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AS 2006 2193

Decisione N. 2/2005 del Comitato istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente la modifica del capitolo 3 dell'allegato 1

Traduzione1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (con allegati e Atto finale) Decisione n. 2/2005 che modifica il capitolo 3 dell’allegato 1

Adottata il 30 marzo 2005 Entrata in vigore per la Svizzera il 30 marzo 2005

Il Comitato, visto l’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità («l’Accordo»), firmato il 21 giugno 19992, in particolare gli articoli 10, paragrafo 4, lettera e), e 18, paragra- fo 2, considerando che, con ordinanza del DFI del 27 marzo 2002 concernente la sicurez- za dei giocattoli (RU 2002 1082), modificata da ultimo il 2 ottobre 2003 (RU 2003 3733), la Confederazione Svizzera ha modificato le disposizioni legali, regolamenta- ri e amministrative sui giocattoli per renderle conformi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’Accordo, alla corrispondente legislazione comunitaria, considerando che occorre modificare il capitolo 3, «Giocattoli», dell’allegato 1 in maniera corrispondente, considerando che, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 4, lettera e), e 18, paragrafo 2, il Comitato è autorizzato a modificare l’allegato 1 del presente Accordo, ha deciso quanto segue:

1. Il capitolo 3, «Giocattoli», dell’allegato 1, sezione I, dell’Accordo è modificato conformemente alle disposizioni definite nell’allegato di cui alla presente decisione.

RS 0.946.526.81

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.946.526.81

2006-0778 2193

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2006 Dec. n. 2/2005

2. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del Comitato autorizzati ad agire per conto delle Parti per la modifica dell’Accordo. Essa entra in vigore alla data dell’ultima firma.

Firmato a Berna, il 30 marzo 2005 Firmato a Bruxelles, il 23 marzo 2005 A nome A nome della Confederazione Svizzera: della Comunità Europea: Heinz Hertig Joanna Kioussi

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2006 Dec. n. 2/2005

Allegato

Modifiche dell’Accordo

Nell’allegato 1, «Settori di prodotti», capitolo 3, «Giocattoli», sezione I, «Disposi- zioni legislative, regolamentari, amministrative», il titolo: «Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1» è soppresso e sostituito da «Disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2». Nell’allegato 1, «Settori di prodotti», capitolo 3, «Giocattoli», sezione I, nell’elenco, sotto «Svizzera», i riferimenti giuridici svizzeri sono soppressi e sostituiti dall’elenco seguente: – «Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 1995 1469), modificata da ultimo il 21 marzo 2003 (RU 2003 4803) – Ordinanza del 1° marzo 1995 sugli oggetti d’uso (RU 1995 1643), modifica- ta da ultimo il 15 dicembre 2003 (RU 2004 1111) – Ordinanza del DFI del 27 marzo 2002 concernente la sicurezza dei giocattoli (RU 2002 1082), modificata da ultimo il 2 ottobre 2003 (RU 2003 3733)».

Reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. RU 2006 Dec. n. 2/2005

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