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AS 2006 1911

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Popolare Democratica d'Algeria concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Popolare Democratica d’Algeria concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

Concluso il 30 novembre 2004 Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 agosto 2005

Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Popolare Democratica d’Algeria, Detti qui di seguito le «Parti Contraenti», animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte contraente, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitori» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, sono considerate suoi cittadini; (b) gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di per- sone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legi- slazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte contraente; (c) gli enti giuridici che non sono costituiti secondo la legislazione di detta Parte contraente, ma sono effettivamente controllati da persone fisiche e da enti giuridici, ai sensi delle lettere (a) e (b) del presente capoverso.

RS 0.975.212.7

1 Dal testo originale francese (RO 2006 1911).

2005-1523 1911

Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Accordo con l’Algeria RU 2006

(2) Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto rea- le, come ipoteche, e altri pegni immobiliari e mobiliari, servitù, usufrutti e diritti analoghi; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico; (d) i diritti di proprietà intellettuale e industriale (quali diritti d’autore, brevetti di invenzione, disegni, modelli e disegni industriali, marchi depositati, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), i procedimenti tecnici, il «know- how» e la clientela; (e) le concessioni di diritto pubblico comprese le concessioni di ricerca, estra- zione o sfruttamento di risorse naturali, come anche qualsiasi altro diritto conferito per legge, per contratto o per decisione dell’autorità in applica- zione della legge. Ogni modifica della forma di investimento o di reinvestimento degli averi non ne pregiudica il carattere d’investimento. (3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento o da un reinvestimento e include, in particolare, gli utili, gli interessi, le plusvalenze patri- moniali, i dividendi e i canoni. (4) Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente comprese le acque territoriali e, all’occorrenza, le acque interne, il mare territoriale nonché le zone marittime che si estendono oltre quest’ultima e sulle quali la Parte contraente interessata esercita la propria sovranità o la propria giurisdizione in conformità della legislazione nazionale o del diritto internazionale.

Art. 2 Campo di applicazione Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Tuttavia non si applica alle controversie sorte anteriormente all’entrata in vigore del mede- simo.

Art. 3 Promozione, ammissione (1) Ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti nell’ambito della propria legislazione e delle disposizioni del presente Accordo. (2) Dopo avere ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, conformemente alla propria legislazione, le necessarie autoriz- zazioni relative a detti investimenti, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogni qualvolta neces- sario, ciascuna Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Accordo con l’Algeria RU 2006

Art. 4 Protezione, trattamento (1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruisco- no in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti ostacola in qualsivoglia maniera con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti. (2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favore- vole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investi- tori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualsiasi Stato terzo, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interes- sato. (3) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di un qualsiasi Stato terzo per quanto con- cerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, fermo restando che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato. (4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di un qual- siasi Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposizione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 5 Trasferimento (1) Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente garantisce a questi ultimi il trasferimento, senza indugio e in valuta liberamente convertibile, dei pagamenti relativi a detti investi- menti, in particolare: (a) dei redditi; (b) dei pagamenti legati ai prestiti o altri obblighi contratti per gli investimenti; (c) del ricavo della vendita o della liquidazione parziale o totale degli investi- menti inclusi gli eventuali plusvalori; (d) dei canoni e altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 capover- so (2) lettere (c), (d) e (e) del presente Accordo; (e) degli importi necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti. (2) I trasferimenti sono effettuati al saggio di cambio applicabile alla data del trasfe- rimento, conformemente alle prescrizioni di cambio in vigore della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento.

Promozione e protezione reciproca degli investimenti. Accordo con l’Algeria RU 2006

(3) Per evitare ogni equivoco, si conferma che il diritto dell’investitore di trasferire liberamente gli importi legati al proprio investimento lascia impregiudicato qualsiasi obbligo fiscale che gli incombe.

Art. 6 Espropriazione, indennizzo (1) Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi siano presi su base non discri- minatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo imme- diato e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore commerciale dell’investi- mento espropriato immediatamente prima che venga effettuato o reso pubblico, fermo restando che è determinante il primo di questi eventi. L’indennizzo è stabilito nella valuta del paese d’origine dell’investimento o in qualsiasi altra valuta accettata dall’investitore. È versato senza indugio e liquidato in valuta liberamente convertibi- le. In caso di ritardo, l’ammontare dell’indennizzo include l’interesse commerciale usuale dalla data dell’espropriazione fino al suo pagamento. (2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza o rivolta, sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra forma di regolamento.

Art. 7 Surrogazione Se una Parte contraente effettua un pagamento in virtù di una garanzia finanziaria ai sensi di una legge o di un contratto, per un investimento effettuato da uno dei suoi investitori sul territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente, secondo il principio di surrogazione, di esercitare tutti i diritti e di far valere tutti i crediti di detto investitore per quanto concerne tale inve- stimento.

Art. 8 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Le controversie relative a un investimento tra una Parte contraente e un investi- tore dell’altra Parte contraente sono risolte, per quanto possibile, mediante consulta- zioni tra le parti interessate. (2) Se tali consultazioni non portano a una soluzione entro sei mesi dalla domanda scritta della loro apertura la controversia è deferita, a richiesta dell’investitore, al tribunale competente della Parte contraente sul cui territorio l’investimento è stato effettuato o all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può sotto- porla a sua scelta:

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(a) a un tribunale arbitrale ad hoc costituito, salvo che le parti in causa non dispongano altrimenti, secondo il regolamento d’arbitrato della Commissio- ne delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); o (b) al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652. (3) Ciascuna delle Parti contraenti acconsente di sottoporre la controversia all’arbitrato internazionale, in conformità delle disposizioni del presente articolo. (4) La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in alcun momento della procedura, avvalersi della sua immunità o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito. (5) Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia deferita ad arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale. (6) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguita conformemente alla legislazione nazionale della Parte contraente interes- sata.

Art. 9 Controversie tra le Parti contraenti (1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’appli- cazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo. (3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte contraente di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato a richiesta di quest’ultima Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. (4) Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi succes- sivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. (5) Se nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia fosse impedito di esercitare il suo mandato o fosse cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro

2 RS 0.975.2

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più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una Parte contraente. (6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura. (7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 10 Altri obblighi (1) Se le disposizioni della legislazione di una Parte contraente o gli obblighi assun- ti dalle Parti contraenti, in virtù di accordi internazionali, accordano agli investimen- ti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tali disposizioni o obblighi prevalgono su quest’ul- timo nella misura in cui siano più favorevoli. (2) Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell’altra Parte con- traente.

Art. 11 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti contraenti si sono reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali nazionali richieste. La data dell’entrata in vigore è quella dell’ultima notifica. (2) Il presente Accordo è valido per una durata iniziale di quindici (15) anni; dopo questo periodo esso rimane in vigore per periodi successivi di cinque (05) anni, sempre che non venga denunciato per scritto da una delle Parti contraenti con preav- viso di sei (06) mesi prima dello scadere del periodo di validità. (3) In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–10 del presente Accordo si applicano ancora per quindici (15) anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.

Fatto a Berna, il 30 novembre 2004, in due originali, nelle lingue araba e francese, i due testi facenti parimenti fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Democratica Popolare d’Algeria: Joseph Deiss Abdellatif Benachenhou

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