AS 2006 423
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Georgia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata (con prot.)
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Georgia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata
Concluso l’8 aprile 2005 Entrato in vigore con scambio di note il 1° settembre 2005
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Georgia (detti in seguito Parti contraenti), desiderosi di mantenere e rafforzare lo spirito di solidarietà e cooperazione tra di loro, nell’intento di adottare misure di lotta contro l’immigrazione illegale, desiderosi di facilitare la riammissione di persone senza dimora autorizzata, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Nell’ambito del presente accordo, i termini menzionati qui di seguito hanno il seguente significato: – «La Parte contraente richiedente»: Parte contraente che presenta all’altra Parte contraente una domanda di riammissione per persone senza dimora autorizzata sul suo territorio nazionale; – «La Parte contraente richiesta»: Parte contraente che riceve una domanda di riammissione dalla Parte contraente richiedente per persone senza dimora autorizzata sul territorio nazionale della Parte contraente richiedente; – «Cittadino di Stato terzo»: qualsiasi persona che non sia cittadino svizzero o georgiano o apolide; – «Permesso di dimora»: autorizzazione di dimora valida rilasciata dalle auto- rità competenti della Parte contraente come menzionata nel Protocollo d’ap- plicazione dell’Accordo. Non vanno considerati come permesso di dimora il visto, la possibilità di dimorare sul territorio di una Parte contraente durante l’esame di una domanda d’asilo e il permesso di dimora durante una proce- dura d’allontanamento.
RS 0.142.113.609
1 Traduzione dal testo originale inglese.
2004-2588 423
Riammissione di persone senza dimora autorizzata. Acc. con la Georgia RU 2006
Art. 2 Riammissione di connazionali (1) Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette senza altre formalità ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio della Parte contraente richiedente, se è comprovato o reso verosimile conformemente al Protocollo d’applicazione che tale persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta. Questa stessa disposizione si applica anche alle persone che hanno perso la nazionalità della Parte contraente richiesta al momento di entrare nel territorio della Parte contraente richiedente. (2) Su richiesta della Parte contraente richiedente, la Parte contraente richiesta rilascia immediatamente i documenti di viaggio necessari per il rimpatrio delle persone da riammettere. (3) La Parte contraente richiedente riammette tale persona alle medesime condizioni se, da verifiche ulteriori risulta che, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, questa non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta.
Art. 3 Riammissione di cittadini di Stati terzi (1) Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette sul suo territorio senza formalità, ogni cittadino di Stati terzi che non adempie più le condizioni richieste per entrare o soggiornare nel territorio della Parte contraente richiedente, e che al momento dell’entrata del territorio della Parte contraente richiedente era in possesso di un permesso di dimora valido o godeva di uno statuto di rifugiato. (2) La Parte contraente richiedente riammette sul suo territorio qualsiasi cittadino di Stati terzi di cui al paragrafo 1 se in seguito risulta che, al momento di entrare in territorio della Parte contraente richiedente, questi non disponeva di un permesso di dimora valido o di uno statuto di rifugiato.
Art. 4 Termini (1) La Parte contraente richiesta risponde immediatamente, ma al più tardi entro trenta giorni, alle domande di riammissione rivoltegli. (2) La Parte contraente richiesta prende senza indugio tutte le disposizioni neces- sarie per il ritorno delle persone di cui è stata accettata la riammissione e al più tardi entro quarantacinque giorni. Su domanda della Parte contraente richiedente, questo termine può essere prorogato per l’espletamento di obblighi giuridici o il superamen- to di difficoltà pratiche. Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente conven- gono per scritto e in anticipo la data definitiva del trasferimento. (3) Se è comprovato che il cittadino di uno Stato terzo ha dimorato ininterrotta- mente per oltre due anni sul territorio di una delle Parti contraenti, questa non può più far valere domande di riammissione.
