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AS 2006 2741

AS 2006 2741

Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 5 luglio 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è modi- ficata come segue:

2 Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della rendita AVS. Se il diritto all’indennità è esaurito, un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione viene aperto qualora il periodo di contribuzione durante l’intero termine quadro sia sufficiente per l’apertura e gli altri presupposti siano adempiuti.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° luglio 2006.

5 luglio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 837.02

2006-1880 2741

Ordinanza su l’assicurazione contro la disoccupazione RU 2006

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