AS 2006 3329
Accordo di Madrid concernente il divieto di false indicazioni di provenienza sulle merci, riveduto a Londra il 2 giugno 1934
Accordo di Madrid concernente il divieto di false indicazioni di provenienza sulle merci, riveduto a Londra il 2 giugno 1934
RS 0.232.111.12; CS 11 977
Comunicazione Giusta l’articolo 6 capoverso 4 dell’accordo di Madrid riveduto a Lisbona nel 1958 (RS 0.232.111.13), la Svizzera resta vincolata alla presente convenzione nei rapporti con i paesi seguenti: Libano Nuova Zelanda Portogallo Siria Sri Lanka Tunisia Turchia
2006-1239 3329
Accordo di Madrid concernente il divieto di false indicazioni di provenienza RU 2006 sulle merci, riveduto a Londra il 2 giugno 1934