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Art. 5 Transito (1) Su domanda dell’altra Parte contraente, ciascuna Parte contraente ammette il trasporto in transito (in seguito: «transito») di cittadini di Stati terzi sotto la sorve- glianza delle autorità, a condizione che la continuazione del viaggio negli Stati da attraversare e l’ammissione da parte dello Stato di destinazione siano garantite. In questi casi, non è necessario un visto di transito della Parte contraente richiesta. (2) Il transito di cittadini di Stati terzi di cui al paragrafo 1 non può essere richiesto o può essere negato: a) se esistono prove sufficienti per ritenere che, nel Paese di destinazione o di transito, la persona è minacciata di trattamento inumano o pena di morte, oppure che sono in pericolo la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà a causa della sua cittadinanza, religione, razza o opinioni politiche; o b) se la persona dovesse aspettarsi, sul territorio della Parte contraente richie- sta, in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione, un perseguimento penale o un’esecuzione di una sentenza; o c) per motivi di sanità pubblica, di sicurezza interna, di ordine pubblico o altri interessi nazionali della Parte contraente richiesta. (3) La domanda di transito è presentata e sbrigata per scritto direttamente tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Mini- stero degli interni e di giustizia della Georgia. La forma e il contenuto della doman- da sono definiti nel Protocollo d’applicazione del presente accordo. (4) Se rifiuta la domanda di transito per inadempimento delle condizioni di cui al paragrafo 1 o se si applica il paragrafo 2, la Parte contraente richiesta comunica per scritto alla Parte contraente richiedente i motivi determinanti il rifiuto. Quand’anche fossero state rilasciate garanzie alla Parte contraente richiedente, le persone ammes- se in transito possono essere rinviate se fosse successivamente dimostrato che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono state soddisfatte o se si applica il para- grafo 2. In questo caso, la Parte contraente richiedente è tenuta a riammettere la persona interessata.
Art. 6 Protezione dei dati (1) Nella misura in cui la trasmissione di dati personali è richiesta per l’applicazione del presente accordo, le informazioni devono essere raccolte, trattate e protette conformemente alle leggi nazionali e internazionali rispettando in particolare i seguenti principi: a) la Parte contraente destinataria utilizza i dati trasmessi unicamente agli scopi indicati in questo accordo e alle condizioni stabilite dalla Parte contraente mittente; b) su richiesta, la Parte contraente destinataria informa la Parte contraente mit- tente in merito all’uso dei dati trasmessi;
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c) le autorità competenti responsabili per l’applicazione del presente accordo sono le uniche a poter ricevere e usare i dati personali trasmessi. L’ulteriore comunicazione ad altri organi deve essere precedentemente autorizzata per scritto dalla Parte contraente mittente; d) la Parte contraente mittente si accerta dell’esattezza dei dati, come anche della loro necessità e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. All’uopo deve essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il destinatario deve esserne imme- diatamente informato e deve rettificare o distruggere i dati in questione; e) su richiesta, la persona interessata deve essere informata, conformemente alle leggi nazionali della Parte contraente a cui è stata richiesta l’informa- zione, in merito alla trasmissione di dati che la riguardano e all’uso previsto; f) i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui sono stati comunicati. Ciascuna Parte contraente designa un organo indipendente appropriato incaricato del controllo del trattamento e dell’uso dei dati registrati; g) ciascuna Parte contraente è obbligata a registrare per scritto il trasferimento e la ricezione dei dati personali. Ciascuna Parte contraente protegge i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e contro la comunicazione non autorizzata. (2) I dati personali da trasmettere nell’ambito della riammissione di persone posso- no riguardare soltanto quanto segue: a) dati della persona da trasferire e, se necessario, dei membri della sua fami- glia (nome, cognome, eventuali nomi precedenti, soprannomi, o pseudonimi, alias, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale ed eventualmente precedente); b) carta d’identità, passaporto, altri documenti d’identità o di viaggio e lascia- passare o copia di questi documenti (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio, ecc.); c) altri particolari, quali impronte digitali e fotografie, necessari all’identifi- cazione della persona da trasferire o a controllare se sono adempiute le con- dizioni di riammissione del presente accordo; d) luoghi di sosta e itinerari.
Art. 7 Spese Tutte le spese di trasporto e di amministrazione legate alla riammissione e al transito fino al confine della Parte contraente richiesta o dello Stato di destinazione, sono a carico della Parte contraente richiedente.
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Art. 8 Disposizioni di applicazione (1) Entro trenta giorni dalla firma del presente accordo, ciascuna Parte contraente comunica all’altra il nome e l’indirizzo dell’autorità responsabile dell’esecuzione del presente Accordo, nonché un elenco dei punti di entrata e di uscita utilizzati per la riammissione e il transito. (2) Le Parti contraenti si notificano immediatamente per via diplomatica ogni cambiamento relativo al paragrafo 1 del presente articolo. (3) I particolari per l’applicazione del presente accordo, segnatamente: a) le procedure per lo scambio d’informazioni e per il disbrigo della riammis- sione; b) i documenti e le informazioni necessari al disbrigo della riammissione; c) i modi di pagamento delle spese di cui all’articolo 7 del presente accordo; sono fissati nel Protocollo d’applicazione, che è parte integrante del presente accordo. (4) Le modifiche apportate al Protocollo d’applicazione possono essere convenute per scritto tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero degli interni e della giustizia della Georgia.
