AS 2006 2923
Ordinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC)
Modifica del 28 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 aprile 20041 sullo stato civile è modificata come segue:
Preambolo visti gli articoli 40, 43a, 44 capoverso 2, 45a capoverso 3, 48, 103 e, titolo finale, articolo 6a capoverso 1, del Codice civile (CC)2; visto l’articolo 8 della legge federale del 18 giugno 20043 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD),
Art. 2 cpv. 2
2 Essi possono incaricare gli uffici dello stato civile speciali di documentare:
a. decisioni o documenti esteri concernenti lo stato civile in base a decisioni della propria autorità di vigilanza (art. 32 della LF del 18 dic. 19874 sul dirit- to internazionale privato, LDIP); b. sentenze o decisioni dei propri tribunali o autorità amministrative cantonali; c. decisioni amministrative della Confederazione se concernono cittadini del proprio Cantone o decisioni del Tribunale federale se in prima istanza ha deciso un proprio tribunale cantonale.
Art. 5 cpv. 1 periodi introduttivi e lett. c 1 Le rappresentanze svizzere all’estero collaborano all’esecuzione della documenta- zione dello stato civile, della procedura matrimoniale e della procedura per la regi- strazione dell’unione domestica. Esse svolgono segnatamente i compiti seguenti: c. trasmettere documenti e ricevere dichiarazioni per la procedura preparatoria al matrimonio e la procedura preliminare alla registrazione dell’unione domestica in Svizzera;
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Art. 7 cpv. 2 lett. p–r
2 Sono registrati:
p. procedura preliminare alla registrazione dell’unione domestica; q. registrazione dell’unione domestica; r. scioglimento dell’unione domestica registrata.
Art. 8 lett. f n. 1 e lett. o n. 1 I seguenti dati sono tenuti nel registro dello stato civile: f. stato civile:
1. stato (celibe o nubile – coniugato/divorziato/vedovo/non coniugato – in
unione domestica registrata/unione domestica sciolta: unione domestica sciolta giudizialmente/unione domestica sciolta per decesso/unione domestica sciolta in seguito a dichiarazione di scomparsa), o. dati relativi alla relazione:
1. tipo (vincolo matrimoniale/unione domestica registrata/rapporto di
filiazione),
Art. 15 Principi 1 Lo stato civile e i fatti di stato civile sono documentati unicamente per via elettro- nica. 2 Ogni documentazione di un fatto di stato civile presuppone che i dati personali dell’interessato siano già documentati, eccezion fatta per il caso di un trovatello o per il rinvenimento di un cadavere.
Art. 16 cpv. 1 lett. c, 3, 4 e 6
1 L’autorità dello stato civile esamina se:
c. i dati disponibili nel sistema e i dati da documentare sono corretti, completi e aggiornati.
3 Abrogato
4 Non è necessario comprovare con documenti i dati dello stato civile disponibili nel sistema. 6 Se in occasione della documentazione dello stato civile, in una procedura matri- moniale o in una procedura per la registrazione dell’unione domestica vi è un lega- me con l’estero, i Cantoni possono prevedere che gli atti siano sottoposti all’esame dell’autorità di vigilanza.
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Art. 17 cpv. 3
3 L’autorità di vigilanza che non si considera competente emana una decisione
formale e invita la persona interessata ad adire i tribunali competenti per accertare lo stato civile.
Art. 19 Termine per la documentazione dei dati dello stato civile I dati dello stato civile comprovati vanno documentati senza indugio.
Art. 21 rubrica e cpv. 1bis Matrimonio, registrazione dell’unione domestica, riconoscimento di un figlio e dichiarazioni 1bis L’unione domestica è documentata nel circondario dello stato civile in cui è stata registrata.
Art. 23 cpv. 1bis 1bis Le decisioni o i documenti esteri riguardanti cittadini stranieri sono documentati in base a una decisione dell’autorità di vigilanza del Cantone di domicilio della persona interessata, a meno che si tratti di una questione pregiudiziale legata alla documentazione di un evento di stato civile avvenuto in Svizzera; in tal caso, la competenza spetta all’autorità che ha documentato l’evento.
