AS 2006 4219
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della facoltà di medicina dell'Università di Zurigo
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della facoltà di medicina dell’Università di Zurigo
del 6 ottobre 2006
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina:
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d’insegnamento e d’esame
(modulo speciale) per il terzo e il quarto anno di studio di medicina dentaria presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della facoltà di medicina dell’Università di Zurigo (Centro). 2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’OPMed e dell’ordinanza del 19 novembre 19802 sugli esami dei medici dentisti.
Sezione 2: Programma e struttura dello studio
Art. 2 Programma dello studio 1 Nel terzo anno di studio sono trasmesse le nozioni di base della medicina dentaria e le tecniche di medicina dentaria fondamentali. Nella seconda metà dell’anno di studio, il lavoro eseguito sul fantoccio clinico consente agli studenti di lavorare sui pazienti.
2 Nel quarto anno sono trasmesse le conoscenze e le tecniche nei campi
dell’ortodonzia, dell’odontoiatria per bambini, delle ricostruzioni, dell’odontoiatria geriatrica, delle mioartropatie del sistema masticatorio e della chirurgia orale. Gli studenti sono abilitati a riconoscere le relazioni pluridisciplinari e a tenerne conto nella pianificazione del trattamento.
RS 811.112.32
2006-1993 4219
Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il terzo RU 2006
Art. 3 Studio di base e studio complementare
1 Lo studio si articola in uno studio di base e in uno studio complementare.
2 Lo studio di base comprende il programma d’insegnamento obbligatorio per tutti
gli studenti.
3 Lo studio complementare comprende il programma d’insegnamento all’interno del
quale gli studenti devono scegliere un dato numero di corsi.
Sezione 3: Ordinamento degli esami
Art. 4 Informazione agli studenti Il Centro comunica per scritto agli studenti, all’inizio dell’anno di studio: a. un sommario dei contenuti dell’insegnamento determinanti per le singole prove d’esame; b. i corsi d’insegnamento obbligatori e gli eventuali test di verifica concomi- tanti; c. l’offerta relativa allo studio complementare e il numero di corsi che gli stu- denti devono scegliere; d. la ripartizione dei punti di credito per ogni singolo apprezzamento; e. le condizioni per l’attribuzione dei punti di credito (inclusi i requisiti neces- sari per la conferma della partecipazione attiva); f. la ponderazione degli esami parziali di cui sono costituite le singole prove d’esame; g. la procedura di apprezzamento applicata ai singoli esami parziali; h. le date in cui si svolgono gli esami parziali; i. la condizione per la compensazione delle prestazioni di esami parziali all’interno di una singola prova d’esame; j. le date riservate, prima dell’inizio del nuovo anno di studio, alla ripetizione di esami scritti non superati o al proseguimento di esami scritti interrotti; k. l’applicazione delle disposizioni transitorie della presente ordinanza.
Art. 5 Ammissione alle verifiche delle prestazioni 1 Sono ammessi alle verifiche delle prestazioni, indipendentemente dal risultato delle verifiche delle prestazioni svolte nel corso dell’anno, gli studenti che: a. hanno seguito lo studio di base e il numero prescritto di corsi dello studio complementare;
Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il terzo RU 2006
b. si sono sottoposti ai test di verifica prescritti, svolti in concomitanza con l’insegnamento; c. si sono iscritti agli esami secondo la procedura prevista dall’OPMed; d. per l’ammissione alle verifiche delle prestazioni del terzo anno di studio: hanno superato tutte le verifiche delle prestazioni del secondo anno di studio in medicina umana e dentaria conseguendo 60 punti; e. per l’ammissione alle verifiche delle prestazioni del quarto anno di studio: hanno superato tutte le verifiche delle prestazioni del terzo anno di studio in medicina dentaria conseguendo 60 punti. 2 Il Centro comunica alla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva) i nominativi degli studenti che non adempiono i requisiti di cui al capoverso 1. 3 La Giunta direttiva decide in merito all’ammissione alle verifiche delle prestazioni o alla revoca di un’autorizzazione di ammissione precedentemente rilasciata.
Art. 6 Forma e numero delle verifiche delle prestazioni 1 Le prestazioni degli studenti sono verificate durante e al termine del rispettivo anno di studio nelle forme seguenti: a. singole prove d’esame teoriche e pratiche secondo la OPMed; b. partecipazione attiva a corsi d’insegnamento definita dal Centro (partecipa- zione attiva). 2 Nel terzo anno di studio devono essere compiute otto verifiche delle prestazioni, nel quarto anno dieci. 3 Ogni verifica delle prestazioni è composta al massimo da quattro parti che si com- pensano a vicenda.
