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AS 2006 1991

Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'emanazione della farmacopea

Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea

Modifica dell’11 maggio 2006

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) ordina:

I L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 20011 concernente l’emanazione della farmacopea è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 52 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 20002 sugli agenti terapeutici (LATer); visto l’articolo 6 dell’ordinanza del 28 settembre 20013 concernente l’organizzazione dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici,

Art. 1 Per farmacopea si intendono le seguenti edizioni: a. Pharmacopoea Europaea, 5a edizione (Ph. Eur. 5), del novembre 20034, il supplemento 5.1 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20044, il supple- mento 5.2 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20044, il supplemento 5.3 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20044, il supplemento 5.4 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 20054 e il supplemento 5.5 alla Pharma- copoea Europea del marzo 20054; b. Pharmacopoea Helvetica, 10a edizione (Ph. Helv. 10), del maggio 20065.