Art. 29 cpv. 1 1 La modifica amministrativa della documentazione dei dati dello stato civile con- formemente all’articolo 43 CC è effettuata per ordine dell’autorità di vigilanza; tuttavia, le inesattezze constatate prima di documentare un nuovo evento di stato civile possono essere rettificate dall’ufficio dello stato civile che ha commesso l’errore, sotto la sua esclusiva responsabilità.
Art. 40 cpv. 1 lett. k–m
1 L’autorità giudiziaria comunica:
k. la sentenza constatante lo stato civile, come pure la sentenza di rettificazione e di radiazione di dati dello stato civile (art. 42 CC); l. la sentenza constatante l’unione domestica; m. la sentenza di scioglimento (art. 29 segg. LUD) e la sentenza di annullamen- to (art. 9 segg. LUD) dell’unione domestica registrata.
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Art. 43 cpv. 5 5 La comunicazione è fatta immediatamente dopo che la sentenza è passata in giudi- cato. Essa è in forma di estratto che deve contenere i dati personali completi in base ai documenti di stato civile, il dispositivo della sentenza e la data alla quale questa è passata in giudicato.
Art. 51 rubrica, periodo introduttivo e lett. e All’Ufficio federale della migrazione L’ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica all’Ufficio federale della migrazione i seguenti fatti di stato civile concernenti un richiedente l’asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato: e. unioni domestiche registrate;
Art. 57 cpv. 1 e 2 lett. d 1I Cantoni possono prevedere la pubblicazione delle nascite, delle morti, delle celebrazioni dei matrimoni e delle registrazioni delle unioni domestiche.
2 La rinuncia alla pubblicazione può essere chiesta:
d. in caso di registrazione dell’unione domestica, da ciascun partner.
Art. 62 cpv. 3 3 Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte, l’ufficiale dello stato civile del luogo di soggiorno di tale fidanzato può, dietro presentazione di un attestato medico, espletare la procedura preparatoria e celebrare il matrimonio.
Art. 63 cpv. 2 2 I fidanzati dimoranti all’estero possono inoltrare la domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente.
Art. 64 cpv. 1 periodo introduttivo e lett. b e c
1 Alla
domanda d’esecuzione della procedura preparatoria i fidanzati allegano i documenti seguenti: b. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone che sono state sposate o che hanno vissuto in unione dome- stica registrata: data dello scioglimento del matrimonio o dello scioglimento dell’unione domestica registrata) nonché i luoghi di attinenza e la cittadinan- za se i dati dei fidanzati non sono ancora stati documentati nel sistema oppu- re se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati; c. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi e la discendenza dei figli in comune se il rapporto di filiazione non è ancora stato documentato nel sistema oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati.
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Art. 65 cpv. 1 lett. d
1 I fidanzati dichiarano davanti all’ufficiale dello stato civile che:
d. non hanno omesso di dichiarare un matrimonio o un’unione domestica regi- strata ancora esistente.
Art. 66 cpv. 2 lett. d
2 Inoltre, esso esamina se:
d. non vi sono impedimenti al matrimonio (art. 95 e 96 CC e 26 LUD: nessun impedimento al matrimonio in seguito a parentela, unione domestica regi- strata o matrimonio ancora esistente).
Art. 70 cpv. 3 3 Se la procedura preparatoria è stata espletata in un altro circondario dello stato civile, i fidanzati producono l’autorizzazione per la celebrazione del matrimonio.
Capitolo 7a: Unione domestica registrata Sezione 1: Procedura preliminare
Art. 75a Competenza
1 L’esecuzione della procedura preliminare spetta:
a. all’ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero di uno dei due partner; b. all’ufficio dello stato civile che dovrebbe registrare l’unione domestica, se i due partner sono domiciliati all’estero e almeno uno dei due è cittadino sviz- zero (art. 43 e 65a LDIP5).
2 Un successivo cambiamento di domicilio non modifica la competenza.
3 Quando uno dei partner è in pericolo di morte, l’ufficiale dello stato civile del luogo di soggiorno di tale persona può, dietro presentazione di un attestato medico, espletare la procedura preliminare e registrare l’unione domestica.
