Lexipedia

AS 2006 2045

AS 2006 2045

Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR)

RS 0.631.252.512; RU 1978 1281

Traduzione1 Modifica degli Allegati 2, 6 e 7 Approvata dal Consiglio federale il 14 settembre 2005 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 2005

Allegato 2 art. 3 par. 9 cpv. 1 e 2 Sostituire il testo attuale con il testo seguente: «9. Per fissare il copertone si utilizzeranno: a) cavi di acciaio d’un diametro di almeno 3 mm; b) corde di canapa o di sisal d’un diametro di almeno 8 mm, provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile; c) cavi costituiti da un certo numero di fibre di vetro incorporate in una guaina in acciaio ritorto, provvista a sua volta di una guaina di materia plastica tra- sparente e inestensibile; oppure d) cavi con anima di materia tessile avvolta in almeno quattro trefoli, costituiti esclusivamente da fili d’acciaio ricoprenti interamente l’anima, a condizione che il diametro di detti cavi sia di almeno 3 mm (misurato senza l’eventuale guaina di materia plastica trasparente). I cavi di cui alla lettera a) o d) possono essere provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile.»

Allegato 2 art. 3 par. 10 Sostituire il testo attuale con il testo seguente: «10. Ogni cavo o corda di qualsiasi tipo dovrà essere d’un sol pezzo e provvisto, alle due estremità, di una ghiera di metallo duro. Ogni ghiera di metallo dovrà per- mettere il passaggio della cordicella o del nastro metallico della chiusura doganale. Il dispositivo d’aggancio di ogni ghiera alle estremità del cavo o della corda di cui al paragrafo 9 lettere a), b) o d) sarà munito di un ribadino cavo, attraversante il cavo o la corda, per introdurvi la cordicella o il nastro metallico della chiusura doganale. Il cavo o la corda dovranno essere visibili da ambo le parti del ribadino cavo, affinché si possa accertare che sono costituiti da un sol pezzo (v. illustrazione n. 5 allegata alle presenti prescrizioni).»

1 Dal testo originale francese (RO 2006 2045).

2005-2201 2045

Convenzione TIR RU 2006

Allegato 6 nuova nota esplicativa 0.1 b) Aggiungere all’art. 1 par. b) la nuova nota esplicativa seguente: «0.1 b) Dall’articolo 1 lettera b) risulta che se in uno o più Paesi vi sono più uffici doganali di partenza o di destinazione, nella stessa Parte contraente vi può essere più di un’operazione TIR. In queste condizioni il segmento nazionale di un trasporto TIR realizzato tra due uffici doganali consecutivi, indipendentemente dal fatto che si tratti di uffici di partenza, di destinazione o di passaggio, può essere considerato un’operazione TIR.»

Allegato 6 nota esplicativa 2.3.9 Sopprimere.

Allegato 7 Parte I art. 4 par. 9 cpv. 1 e 2 Sostituire il testo attuale con il testo seguente: «9. Per fissare il copertone si utilizzeranno: a) cavi di acciaio d’un diametro di almeno 3 mm; b) corde di canapa o di sisal d’un diametro di almeno 8 mm, provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile; c) cavi costituiti da un certo numero di fibre di vetro incorporate in una guaina in acciaio ritorto, provvista a sua volta di una guaina di materia plastica tra- sparente e inestensibile; oppure d) cavi con anima di materia tessile avvolta in almeno quattro trefoli, costituiti esclusivamente da fili d’acciaio ricoprenti interamente l’anima, a condizione che il diametro di detti cavi sia di almeno 3 mm (misurato senza l’eventuale guaina di materia plastica trasparente). I cavi di cui alla lettera a) o d) possono essere provviste di una guaina di materia plastica trasparente e inestensibile.»

Allegato 7 Parte I art. 4 par. 10 Sostituire il testo attuale con il testo seguente: «10. Ogni cavo o corda di qualsiasi tipo dovrà essere d’un sol pezzo e provvisto, alle due estremità, di una ghiera di metallo duro. Ogni ghiera di metallo dovrà per- mettere il passaggio della cordicella o del nastro metallico della chiusura doganale. Il dispositivo d’aggancio di ogni ghiera alle estremità del cavo o della corda di cui al paragrafo 9 lettere a), b) o d) sarà munito di un ribadino cavo, attraversante il cavo o la corda, per introdurvi la cordicella o il nastro metallico della chiusura doganale. Il cavo o la corda dovranno essere visibili da ambo le parti del ribadino cavo, affinché si possa accertare che sono costituiti da un sol pezzo (v. illustrazione n. 5 allegata alle presenti prescrizioni).»

AS 2006 2045 | Lexipedia | Lexipedia