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AS 2006 2901

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e la CE

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio)

Modifica del 28 giugno 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza dell’8 marzo 20021 sul libero scambio è completato come segue:

Voce di tariffa2 Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi

Per gli Stati CE Per gli Stati AELS

applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno

2208. 9010 esente

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2006.

28 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 632.421.0 2 Per i testi concernenti le voci elencate nella colonna «Voce di tariffa» vedasi RS 632.10 allegato, rispettivamente la Tariffa generale svizzera (pubblicata su Internet sotto www.dogana.admin.ch) oppure la Tariffa doganale svizzera D 3 (ottenibile presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna).

2006-1591 2901

Ordinanza sul libero scambio RU 2006

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