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AS 2006 2039

Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari

Testo originale

Accordo tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari

Concluso il 31 gennaio 2006 Approvato dall’Assemblea federale il 5 dicembre 20051 Entrato in vigore mediante scambio di note l’8 febbraio 2006

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominati «Parti», considerando la Convenzione del 19 giugno 19952 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relati- va allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PfP) e il Protocollo addizio- nale del 19 giugno 19953 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la Pace relati- va allo status delle loro forze, ratificato in Italia in data 23 settembre 1998 ed entrata in vigore in data 23 ottobre 1998, ratificato dalla Svizzera in data 9 aprile 2003 ed entrato in vigore in data 9 maggio 2003, sottolineando l’importanza strategica dello spazio aereo per la sicurezza di ciascuno Stato e del suo contesto, desiderando definire un quadro appropriato per la cooperazione in materia di sicu- rezza aerea, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti: 1. Zona di reciproco interesse: lo spazio aereo soprastante i territori delle Parti; 2. Minaccia aerea non militare: aeromobile civile oggetto di una presa di controllo ostile o aeromobile civile impiegato per scopi ostili; 3. Misure generali di sicurezza aerea: l’identificazione con l’ausilio di mezzi tecni- ci e la classificazione;

4. Misure attive di sicurezza aerea:

a) la sorveglianza,

RS 0.513.245.41 1 RU 2006 2037 2 RS 0.510.1 3 RS 0.510.11

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Cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree RU 2006

b) l’interrogazione, c) l’identificazione, d) la scorta, e) l’intimidazione attraverso attività in accordo con le procedure ICAO, da definire in un accordo di attuazione, f) l’intervento (deviare dalla rotta e forzare l’aeromobile all’atterraggio). 5. Parte ricevente: la Parte nel cui spazio aereo nazionale sono messe in atto le misure d’esecuzione del presente Accordo; 6. Parte inviante: la Parte cui appartiene l’aeromobile militare operante nel quadro del presente Accordo.

Art. 2 Oggetto 1. Il presente Accordo definisce il quadro della cooperazione tra le Parti nel campo della sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari. Tale cooperazione è intesa a: – agevolare lo scambio sistematico d’informazioni che permettano di miglio- rare le conoscenze di ciascuna Parte, segnatamente per quanto riguarda la situazione aerea generale; – incrementare le capacità d’intervento delle Parti nei confronti di minacce aeree non militari.

2. Nel quadro del presente Accordo le Parti si adoperano al fine di:

a) sorvegliare gli avvicinamenti aerei alla zona di reciproco interesse, mettendo in atto le misure di sicurezza aerea definite all’articolo 1 capoversi 3 e 4 del presente Accordo; b) individuare e valutare le minacce; c) fornire gli elementi relativi alla situazione aerea alle autorità governative e al comando militare dell’altra Parte, affinché siano in grado di prendere le decisioni di loro competenza; d) prevenire e rispondere a una minaccia aerea non militare incombente sulla zona di reciproco interesse, eseguendo le misure di sicurezza aerea definite all’articolo 1 capoversi 3 e 4 del presente Accordo.

Art. 3 Sovranità La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene nel rispetto reciproco della sovranità nazionale di ciascuna delle Parti.

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Art. 4 Cooperazione

1. Le disposizioni adottate nel quadro del presente Accordo riguardano:

a) tutti i mezzi militari delle Parti che contribuiscono alla sicurezza aerea; b) tutte le misure volte a impedire l’utilizzazione illegale della zona di recipro- co interesse in relazione con una minaccia aerea non militare. Esse com- prendono: – il transito e l’attesa di qualsiasi aeromobile di una delle Parti nello spa- zio aereo nazionale dell’altra Parte, – il deviamento di qualsiasi aeromobile di una delle Parti su un aeroporto dell’altra Parte e il suo reimpiego, – il rifornimento in volo di velivoli delle Parti nello spazio aereo di una di esse, – il controllo degli aeromobili di una delle Parti da parte di un organismo di controllo aereo dell’altra Parte, – l’imbarco di personale e/o equipaggi delle Parti a bordo di aeromobili di una delle Parti, a partire dal momento in cui tale presenza è giustifi- cata da ragioni operative, – le misure di sicurezza aerea definite all’articolo 1 capoversi 3 e 4 del presente Accordo.

2. Le Parti stabiliranno di comune accordo le misure d’esecuzione e d’attuazione

della cooperazione aerea transfrontaliera mediante la conclusione di successivi accordi di attuazione.

