AS 2006 2497
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)
Modifica del 9 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente la consulenza agricola e in econo- mia domestica rurale è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 5 5 L’aiuto finanziario accordato ai servizi di consulenza dei Cantoni e delle organiz- zazioni ai sensi dell’articolo 12 è versato l’anno successivo (pagamento posticipato).
Art. 12 cpv. 1
1 Per i servizi di consulenza l’aliquota del contributo ammonta al massimo alle
seguenti percentuali delle spese computabili: a. per le prestazioni dei servizi di consulenza cantonali nella regione di pianu- ra: al 22 per cento per i Cantoni finanziariamente più forti, al 38 per cento per i Cantoni finanziariamente più deboli; b. per le prestazioni dei servizi di consulenza cantonali nella regione di monta- gna giusta l’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle zone agricole: al 40 per cento per i Cantoni finanziariamente più forti, al 65 per cento per i Cantoni finanziariamente più deboli; c. per le prestazioni dei servizi di consulenza cantonali in economia domestica rurale: al 23 per cento per i Cantoni finanziariamente più forti, al 43 per cen- to per i Cantoni finanziariamente più deboli; d. per le prestazioni dei servizi di consulenza attivi a livello sovraregionale o nazionale: al 43 percento.
2006-0924 2497
Ordinanza sulla consulenza agricola RU 2006
Art. 14 cpv. 1 1 Per la formazione e il perfezionamento dei consulenti l’aliquota di contribuzione ammonta al massimo alle seguenti percentuali delle spese computabili: a. per i Cantoni: al 22 per cento per i Cantoni finanziariamente più forti, al 38 per cento per i Cantoni finanziariamente più deboli; b. per i servizi di consulenza attivi a livello sovraregionale o nazionale: al 43 per cento.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2006.
9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz