizione, b) la sorveglianza, c) l’interrogazione, d) la scorta, e) gli itinerari obbligati, f) il divieto di sorvolo, g) l’atterraggio forzato, h) il tiro a scopo d’intimazione effettuato con inganni infrarossi nello spa- zio aereo svizzero;

4.2 per la Parte svizzera:

a) l’identificazione da parte di aeromobili con equipaggio, comprendente la ricognizione e la sorveglianza secondo l’articolo 1 capoverso 4.1, b) l’intervento, comprendente l’interrogazione, la scorta, gli itinerari obbligati, il divieto di sorvolo e l’atterraggio forzato secondo l’articolo

1 capoverso 4.1, nonché il tiro a scopo d’intimazione effettuato con

inganni infrarossi nello spazio aereo francese. 5. Parte ricevente: la Parte nel cui spazio aereo nazionale sono messe in atto le misure d’esecuzione del presente Accordo. 6. Parte d’invio: la Parte cui appartiene l’aeromobile militare operante nel quadro del presente Accordo.

Art. 2 Oggetto 1. Il presente Accordo definisce il quadro della cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari. Tale cooperazione è intesa a: – agevolare lo scambio sistematico d’informazioni che permettano di miglio- rare le conoscenze di ciascuna Parte, segnatamente per quanto riguarda la situazione aerea generale, – incrementare le capacità d’intervento delle Parti nei confronti di minacce aeree non militari.

2. Nel quadro del presente Accordo le Parti si adoperano al fine di:

a) sorvegliare gli avvicinamenti aerei alla zona di reciproco interesse, mettendo in atto le misure di sicurezza aerea definite all’articolo 1 capoversi 3 e 4 del presente Accordo; b) individuare e valutare le minacce;

Cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari. RU 2006

c) fornire gli elementi relativi alla situazione aerea alle autorità governative e al comando militare dell’altra Parte, affinché siano in grado di prendere le de- cisioni di loro competenza; d) prevenire e rispondere a una minaccia aerea non militare incombente sulla zona di reciproco interesse, eseguendo le misure di sicurezza aerea definite all’articolo 1 capoversi 3 e 4 del presente Accordo.

Art. 3 Sovranità La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene nel rispetto della sovranità e delle competenze di ciascuna Parte.

Art. 4 Cooperazione

1. Le disposizioni adottate nel quadro del presente Accordo concernono:

a) tutti i mezzi militari delle Parti che contribuiscono alla sicurezza aerea; b) tutte le misure volte a impedire l’utilizzazione illegale della zona di recipro- co interesse in relazione con una minaccia aerea non militare. Esse com- prendono: – il transito e l’attesa di qualsiasi aeromobile di una delle Parti nello spa- zio aereo nazionale dell’altra Parte, – il deviamento di qualsiasi aeromobile di una delle Parti su un aeroporto dell’altra Parte e il suo reimpiego, – il rifornimento in volo di velivoli delle Parti nello spazio aereo di una di esse, – il controllo degli aeromobili di una delle Parti da parte di un organismo di controllo aereo dell’altra Parte, – l’imbarco di personale e/o equipaggi delle Parti a bordo di aeromobili di una delle Parti, a partire dal momento in cui tale presenza è giustifi- cata da ragioni operative, – le misure di sicurezza aerea definite all’articolo 1 capoversi 3 e 4 del presente Accordo.

2. Le Parti stabiliscono di comune accordo le misure d’esecuzione e d’attuazione

della cooperazione aerea transfrontaliera mediante la conclusione di accordi tecnici.

Art. 5 Attuazione

1. La decisione di impiegare un aeromobile di una delle Parti nello spazio aereo

dell’altra è soggetta all’autorizzazione dell’autorità d’impiego della Parte d’invio dell’aeromobile. Una volta concessa tale autorizzazione, tutte le misure attive di sicurezza aerea definite all’articolo 1 capoverso 4 del presente Accordo sono esegui- te su ordine dell’autorità d’impiego della Parte ricevente.

Cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari. RU 2006

L’esecuzione di misure transfrontaliere di sicurezza aerea necessita un coordinamen- to tra i comandi tattici (TACOM) e un trasferimento del controllo tattico (TACON) dei mezzi aerei delle Parti. 2. Il tiro a scopo d’intimazione che implica l’impiego di armi nonché il tiro distrut- tivo restano di competenza esclusiva di ciascuna Parte e possono quindi essere previsti unicamente con uno strumento d’intervento nazionale, al di sopra del territo- rio nazionale, nell’ambito di catene di controllo e d’impiego nazionali, previa auten- ticazione nazionale.

3. Nell’ambito del presente Accordo, i mezzi militari di una delle Parti possono

circolare sul territorio dell’altra Parte conservando le loro armi e le loro munizioni. 4. Le Parti si impegnano a effettuare regolarmente esercitazioni di sicurezza aerea con transito della frontiera.

Art. 6 Sicurezza delle persone e dei beni 1. La Parte d’invio garantisce la sicurezza del materiale, delle armi, delle munizioni, dei veicoli e degli aeromobili presenti nello spazio aereo nazionale della Parte rice- vente nell’ambito di una missione prevista dal presente Accordo. 2. La sicurezza è di competenza della Parte ricevente. Le forze armate della Parte d’invio cooperano con la Parte ricevente nella sua missione di sicurezza.

Art. 7 Prescrizioni in materia di sicurezza e di protezione dell’ambiente Le Parti rispettano le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e di protezione dell’ambiente, come pure le prescrizioni di sicurezza concernenti il loro materiale, le loro armi e munizioni, i loro veicoli e aeromobili.

Art. 8 Scambio di informazioni Lo scambio di informazioni concernenti la situazione aerea generale di ciascuna delle Parti è disciplinato nel quadro di un accordo tecnico. Le Parti si scambiano le informazioni di natura operativa suscettibili di ampliare le conoscenze di ciascuna.

Art. 9 Costi Ciascuna Parte assume i costi delle proprie forze armate connessi con l’attuazione del presente Accordo.

Art. 10 Statuto delle forze armate Durante l’impiego delle forze armate delle Parti in relazione con il presente Accor- do, sono applicabili le disposizioni della Convenzione del 19 giugno 1995 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partena- riato per la pace relativa allo statuto delle loro forze, come pure del Protocollo addizionale del 19 giugno 1995 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato

Cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari. RU 2006

dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relati- va allo statuto delle loro forze.

Art. 11 Inchiesta in caso di incidente aereo o di altro evento nello spazio aereo In caso di incidente aereo o altro evento nello spazio aereo nazionale di una delle Parti in cui è coinvolto un aeromobile dell’altra Parte, gli esperti militari di quest’ultima Parte sono autorizzati a sedere nella commissione d’inchiesta istituita dalla Parte ricevente.

Art. 12 Assistenza sanitaria 1. I militari e gli elementi civili della Parte d’invio hanno accesso alle cure mediche necessarie presso i servizi sanitari militari o civili della Parte ricevente, alle medesi- me condizioni dei militari e degli elementi civili della Parte ricevente.

2. Le prestazioni mediche di cui all’articolo 12 capoverso 1 sono a carico della

Parte ricevente fino al momento in cui il paziente è in grado di essere rimpatriato; tutte le cure supplementari sono a carico della Parte d’invio.

Art. 13 Conflitto Ciascuna Parte può sospendere unilateralmente il presente Accordo mediante notifi- ca all’altra Parte in caso di guerra, di stato di assedio, di crisi o per qualsiasi altro motivo d’interesse nazionale. La sospensione può avere effetto immediato.

Art. 14 Composizione delle controversie Le controversie che dovessero sorgere dall’esecuzione o dall’interpretazione del presente Accordo sono risolte tra le Parti in via negoziale.

Art. 15 Disposizioni finali 1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Le Parti si notificano reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo. Esso entra in vigore il giorno successivo al ricevimento della seconda notifica. 2. Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento, per scritto, di comune accordo tra le Parti.

3. Il presente Accordo è valido per una durata indeterminata. Esso può essere

denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti, con un preavviso scritto di sei (6) mesi. Tale denuncia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dalla cooperazione avviata nell’ambito del presente Accordo.

Cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari. RU 2006

Fatto a Berna, il 26 novembre 2004, in due esemplari in lingua francese, entrambi facenti fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica francese: Samuel Schmid Jacques Rummelhardt

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