Art. 5 Attuazione

1. La decisione di impiegare un aeromobile di una delle Parti nello spazio aereo

dell’altra è soggetta all’autorizzazione dell’Autorità competente della Parte inviante l’aeromobile. Una volta concessa tale autorizzazione, tutte le misure attive di sicu- rezza aerea definite all’articolo 1 capoverso 4 del presente Accordo sono eseguite su ordine della Autorità competente della Parte ricevente. L’esecuzione di misure transfrontaliere di sicurezza aerea necessita un coordinamen- to tra i comandi tattici (TACOM) e un trasferimento del controllo tattico (TACON) dei mezzi aerei delle Parti. 2. Il tiro a scopo d’intimidazione che implica l’impiego di armi nonché il tiro di- struttivo non sono disciplinati dal presente Accordo poiché restano di competenza esclusiva di ciascuna Parte (in quanto elementi di sovranità e sicurezza nazionale) e possono quindi essere previsti unicamente con uno strumento d’intervento naziona- le, al di sopra del territorio nazionale, nell’ambito di catene di controllo e d’impiego nazionali.

3. Nell’ambito del presente Accordo, i mezzi militari di una delle Parti possono

circolare sul territorio dell’altra Parte conservando le loro armi e le loro munizioni.

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4. Le Parti si impegnano a effettuare regolarmente esercitazioni di sicurezza aerea con transito della frontiera.

Art. 6 Sicurezza delle persone e dei beni 1. La Parte inviante garantisce la sicurezza del materiale, delle armi, delle munizio- ni, dei veicoli e degli aeromobili presenti nello spazio aereo nazionale della Parte ricevente nell’ambito di una delle missioni contemplate nel presente Accordo. 2. La sicurezza è di competenza della Parte ricevente. Le Forze Armate della Parte inviante coopereranno con la Parte ricevente nella sua missione di sicurezza.

Art. 7 Prescrizioni in materia di sicurezza e di protezione dell’ambiente Le Parti rispetteranno le norme vigenti in materia di sicurezza e di protezione dell’ambiente, come pure le disposizioni di sicurezza concernenti il loro materiale, le loro armi e munizioni, i loro veicoli e aeromobili.

Art. 8 Scambio di informazioni Lo scambio di informazioni concernenti la situazione aerea generale di ciascuna delle Parti sarà disciplinato in un successivo accordo di attuazione. Le Parti si scam- bieranno le informazioni di natura operativa suscettibili di ampliare le conoscenze di ciascuna.

Art. 9 Costi Ciascuna Parte sosterrà i propri costi di attuazione del presente Accordo.

Art. 10 Status delle forze armate Durante l’impiego delle Forze Armate delle Parti in relazione con il presente Accor- do, sono applicabili le disposizioni della Convenzione del 19 giugno 1995 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partena- riato per la Pace relativa allo status delle loro forze, come pure del Protocollo addi- zionale del 19 giugno 1995 alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la Pace relati- va allo status delle loro forze.

Art. 11 Inchiesta in caso di incidente aereo o di altro evento nello spazio aereo Nel caso in cui un aeromobile della Parte inviante verrà coinvolto in un incidente aereo e in un altro evento significativo nello spazio aereo della Parte ricevente, questa Parte costituirà una Commissione di Inchiesta nella quale parteciperà anche personale della Parte inviante.

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Art. 12 Assistenza sanitaria 1. I militari e gli elementi civili della Parte inviante hanno accesso alle cure medi- che necessarie presso i servizi sanitari militari o civili della Parte ricevente, alle medesime condizioni dei militari e degli elementi civili della Parte ricevente.

2. Le prestazioni mediche di cui all’articolo 12 capoverso 1 sono a carico della

Parte ricevente fino al momento in cui il paziente sarà in grado di essere rimpatriato; tutte le cure supplementari sono a carico della Parte inviante.

Art. 13 Situazioni straordinarie Ciascuna Parte può sospendere unilateralmente il presente Accordo mediante notifi- ca all’altra Parte in caso di guerra, di stato di assedio, di crisi o per qualsiasi altro motivo d’interesse nazionale. La sospensione può avere effetto immediato.

Art. 14 Composizione delle controversie In caso di dispute che dovessero sorgere dall’esecuzione o dall’interpretazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per risolvere le controversie a mezzo di trattative bilaterali senza ricorso a tribunali o ad arbitrati internazionali.

Art. 15 Disposizioni finali 1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l’un l’altra l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all’uopo previ- ste. 2. Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento, per scritto, di comune accordo tra le Parti.

3. Il presente Accordo è valido per una durata indeterminata. Esso può essere

denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti, con un preavviso scritto di sei mesi. Tale denuncia non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dalla cooperazione avviata nell’ambito del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 31 gennaio 2006, in due originali in lingua italiana facenti fede.

Per il Per il Consiglio Federale: Governo della Repubblica Italiana: Bruno Max Spinner Leonardo Tricarico

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