AS 2006 2687
Ordinanza sul servizio civile
Ordinanza sul servizio civile (OSCi)
Modifica del 16 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 settembre 19961 sul servizio civile è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 79 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19952 sul servizio civile sostitutivo (LSC); visto l’articolo 46a della legge federale del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); visto l’articolo 81 capoversi 3 a 5 del Codice penale militare4 (CPM); visti gli articoli 9 capoverso 2 e 27 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19955 (LM); visto l’articolo 13 della legge federale del 24 giugno 19776 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS),
Art. 111b Tassa per le convocazioni coattive (art. 46a LOGA) 1 Per l’emanazione di una convocazione coattiva (art. 31a cpv. 4) l’organo d’ese- cuzione riscuote una tassa. 2 La tassa è calcolata in funzione del dispendio di tempo; tuttavia, essa non può eccedere i 400 franchi. Per ogni ora impiegata è fatturato un importo di 70 franchi.
Art. 111c Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti (art. 46a LOGA)
Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti (OgeEm).