Art. 75b Inoltro della domanda
1 I partner inoltrano la domanda all’ufficio dello stato civile competente.
2 Se è data la competenza di cui all’articolo 75a, i partner dimoranti all’estero pos- sono inoltrare la domanda per il tramite della rappresentanza svizzera competente.
5 RS 291
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Art. 75c Documenti 1 Alla domanda d’esecuzione della procedura preliminare i partner allegano i docu- menti seguenti: a. i certificati del loro attuale domicilio; b. i documenti concernenti la nascita, il sesso, i nomi, la filiazione, lo stato civile (persone che hanno vissuto in unione domestica registrata o sono state sposate: data dello scioglimento del matrimonio o dello scioglimento dell’unione domestica registrata) nonché luoghi di attinenza e cittadinanza se i dati dei partner non sono ancora stati documentati nel sistema oppure se i dati disponibili non sono corretti, completi o aggiornati.
2 Gli interdetti allegano inoltre il consenso scritto del rappresentante legale.
Art. 75d Dichiarazioni
1 I partner dichiarano davanti all’ufficiale dello stato civile che:
a. i dati nella domanda e i documenti presentati sono corretti, completi e aggiornati; b. non sono sotto tutela; c. non sono parenti in linea retta, per discendenza o per adozione, né fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini; d. non hanno omesso di dichiarare un’unione domestica registrata o un matri- monio ancora esistente. 2 L’ufficiale dello stato civile rende attenti i partner del loro obbligo di dire la verità, li avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione e autentica le loro firme.
Art. 75e Esame della domanda
1 L’ufficio dello stato civile effettua l’esame ai sensi dell’articolo 16.
2 Inoltre, esso esamina se:
a. la domanda è stata depositata nella forma richiesta; b. esistono i documenti e le dichiarazioni necessari; c. sono soddisfatte le condizioni per la registrazione (art. 3, 4 e 26 LUD: identi- tà, maggiore età, capacità di discernimento; all’occorrenza, consenso del rappresentante legale; nessun impedimento alla registrazione in seguito a parentela, unione domestica registrata o matrimonio ancora esistente).
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Art. 75f Chiusura della procedura preliminare 1 L’ufficiale dello stato civile constata il risultato della procedura preliminare.
2 Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l’ufficio dello stato civile comunica ai partner che l’unione domestica può essere registrata. Concorda i dettagli dell’esecu- zione oppure indirizza i partner all’ufficio dello stato civile che essi hanno scelto per la registrazione. 3 Se le condizioni non sono soddisfatte o permangono seri dubbi, l’ufficio dello stato civile rifiuta la registrazione.
Art. 75g Momento della registrazione L’unione domestica può essere registrata subito o al più tardi tre mesi dopo la comunicazione della decisione relativa al risultato positivo della procedura prelimi- nare.
Art. 75h Esecuzione completa in forma scritta della procedura preliminare 1 Se uno dei partner prova che non può essere manifestamente preteso da uno di loro di presentarsi personalmente alla procedura preliminare, l’ufficiale dello stato civile ammette tale procedura nella forma scritta. 2 Se è autorizzata l’esecuzione scritta della procedura preliminare, i partner che dimorano all’estero possono consegnare le dichiarazioni di cui all’articolo 75d alla competente rappresentanza svizzera all’estero.
Sezione 2: Registrazione dell’unione domestica
Art. 75i Luogo 1 L’unione domestica è registrata in un locale adeguato del circondario dello stato civile prescelto dai partner (art. 75f cpv. 2). 2 L’ufficiale dello stato civile può registrare l’unione domestica in un altro luogo se i partner dimostrano che manifestamente non si può esigere da loro che si rechino nel locale apposito. 3 Se la procedura preliminare è stata espletata in un altro circondario dello stato civile, i partner producono l’autorizzazione per la registrazione dell’unione dome- stica.
