AS 2006 2639
Ordinanza sugli emolumenti riguardanti il campo d'attività della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (Ordinanza sugli emolumenti SEFRI, OEm-SEFRI)
Ordinanza sugli emolumenti riguardanti il campo d’attività dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ordinanza sugli emolumenti UFFT, OEm-UFFT)
del 16 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visti gli articoli 65 capoverso 1 e 67 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale; visti gli articoli 7 capoverso 5 e 23 della legge del 6 ottobre 19953 sulle scuole universitarie professionali, ordina:
Art. 1 Riscossione degli emolumenti
1 L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)
riscuote emolumenti per le sue decisioni di primo grado e per le sue prestazioni. 2 I terzi riscuotono emolumenti in virtù della presente ordinanza se è stata loro delegata la competenza di pronunciare decisioni o fornire prestazioni in uno dei seguenti settori: a. riconoscimento di diplomi esteri; b. conversione di titoli.
Art. 2 Deroghe alla riscossione degli emolumenti Non sono riscossi emolumenti per: a. le decisioni riguardanti i contributi federali; b. l’approvazione di regolamenti d’esame, programmi quadro d’insegnamento e piani di formazione; c. il riconoscimento dei cicli di formazione e delle formazioni postdiploma dispensati da scuole specializzate superiori e dei curricoli di formazione per la maturità professionale; d. l’approvazione di corsi intercantonali; e. le attività nel quadro della Commissione per la tecnologia e l’innovazione.
RS 412.109.3
2005-2867 2639
Ordinanza sugli emolumenti UFFT RU 2006
Art. 3 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20044 sugli emolumenti (OgeEm).
Art. 4 Calcolo degli emolumenti
1 Gli emolumenti sono fissati in funzione del dispendio di tempo.
2 La tariffa oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi a seconda delle conoscenze speciali- stiche richieste al personale responsabile. 3 Per decisioni e prestazioni nel campo del riconoscimento di diplomi e attestati esteri gli emolumenti oscillano tra i 90 e i 1000 franchi. 4 Per decisioni e prestazioni nel campo della conversione di diplomi esteri gli emo- lumenti oscillano tra i 100 e i 400 franchi. 5 Per le decisioni e le prestazioni indicate di seguito si applicano i seguenti importi forfetari: a. per l’iscrizione ai registri degli esami federali di professione e degli esami federali professionali superiori: 20 franchi; b. per i permessi di brillamento e di utilizzazione e l’eventuale modifica dei dati di detti permessi: 50 franchi; c. per la modifica della validità nel registro dei permessi di brillamento e di uti- lizzazione: 20 franchi. 6 Il Dipartimento federale dell’economia può adeguare la tariffa oraria, il quadro tariffario e gli emolumenti forfetari al rincaro.
Art. 5 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.
16 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 172.041.1
Ordinanza sugli emolumenti UFFT RU 2006
Allegato (art. 5)
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze seguenti sono modificate come segue:
1. Ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 20045
Titolo Concerne soltanto il testo tedesco
2. Ordinanza del 19 novembre 20036 sulla formazione professionale
Art. 38 cpv. 2 secondo periodo e 69a Abrogati
Art. 71a Emolumenti dell’Ufficio federale Gli emolumenti per le decisioni di prima istanza e le prestazioni riguardanti il campo d’attività dell’Ufficio federale sono disciplinati nell’ordinanza sugli emolumenti UFFT del 16 giugno 20067.
3. Ordinanza del 7 settembre 19838 concernente l’Istituto pedagogico
svizzero di formazione professionale
Gli emolumenti per le prestazioni dell’Istituto sono disciplinati nell’ordinanza sugli emolumenti UFFT del 16 giugno 20069.
Abrogati
5 RS 172.041.1 6 RS 412.101 7 RS 412.109.3; RU 2006 2639 8 RS 412.104.7 9 RS 412.109.3; RU 2006 2639
Ordinanza sugli emolumenti UFFT RU 2006
4. Ordinanza dell’11 settembre 199610 sulle scuole universitarie
professionali
Art. 25 1 Gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni riguardanti il campo d’attività dell’Ufficio federale sono disciplinati nell’ordinanza sugli emolumenti UFFT del 16 giugno 200611.
2 Non è riscosso alcun emolumento per:
a. l’autorizzazione di scuole universitarie professionali (art. 14 LSUP); b. l’autorizzazione di programmi di sviluppo (art. 17 LSUP); c. la determinazione di nuovi cicli di studio (art. 16 cpv. 3 LSUP); d. il riconoscimento di diplomi (art. 7 cpv. 3 lett. a LSUP e art. 8 cpv. 2 lett. b LSUP); e. l’accreditamento di scuole universitarie professionali o di cicli di studio da parte del Dipartimento (art. 17a cpv. 2 LSUP).
5. Ordinanza del 27 novembre 200012 sugli esplosivi
Art. 113 cpv. 1 lett. f e 2
1 Per il rilascio di autorizzazioni sono riscosse le seguenti tasse:
f. abrogata 2 Le tasse per i permessi di brillamento e di utilizzazione (art. 57) sono disciplinate dall’ordinanza sugli emolumenti UFFT del 16 giugno 200613.
10 RS 414.711 11 RS 412.109.3; RU 2006 2639 12 RS 941.411 13 RS 412.109.3; RU 2006 2639