AS 2006 1791
Ordinanza sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta (Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)
Ordinanza sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta (Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)
Modifica del 12 aprile 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 marzo 19961 sulla progressione a freddo è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. a
2 L’adeguamento tiene conto:
a. per le tariffe e le deduzioni di cui alla sezione 2, dell’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo dal 31 dicembre 1995 al 31 dicembre 2005;
Art. 2 cpv. 1 e 2
1 L’imposta per anno fiscale è:
Fr. fino a 12 600 franchi di reddito 0 e per 100 franchi di reddito in più –.77 in più; per 27 400 franchi di reddito 113.95 e per 100 franchi di reddito in più –.88 in più; per 35 900 franchi di reddito 188.75 e per 100 franchi di reddito in più 2.64 in più; per 47 900 franchi di reddito 505.55 e per 100 franchi di reddito in più 2.97 in più; per 62 900 franchi di reddito 951.05 e per 100 franchi di reddito in più 5.94 in più; per 67 700 franchi di reddito 1 236.15 e per 100 franchi di reddito in più 6.60 in più; per 89 800 franchi di reddito 2 694.75 e per 100 franchi di reddito in più 8.80 in più; per 116 800 franchi di reddito 5 070.75 e per 100 franchi di reddito in più 11.— in più;
1 RS 642.119.2
2006-0329 1791
Ordinanza sulla progressione a freddo RU 2006
Fr. per 152 700 franchi di reddito 9 019.75 e per 100 franchi di reddito in più 13.20 in più; per 655 000 franchi di reddito 75 323.35; per 655 100 franchi di reddito 75 336.50 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più. 2 Per i coniugi che vivono in comunione domestica nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento essi provvedono in modo essen- ziale, l’imposta annua ammonta a: Fr. fino a 24 500 franchi di reddito 0 e per 100 franchi di reddito in più 1.— in più; per 44 000 franchi di reddito 195.— e per 100 franchi di reddito in più 2.— in più; per 50 500 franchi di reddito 325.— e per 100 franchi di reddito in più 3.— in più; per 65 200 franchi di reddito 766.— e per 100 franchi di reddito in più 4.— in più; per 78 200 franchi di reddito 1 286.— e per 100 franchi di reddito in più 5.— in più; per 89 600 franchi di reddito 1 856.— e per 100 franchi di reddito in più 6.— in più; per 99 400 franchi di reddito 2 444.— e per 100 franchi di reddito in più 7.— in più; per 107 600 franchi di reddito 3 018.— e per 100 franchi di reddito in più 8.— in più; per 114 100 franchi di reddito 3 538.— e per 100 franchi di reddito in più 9.— in più; per 118 900 franchi di reddito 3 970.— e per 100 franchi di reddito in più 10.— in più; per 122 200 franchi di reddito 4 300.— e per 100 franchi di reddito in più 11.— in più; per 123 900 franchi di reddito 4 487.— e per 100 franchi di reddito in più 12.— in più; per 125 600 franchi di reddito 4 691.— e per 100 franchi di reddito in più 13.— in più; per 775 800 franchi di reddito 89 217.— per 775 900 franchi di reddito 89 228.50 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più.
Ordinanza sulla progressione a freddo RU 2006
Art. 3 cpv. 1 e 3 1 Nell’ambito delle deduzioni generali espresse in franchi, la deduzione per premi di assicurazione e interessi di capitali a risparmio (art. 33 cpv. 1 lett. g LIFD) ammon- ta a: a. con i contributi di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e LIFD:
1. per persone coniugate viventi in comunione domestica, 3000 franchi,
2. per gli altri contribuenti, 1500 franchi;
b. senza i contributi di cui all’articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e LIFD:
1. per persone coniugate viventi in comunione domestica, 4500 franchi,
2. per gli altri contribuenti, 2250 franchi.
3 La deduzione dal reddito lavorativo conseguito dall’altro coniuge (art. 33 cpv. 2 LIFD) ammonta a 7000 franchi.
Art. 4 Deduzioni sociali Le deduzioni sociali ammontano a: a. per ogni figlio (art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD), 5600 franchi; b. per ogni persona bisognosa a carico (art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD), 5600 fran- chi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
12 aprile 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza sulla progressione a freddo RU 2006