Art. 75k Forma della registrazione
1 La registrazione dell’unione domestica è pubblica.
2 L’ufficiale dello stato civile documenta la dichiarazione con la quale i partner esprimono la loro volontà di contrarre un’unione domestica registrata; a tale scopo fa firmare loro il certificato di unione.
3 Le firme vanno autenticate.
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Art. 75l Prescrizioni organizzative particolari 1 Per motivi organizzativi, l’ufficiale dello stato civile può limitare il numero dei partecipanti. Le persone che perturbano lo svolgimento della registrazione vengono allontanate dal locale.
2 L’unione domestica non può essere registrata di domenica e nei giorni festivi
generali validi per la sede dell’ufficio dello stato civile.
Art. 76 cpv. 2 2 Gli compete la responsabilità della banca dati centrale e l’esame delle domande d’accesso on line di autorità esterne allo stato civile. Prende in particolare misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati.
Art. 84 cpv. 3 lett. a 3 L’Ufficio federale dello stato civile è autorizzato a sbrigare autonomamente le seguenti pratiche: a. emanazione d’istruzioni concernenti la documentazione dello stato civile, la preparazione e la celebrazione del matrimonio, la preparazione e la registra- zione dell’unione domestica nonché la salvaguardia dei registri e dei docu- menti giustificativi;
Art. 89 cpv. 3 lett. b 3 I collaboratori degli uffici dello stato civile e i loro ausiliari, in particolare i media- tori linguistici che partecipano a operazioni delle autorità dello stato civile o tradu- cono documenti da presentare (art. 3 cpv. 2–6), o i medici che rilasciano un certifica- to di morte o attestante il parto di un infante nato morto (art. 35 cpv. 5), devono ricusarsi se le operazioni: b. concernono il loro coniuge, il loro partner registrato o una persona con cui convivono di fatto;
II L’allegato è sostituito dal testo annesso all'allegato 1.
III Modifica del diritto in vigore La modifica del diritto in vigore è disciplinata nell’allegato 2.
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IV La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
28 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato 1 (cifra II) Allegato (art. 79)
Diritti d’accesso Abbreviazioni
D Documentare R Richiamare RE Registrare AV Autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile UFSC + Ufficio federale dello stato civile (UFSC) e autorità abilitate designate aut. ab. all’art. 43a cpv. 4 CC USC CS Collaboratore specialista dello stato civile USC PD Persona preposta alla documentazione dello stato civile (ufficiale dello stato civile)
Nomi dei campi dei dati Uffici autorizzati all’accesso
USC PD USC CS AV UFSC + aut. ab.
1. Dati del sistema
1.2 Tipo di iscrizione D RE R R
1.3 Stato dell’iscrizione D RE R R
1.4 Elenchi (Comuni, circondari dello stato civile, R1 R2 R3 D
Stati, indirizzi)
2. Numero d’identificazione personale R R R R
3. Nomi
3.1 Cognome D RE R R
3.2 Cognome prima del matrimonio D RE R R
3.3 Nomi D RE R R
3.4 Altri nomi ufficiali D RE R R
4. Sesso D RE R R
5. Nascita
5.1 Data D RE R R
5.2 Ora D RE R R
5.3 Luogo D RE R R
5.4 Nati morti D RE R R
1 D per gli indirizzi documentati dagli SC
2 D per gli indirizzi documentati dagli SC
3 D per gli indirizzi documentati dalle AV
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Nomi dei campi dei dati Uffici autorizzati all’accesso
USC PD USC CS AV UFSC + aut. ab.
