AS 2006 2521
Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l'importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull'importazione di cereali e di alimenti per animali)
Ordinanza concernente la determinazione delle aliquote di dazio e l’importazione di cereali, alimenti per animali, paglia, strame e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento (Ordinanza sull’importazione di cereali e di alimenti per animali)
Modifica del 9 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’importazione di cereali e di alimenti per animali è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 3, 4 e 5 3 Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) può fissare valori di resa per i pro- dotti agricoli oleosi e i prodotti trasformati da cui derivano in base alla loro compo- sizione. 4 Per i miscugli di foraggi delle voci di tariffa 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 e 2309.9089 il DFE può prevedere che le aliquote di dazio siano determinate in fun- zione delle ricette standard. Può prevedere che le aliquote di dazio calcolate in questo modo siano aumentate di un supplemento di 4 franchi al massimo per ogni 100 kg di miscuglio di foraggio e di 8 franchi al massimo per ogni 100 kg di latte per i vitelli della voce di tariffa 2309.9081. Una volta fissato, un supplemento per miscugli di foraggi non può essere aumenta- to. Il supplemento per miscugli di foraggi può essere prelevato fino al 31 dicembre 2011.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.
9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.112.211
2006-1016 2521
Importazione di cereali e di alimenti per animali RU 2006