AS 2006 2371
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Protocollo aggiuntivo
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Protocollo aggiuntivo
del 7 ottobre 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 123 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 novembre 20042, decreta:
Art. 1
1 La Convenzione penale del 27 gennaio 1999 sulla corruzione è approvata con le
riserve e la dichiarazione seguenti: a. riserva all’articolo 12: La Svizzera si riserva il diritto di applicare l’articolo 12 soltanto nella misura in cui i fatti che vi sono descritti costituiscono reato secondo il diritto sviz- zero. b. riserva all’articolo 17: La Svizzera si riserva il diritto di applicare l’articolo 17 paragrafo 1 lettere b e c soltanto nella misura in cui il fatto è pure punibile nel luogo in cui è stato commesso e l’autore si trova in Svizzera e non è estradato a uno Stato estero. c. dichiarazione relativa agli articoli 5, 9 e 11: La Svizzera dichiara che punirà la corruzione attiva e passiva ai sensi degli articoli 5, 9 e 11 soltanto nella misura in cui il comportamento della persona corrotta costituisce un atto o un’omissione contrastante coi suoi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento. 2 Il Protocollo aggiuntivo del 15 maggio 2003 alla Convenzione penale sulla corru- zione è approvato con la seguente dichiarazione relativa agli articoli 4 e 6: La Svizzera dichiara che punirà i fatti ai sensi degli articoli 4 e 6 soltanto nella misura in cui il comportamento della persona corrotta costituisce un atto o un’omis- sione contrastante coi suoi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezza- mento.
2004-1994 2371
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione penale RU 2006 del Consiglio d’Europa sulla corruzione e del relativo Protocollo aggiuntivo. DF
3 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione penale sulla corru- zione e il relativo Protocollo aggiuntivo con le riserve e dichiarazioni di cui ai capo- versi 1 e 2.
Art. 2 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 19 dicembre 19863 contro la concorrenza sleale
Art. 4 lett. b Abrogata
Art. 4a Corruzione attiva e passiva
1 Agisce in modo sleale chiunque:
a. offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un asso- ciato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con le sue attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento; b. in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un’omissione in relazione con le sue attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento. 2 Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.
Art. 23 Concorrenza sleale 1 Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 4a, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi. 2 Può sporgere querela chiunque è legittimato all’azione civile secondo gli articoli 9 e 10.
3 RS 241
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione penale RU 2006 del Consiglio d’Europa sulla corruzione e del relativo Protocollo aggiuntivo. DF
2. Codice penale4
Art. 100quater cpv. 2
2 Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies,
305bis, 322ter, 322quinquies o 322septies capoverso 1 oppure di un reato secondo l’articolo 4a capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 dicembre 19865 contro la concorrenza sleale, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragio- nevoli e indispensabili per impedire un simile reato.6
Art. 322septies, titolo marginale, secondo comma (nuovo) e terzo comma Titolo marginale concerne solo il testo francese … chiunque in qualità di membro di un’autorità giudiziaria o di un’altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dal- l’autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un’orga- nizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un’omis- sione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.7
4 RS 311.0 5 RS 241 6 All’entrata in vigore della modifica del 13 dic. 2002 del Codice penale (FF 2002 7351) l’articolo 102 capoverso 2 avrà il tenore seguente: «Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter, 322quinquies o 322septies capoverso 1 oppure di un reato secondo l’articolo 4a capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 dicembre 1986 (RS 241) contro la concorrenza sleale, l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.» 7 All’entrata in vigore della modifica del 13 dic. 2002 del Codice penale (FF 2002 7351) l’articolo 322septies terzo comma avrà il tenore seguente: «è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria».
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Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche delle leggi fede- rali di cui all’articolo 2.
Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2005 Consiglio nazionale, 7 ottobre 2005 Il presidente: Bruno Frick La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato 26 gennaio 2006.8 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, le leggi entrano in vigore il 1° luglio 2006.
15 febbraio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
8 FF 2005 5309