6. Stato civile
6.1 Stato D RE R R
6.2 Data D RE R R
7. Morte
7.1 Data D RE R R
7.2 Ora D RE R R
7.3 Luogo D RE R R
8. Domicilio D RE R R
9. Luogo di soggiorno D RE R R
10. Stato di vita D RE R R
11. Posto sotto tutela D RE R R
12. Genitori
12.1 Cognome della madre D RE R R
12.2 Nomi della madre D RE R R
12.3 Altri nomi ufficiali della madre D RE R R
12.4 Cognome del padre D RE R R
12.5 Nomi del padre D RE R R
12.6 Altri nomi ufficiali del padre D RE R R
13. Genitori adottivi
13.1 Cognome della madre adottiva D RE R R
13.2 Nomi della madre adottiva D RE R R
13.3 Altri nomi ufficiali della madre adottiva D RE R R
13.4 Cognome del padre adottivo D RE R R
13.5 Nomi del padre adottivo D RE R R
13.6 Altri nomi ufficiali del padre adottivo D RE R R
14. Attinenza/cittadinanza
14.1 Data (valida a partire da/valida fino a) D RE R R
14.2 Motivo dell’acquisto D RE R R
14.3 Annotazione del motivo dell’acquisto D RE R R
14.4 Motivo della perdita D RE R R
14.5 Annotazione del motivo della perdita erte D RE R R
14.6 Riferimento del registro delle famiglie D RE R R
14.7 Diritto di patriziato o di corporazione D RE R R
15 Dati relativi alla relazione
15.1 Tipo (vincolo matrimoniale/unione domestica D RE R R
registrata/rapporto di filiazione)
15.2 Data (valida a partire da/valida fino a) D RE R R
15.3 Motivo dello scioglimento D RE R R
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Allegato 2 (cifra III)
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 27 ottobre 19996 sugli emolumenti in materia
di stato civile A. Allegato 1
N. I 1.1, 5, 5.3, IV 11, 11.8-11.9, 11.11-11.17, 12, 12.6-12.12 e 25 Fr.
1.1 Per ciascun documento (tranne i n. 1.2 e 1.6) 25
5 Certificato di famiglia e certificato di unione domestica
5.3 Rilascio del primo esemplare in relazione con la registrazione 30
dell’unione domestica; rilascio di un duplicato o di un esemplare sostitutivo IV. Matrimonio e unione domestica registrata
11. Preparazione del matrimonio e dell’unione domestica registrata
11.8 Rilascio dell’autorizzazione per la celebrazione del matrimonio 25
11.9 Rilascio del certificato di capacità al matrimonio 25
11.11 Ricevimento ed esame delle domande d’esecuzione della 60
procedura preliminare all’unione domestica registrata presentate dai partner che compaiono insieme all’ufficio; sono compresi l’informazione e la consulenza ai partner, il ricevimento di dichiarazioni relative alle condizioni dell’unione domestica registrata (effettuate conformemente all’art. 5 cpv. 3 della LF del
18 giu. 20047 sull’unione domestica registrata di coppie
omosessuali, LUD), le dichiarazioni concernenti l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale nonché la comunicazione della chiusura della procedura preliminare
6 RS 172.042.110 7 RS 211.231
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Fr.
11.12 Ricevimento ed esame delle domande d’esecuzione della 40
procedura preliminare all’unione domestica registrata presentate dai partner che compaiono separatamente all’ufficio; sono compresi l’informazione e la consulenza ai partner, il ricevimento di dichiarazioni relative alle condizioni dell’unione domestica registrata (effettuate conformemente all’art. 5 cpv. 3 LUD), le dichiarazioni concernenti l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale nonché la comunicazione della chiusura della procedura preliminare, per ogni domanda
11.13 Esame dell’ammissibilità dell’esecuzione della procedura 20
preliminare integralmente in forma scritta
11.14 Svolgimento della procedura preliminare integralmente in forma 60
scritta
11.15 Ricevimento del consenso all’unione domestica registrata da 20
parte di un rappresentante legale
11.16 Rilascio dell’autorizzazione per la registrazione dell’unione 25
domestica
11.17 Rinuncia alla registrazione dell’unione domestica o rinvio della 100
data da parte dei partner a meno di 2 giorni lavorativi dal momento convenuto
12. Celebrazione del matrimonio e registrazione dell’unione
domestica
12.6 Supplemento in caso di celebrazione in un altro circondario dello 25
stato civile, per l’attività svolta dall’ufficio dello stato civile che celebra il matrimonio
12.7 Supplemento in caso di celebrazione in un locale diverso da 25
quello ordinario dei matrimoni
12.8 Registrazione dell’unione domestica durante gli orari normali 50
previsti a tal fine
12.9 Registrazione dell’unione domestica fuori degli orari normali 100
previsti a tal fine
12.10 Registrazione dell’unione domestica in una lingua diversa da 50
quella ufficiale del circondario dello stato civile senza ricorrere a un interprete
12.11 Supplemento in caso di registrazione in un altro circondario 25
dello stato civile, per l’attività svolta dall’ufficio dello stato civile che registra l’unione domestica
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Ordinanza sullo stato civile RU 2006
Fr.
