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AS 2006 1907

Decisione N. 1/2005 del Comitato istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Traduzione1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Decisione no 1/2005 concernente l’inserimento di un organismo di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

Adottata il 7 marzo 2005 Entrata in vigore per la Svizzera il 16 marzo 2005

Il Comitato, visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità2, in particolare l’arti- colo 10, paragrafo 4, e l’articolo 11, considerando che il Comitato deve adottare una decisione per l’inserimento di un organismo o taluni organismi di valutazione della conformità in un capitolo setto- riale dell’allegato I dell’Accordo, decide:

1. L’organismo di valutazione della conformità di cui all’allegato A è inserito

nell’elenco degli organismi di valutazione della conformità svizzeri del capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, di cui all’allegato 1 dell’Accordo. 2. La portata specifica dell’inserimento in tale elenco, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, dell’organismo di valutazione della conformità figurante nell’allegato A è stata convenuta dalle Parti e sarà da queste mantenuta.

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.946.526.81

2006-0777 1907

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2006 Decisione n. 1/2005

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del Comitato autorizzati ad agire per conto delle parti per la modifica dell’Accordo. Essa entra in vigore alla data dell’ultima firma.

Firmato a Berna, il 2 marzo 2005 Firmato a Bruxelles, il 16 marzo 2005 A nome A nome della Confederazione Svizzera: della Comunità europea: Heinz Hertig Joanna Kioussi

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2006 Decisione n. 1/2005

Allegato A

Organismo di valutazione della conformità inserito nell’elenco degli organismi di valutazione della conformità svizzeri del capitolo settoriale sugli apparecchi e siste- mi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, di cui all’allegato 1 dell’Accordo QS SCHAFFHAUSEN AG Wiesengasse, 20

8222 Beringen

Svizzera Telefono: (41) 52 687 20 10 Fax: (41) 52 682 18 02

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2006 Decisione n. 1/2005

Decisione N. 1/2005 del Comitato istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente l'inserimento di un organismo di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sugli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva | Lexipedia | Lexipedia