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AS 2006 4137

Legge sulle epidemie

Legge sulle epidemie (Approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici)

Modifica del 6 ottobre 2006

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 giugno 20061, decreta:

I La legge del 18 dicembre 19702 sulle epidemie è modificata come segue:

Art. 6 Approvvigiona- Il Consiglio federale provvede all’approvvigionamento sufficiente del- mento con agenti terapeutici la popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili, sempre che non lo possa garantire con i provvedimenti previsti nella legge dell’8 ottobre 19823 sull’approv- vigionamento del Paese.

Spese per 1 La Confederazione assume le spese dell’approvvigionamento suffi- l’approvvigio- namento con ciente della popolazione con agenti terapeutici secondo l’articolo 6. agenti terapeutici 2 L’assunzione delle spese per gli agenti terapeutici in caso di distri- buzione alla popolazione si conforma alle condizioni previste: a. nella legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie; b. nella legge federale del 20 marzo 19815 sull’assicurazione contro gli infortuni; c. nella legge federale del 19 giugno 19926 sull’assicurazione militare.

3 Se le condizioni di cui al capoverso 2 non sono soddisfatte, le spese

per gli agenti terapeutici sono a carico della Confederazione.