12.12 Supplemento in caso di registrazione in un locale diverso da 25
quello ufficiale
25 Esame della domanda di autorizzazione a restituire i documenti 50
giustificativi di un incartamento
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B. Allegato 2 N. 1, 3, 5.3 Fr.
1 Divulgazione di dati dello stato civile
Esame delle domande d’autorizzazione a divulgare dati dello 20–200 stato civile o a consultare i registri convenzionali dello stato civile (art. 92 OSC8), di fornire copie complete di iscrizioni o copie conformi all’originale di documenti giustificativi
3 Concerne unicamente il testo tedesco
5.3 Abrogato
C. Allegato 3
N. 4, 4.4 e 4.5 Fr.
4 Preparazione del matrimonio e dell’unione domestica registrata
4.4 Ricevimento delle domande d’esecuzione della procedura 60
preliminare all’unione domestica registrata presentate individualmente o in comune dai partner; sono compresi l’informazione e la consulenza ai partner, il ricevimento delle dichiarazioni relative alle condizioni dell’unione domestica registrata (effettuate conformemente all’art. 5 cpv. 3 LUD) e delle dichiarazioni concernenti l’assoggettamento del cognome al diritto nazionale
4.5 Traduzione e legalizzazione di documenti esteri, nonché di 75
certificati che attestano la conformità di traduzioni effettuate da terzi, da esibire nell’ambito della preparazione dell’unione domestica registrata, per mezz’ora
D. Allegato 4
N. 3.1–3.3 Abrogati
8 RS 211.112.2
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2. Ordinanza del 1° ottobre 19849 sull’acquisto di fondi da parte
di persone all’estero
Art. 11 cpv. 1 1 Se l’acquirente, il coniuge, il partner registrato o un suo figlio minore di 18 anni sono già proprietari di un’abitazione secondaria ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LAFE, di un’abitazione di vacanza o di un’unità di abitazione in apparthotel, l’acquisto di un altro fondo di tale genere può essere autorizzato unicamente alla condizione che il primo fondo venga precedentemente alienato (art. 12 lett. d LAFE).
3. Regolamento del 22 febbraio 191010 per il registro fondiario
Art. 13a cpv. 1 lett. a 1 I documenti giustificativi devono contenere i seguenti dati sulla persona del dispo- nente e su quella dell’acquirente: a. per le persone fisiche: cognome e almeno un nome in tutte lettere, data di nascita, domicilio, attinenza o nazionalità nonché l’indicazione se la persona è coniugata o se vive in unione domestica registrata;
Art. 18a cpv. 1 lett. e 1 Se l’acquisto della proprietà è riconducibile a una fattispecie ai sensi della LFus, i documenti giustificativi da produrre per il trapasso di proprietà sono: e. in caso di trasferimento di patrimonio a un soggetto giuridico iscritto nel registro di commercio: un estratto autenticato del registro di commercio del soggetto giuridico che trasferisce i fondi e un estratto autenticato della parte del contratto di trasferimento stesa in forma autentica e attinente ai fondi tra- sferiti;
Art. 80 cpv. 6 lett. a
6 Un blocco del registro fondiario è menzionato se:
a. il giudice l’ha ordinato a tutela dell’unione coniugale o dell’unione domesti- ca registrata (art. 178 CC o art. 22 della LF del 18 giu. 200411 sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali);
Art. 111c cpv. 2 2 I Cantoni possono emanare prescrizioni derogatorie per i fondi di comproprietà di coniugi o di partner registrati nonché per posti di parcheggio e simili.
9 RS 211.412.411 10 RS 211.432.1 11 RS 211.231
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