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AS 2006 2401

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM)

Modifica del 16 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 novembre 20031 sul servizio di volo militare è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 lett. a n. 3 e 4 nonché lett. b 1 I militari di milizia del servizio di volo o di lancio con il paracadute sono classifi- cati nelle seguenti categorie: a. categoria A: 3. piloti militari di milizia che eseguono voli di trasporto, fino al compimento del 45° anno d’età,

4. piloti militari di milizia che nella loro funzione

professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia d’aviazione; b. categoria B: 1. piloti militari di milizia che eseguono voli di trasporto, a partire dal 46° anno d’età,

2. piloti militari di milizia membri della squadriglia di

volo di puntamento, della squadriglia d’istruzione o della squadriglia di volo strumentale o che eseguono compiti speciali,

3. operatori di bordo di milizia;

Art. 6 cpv. 2 lett. a e d nonché 3

2 Inoltre, sono chiamati annualmente a un allenamento individuale come segue:

a. 1. i piloti militari di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia d’aviazione: per 45 giorni al massimo,

2. tutti gli altri piloti militari di milizia: per 12 giorni al massimo;

d. 1. gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia che nella loro fun- zione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia di ricognitori telecomandati: per 45 giorni al mas- simo,

1 RS 512.271

2005-1567 2401

Servizio di volo militare RU 2006

2. tutti gli altri operatori di ricognitori telecomandati di milizia: per

12 giorni al massimo.

3 I piloti militari di milizia, gli esploratori paracadutisti di milizia e gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia compiono annualmente 33 giorni al massimo di servizio d’istruzione nel quadro dei servizi di perfezionamento della truppa.

Art. 11 Proscioglimento dei piloti militari di milizia 1 I piloti militari di milizia che nella loro funzione professionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia d’aviazione rimangono nel servi- zio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro. 2 Tutti gli altri piloti militari di milizia sono prosciolti dal servizio di volo il più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età. In considerazione del particolare impegno richiesto dal servizio di volo o per il riorientamento della carrie- ra, il DDPS può prevedere ulteriori limitazioni per le singole funzioni. 3 I piloti collaudatori di armasuisse rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 14 cpv. 2 e 3 2 Gli operatori di ricognitori telecomandati di milizia che nella loro funzione profes- sionale pilotano aeromobili di Stato e non sono incorporati in una squadriglia di ricognitori telecomandati rimangono nel servizio di volo militare fino alla cessa- zione del rapporto di lavoro. 3 Tutti gli altri operatori di ricognitori telecomandati di milizia sono prosciolti dal servizio di volo militare il più tardi alla fine dell’anno civile in cui compiono il 50° anno d’età.

Art. 15 Ulteriore impiego dopo la sospensione dal servizio di volo militare o dopo il proscioglimento 1 Dopo la loro sospensione (art. 8) o il loro proscioglimento (art. 10–14), i membri del servizio di volo militare possono essere ulteriormente impiegati in funzioni che richiedono le conoscenze e le esperienze acquisite. 2 Dopo il loro proscioglimento ordinario dal servizio di volo militare, possono prestare, fino al compimento del 50° anno d’età, 200 giorni al massimo in servizi d’istruzione delle formazioni. Per i capitani e gli ufficiali superiori l’obbligo di prestare servizio militare è retto dall’ordinanza del 19 novembre 20032 concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM). 3 Se membri del servizio di volo militare non sono più impiegati in una delle fun- zioni di cui al capoverso 1, il loro obbligo di prestare servizio militare è retto dall’OOPSM.

2 RS 512.21

Servizio di volo militare RU 2006

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.

16 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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