AS 2006 2349
Ordinanza concernente le tasse di bollo
Ordinanza concernente le tasse di bollo (OTB)
Modifica del 24 maggio 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 dicembre 19731 concernente le tasse di bollo è modificata come segue:
Art. 2 Contabilità del contribuente 1 Il contribuente deve disporre e tenere la contabilità in modo tale che si possano constatare e provare con certezza, senza particolare dispendio, i fatti determinanti per l’accertamento dell’obbligo fiscale e il calcolo della tassa. Il negoziatore di titoli che in virtù del Codice delle obbligazioni non deve tenere una contabilità applica per analogia le disposizioni dell’ordinanza del 24 aprile 20022 sui libri di commercio. 2 Se il contribuente tiene e conserva la sua contabilità con mezzi elettronici o con mezzi simili, tutte le operazioni e le cifre essenziali dal punto di vista fiscale devono essere garantite dal giustificativo originale fino al conto annuale e al rendiconto d’imposta. 3 La contabilità deve essere conservata con cura e ordine e al riparo da effetti danno- si. L’Amministrazione federale delle contribuzioni deve poterla consultare e control- lare entro un termine adeguato.
4 Il contribuente deve mettere gratuitamente a disposizione dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni il personale, gli apparecchi e gli strumenti ausiliari necessari al controllo della contabilità. Su domanda dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, il contribuente deve mettere a disposizione i documenti com- merciali, totalmente o in parte, stampati su carta.
Art. 18 cpv. 2 2 Le società e gli istituti di previdenza professionale e di previdenza vincolata, nonché i poteri pubblici di cui all’articolo 13 capoverso 3 lettere d e f della legge sono soggetti alla tassa sei mesi dopo la fine dell’esercizio contabile durante il quale le condizioni ivi menzionate si sono verificate. I titoli la cui amministrazione fidu- ciaria è dimostrata, non sono considerati attivi nel senso di tale disposizione purché
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siano esposti separatamente nel bilancio da inoltrare all’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Art. 21 cpv. 2 n. 6, cpv. 3, 4 e 7, 8
2 Il registro deve contenere, nell’ordine, le seguenti rubriche:
6. Nome, domicilio, Stato di domicilio e numero di negoziatore di titoli del
venditore e del compratore; 3 Tutti i negozi devono essere iscritti nel registro entro tre giorni dalla loro conclu- sione o dalla ricezione del rendiconto, sempreché non siano esenti dalla tassa in virtù dell’articolo 14 capoverso 1 lettere a, b o d–g della legge. Se lo domanda, l’Amministrazione federale delle contribuzioni deve poter avere accesso, per il loro controllo, ai dati delle operazioni che non devono essere iscritte nel registro. 4 A meno che non si tratti di una semplice operazione di compra o di vendita, tutti i negozi (per esempio trasformazione, sottopartecipazione, riporto, cambio) sono da iscrivere nella rubrica «Natura del negozio» secondo la loro natura. Nella rubrica «Nome, domicilio Stato di domicilio e numero di negoziatore di titoli del venditore e del compratore» occorre indicare lo Stato di domicilio (almeno l’indicazione Sviz- zera/Liechtenstein o estero); il domicilio deve essere indicato soltanto se non è dovuta alcuna tassa. 7 Le pagine del registro devono essere numerate progressivamente, cucite o rilegate, e conservate per cinque anni a contare dalla fine dell’anno civile durante il quale è stata fatta l’ultima iscrizione. È possibile conservarle sotto forma elettronica se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2. 8 I negoziatori di titoli secondo l’articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 2 e lette- re d e f della legge non sono obbligati ad iscrivere nel registro delle negoziazioni le operazioni concluse con le banche svizzere ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio né le operazioni effettuate con negoziatori di titoli svizzeri giusta l’articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 1 della legge, a condizione che non abbiano provato la loro qualità di negoziatore di titoli al momento della conclusione di queste operazioni.
Art. 23 cpv. 3 3 I negoziatori di titoli secondo l’articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 2 e lettere d ed f della legge possono rinunciare a provare la loro qualità di negoziatore di titoli nelle relazioni d’affari con le banche svizzere nonché con negoziatori di titoli sviz- zeri giusta l’articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 1 della legge (art. 21 cpv. 8).
Art. 25 cpv. 3 3 Se una società, un istituto di previdenza professionale o di previdenza vincolata o i poteri pubblici dimostrano che probabilmente soddisferanno di nuovo alle condi- zioni dell’articolo 13 capoverso 3 lettere d ed f della legge, essi possono, su propria richiesta, restare volontariamente iscritti nel registro come negoziatori di titoli, al massimo però per la durata di due anni.
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Art. 28 cpv. 2
2 Se un’assicurazione è assunta in comune da più assicuratori (coassicurazione),
ognuno di essi deve pagare la tassa, conformemente al capoverso 1, per la parte di premio che lo concerne. Tuttavia, se tutti i partecipanti al contratto di coassicura- zione sono assicuratori sottoposti alla vigilanza della Confederazione o assicuratori svizzeri di diritto pubblico, l’assicuratore responsabile dalla coassicurazione deve versare la totalità della tassa.
Art. 29 e 30 Abrogati
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.
24 maggio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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