Art. 7 Sistema di crediti formativi Le prestazioni degli studenti sono valutate mediante un sistema di crediti formativi che corrisponde al Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). Il valore dei punti di credito è armonizzato a livello svizzero.
Art. 8 Esaminatori, valutazione
1 Gli esaminatori sono scelti tra le persone che hanno partecipato al programma
d’insegnamento del modulo speciale. Sono nominati dalla Giunta direttiva su propo- sta della facoltà. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami svolti secondo altre modalità sono condotti e valutati da due esaminatori. 3 Agli esami orali è inoltre presente un presidente della commissione d’esame (pre- sidente locale o supplente).
Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il terzo RU 2006
4 Gli esami pratici sono sorvegliati per campione da un presidente della commissio- ne d’esame.
Art. 9 Comunicazione dei risultati delle verifiche delle prestazioni 1 Il Centro comunica il risultato delle singole verifiche delle prestazioni al presidente locale. 2 Al termine degli esami, il presidente locale comunica agli studenti l’esito comples- sivo delle verifiche delle prestazioni di un anno di studio mediante decisione for- male.
Art. 10 Ripetizione e proseguimento delle verifiche delle prestazioni 1 Le verifiche delle prestazioni del terzo e del quarto anno possono essere ripetute due volte.
2 Gli studenti che non hanno superato una o più singole prove d’esame devono
ripetere unicamente le singole prove non superate con tutti gli esami parziali di cui sono costituite. 3 Prima dell’inizio del quarto e del quinto anno di studio, il Centro permette agli studenti di ripetere le singole prove d’esame scritte rispettivamente del terzo e del quarto anno di studio. Questa opportunità è concessa anche agli studenti che per gravi motivi non hanno potuto sostenere o hanno dovuto interrompere le singole prove d’esame scritte durante o al termine dell’anno di studio.
4 Gli studenti che non hanno superato una singola prova d’esame pratica devono
ripetere, oltre alla singola prova d’esame, anche i pertinenti corsi d’insegnamento.
5 Gli studenti che non adempiono i requisiti per la partecipazione attiva devono
ripetere i pertinenti corsi d’insegnamento.
Art. 11 Esclusione definitiva L’esclusione definitiva dallo studio secondo il modulo speciale comporta l’esclu- sione definitiva da ogni ulteriore esame per le professioni mediche (ciclo di studi secondo il modulo speciale o ciclo di studi convenzionale presso altre facoltà), che sia sostanzialmente simile alla verifica delle prestazioni che il candidato globalmen- te non ha superato.
Sezione 4: Tasse e indennità
Art. 12 Tasse 1 Per le verifiche delle prestazioni del terzo e del quarto anno di studio è prelevata di volta in volta una tassa di 240 franchi.
Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il terzo RU 2006
2 Per la ripetizione di una singola prova d’esame le tasse sono ridotte proporzional- mente.
Art. 13 Indennità per medici liberi professionisti Per la loro collaborazione alle verifiche delle prestazioni secondo la presente ordi- nanza, i medici dentisti liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento calcolato in base alle indennità fissate agli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 19843 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federa- li per le professioni mediche.
Sezione 5: Valutazione del modulo speciale e rendiconto
Art. 14 1 Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue valuta- zioni. 2 Il Centro presenta annualmente un rapporto alla Giunta direttiva in merito alle esperienze acquisite con il modulo speciale.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 15 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 17 ottobre 20054 concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il terzo anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della facoltà di medicina dell’Università di Zurigo è abrogata.
Art. 16 Disposizioni transitorie 1 Il modulo speciale d’insegnamento e d’esame della presente ordinanza si applica agli studenti del quarto anno di studio a partire dall’anno accademico 2006/2007. 2 Gli studenti che non hanno superato l’esame nelle materie cliniche fondamentali per medicina dentaria secondo il diritto previgente, ma che non sono esclusi definiti- vamente, possono compiere il terzo anno di studio secondo la presente ordinanza. Le prestazioni degli studenti sono verificate secondo la presente ordinanza 3 Su proposta del Centro, la Giunta direttiva decide se per le verifiche delle presta- zioni secondo il modulo speciale d’insegnamento e d’esame della presente ordinanza possono essere computati anche gli esami sostenuti secondo il diritto previgente e gli
3 RS 811.112.11 4 RU 2005 4833
Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il terzo RU 2006
esami e gli apprezzamenti svolti secondo i moduli speciali o i programmi di studio convenzionali per le professioni mediche di altre facoltà.
4 Le modifiche del programma di studio e dell’ordinamento degli esami a seguito
della presente ordinanza devono essere comunicate agli studenti al più tardi all’inizio del rispettivo anno di studio.
Art. 17 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2006.
6 ottobre 2006 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin