AS 2006 2741
AS 2006 2741
Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)
Modifica del 5 luglio 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modi- ficata come segue:
2 Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della rendita AVS. Se il diritto all’indennità è esaurito, un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione viene aperto qualora il periodo di contribuzione durante l’intero termine quadro sia sufficiente per l’apertura e gli altri presupposti siano adempiuti.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2006.
5 luglio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 837.02
2006-1880 2741
Ordinanza su l’assicurazione contro la disoccupazione RU 2006