Art. 9 Principi della buona cooperazione (1) Entrambi le Parti contraenti si assistono mutuamente nell’applicazione e nell’interpretazione del presente accordo. (2) Le Parti contraenti si prestano assistenza nel controllo della cittadinanza delle persone che devono lasciare il Paese affinché siano facilitate le procedure di riam- missione o di transito e si tengono regolarmente informate sulle condizioni di entrata per i cittadini di Stati terzi. (3) Per cooperare ai sensi del presente accordo, le Parti contraenti s’impegnano a scambiarsi informazioni e a dialogare in merito a tutte le questioni pertinenti legate alla migrazione. (4) Le controversie scaturite dall’interpretazione, dall’applicazione o dall’attuazione del presente accordo sono risolte mediante consultazioni reciproche e scambi di opinione orali o scritti tra le autorità competenti delle Parti contraenti.
Art. 10 Cooperazione operativa Le Parti contraenti s’impegnano nei limiti delle loro capacità e risorse, a fornirsi mutua assistenza negli ambiti seguenti: a) scambio d’informazioni e identificazione dei programmi e azioni, comprese l’assistenza tecnica e la cooperazione operativa; b) potenziamento della cooperazione tra le autorità competenti nell’ambito del- la tratta e del traffico di esseri umani, dei diritti del minore e della crimina- lità transnazionale; c) cooperazione in vista della reintegrazione delle persone che ritornano in Georgia;
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d) miglioramento delle capacità di gestione della migrazione regolare, segna- tamente con l’obiettivo di ridurre la migrazione irregolare.
Art. 11 Riunione di esperti Sono organizzate riunioni d’esperti rappresentanti delle due Parti contraenti con l’obiettivo di applicare il presente accordo. Queste riunioni sono convocate su richiesta di una delle Parti contraenti.
Art. 12 Altri obblighi Il presente accordo non tange gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi di diritto internazionale, segnatamente in materia di protezione dei diritti dell’uomo, di statuto dei rifugiati, di estradizione, di riammissione e di transito.
Art. 13 Sospensione Dopo aver consultato l’altra Parte contraente, ciascuna Parte contraente può sospen- dere, totalmente o parzialmente, le disposizioni del presente accordo per ragioni di ordine, sanità o sicurezza pubblici. La sospensione deve essere notificata immedia- tamente per scritto all’altra Parte contraente.
Art. 14 Applicazione Il presente accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
Art. 15 Entrata in vigore e denuncia (1) Il presente accordo entra in vigore il giorno della ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti s’informano reciprocamente dell’adempimento delle esigenze giuridiche interne necessarie per la sua entrata in vigore. (2) Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all’altra Parte. In tal caso, il presente accordo cessa di avere effetto trenta giorni dopo la data di ricezione di tale notifica.
Fatto a Helsinki l’8 aprile 2005 in due esemplari originali in lingua inglese e geor- giana. In caso di divergenze in merito all’interpretazione del presente accordo, fa fede la versione inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Georgia: Christoph Blocher Konstantine Kemularia
Protocollo d’applicazione dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Georgia concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata
1 Ad articolo 2 dell’accordo:
1.1 La prova della cittadinanza è addotta presentando:
– una carta d’identità valida; – un passaporto valido Su presentazione di tali documenti, le autorità della Parte contraente richie- sta riconoscono la cittadinanza della persona senza che siano necessarie ulte- riori verifiche.
1.2 La cittadinanza può essere resa attendibile mediante i seguenti documenti,
copie di questi documenti o altre informazioni: – qualsiasi documento di cui al numero 1.1 del presente protocollo, sca- duto; – un passaporto di sostituzione (ad es. lascia passare); – una carta d’identità militare che attesti l’appartenenza all’esercito sviz- zero o georgiano; – una licenza di condurre; – un atto di nascita; – un libretto di navigazione; – dichiarazioni di testimoni; – particolari forniti dall’interessato; – una dichiarazione personale – la lingua dell’interessato (ad es. perizia linguistica allestita da esperti linguistici o da funzionari consolari); – un confronto delle foto e impronte digitali registrate negli archivi dell’altra Parte contraente In questo caso, la cittadinanza è considerata stabilita se la Parte contraente richiesta non l’ha confutata. 1.3 Se ritiene che la cittadinanza della persona interessata sia pertinente (cfr. l’art. 2 par. 1 e 2 del presente Accordo), la Parte contraente richiedente trasmette per scritto alla Parte contraente richiesta i dati seguenti su tale persona: a) nome e cognome, se necessario nome da nubile; b) data e luogo di nascita; c) ultimo indirizzo conosciuto nel Paese d’origine della persona;
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d) tipo, numero di serie, validità del suo passaporto o di altri documenti di viaggio, come anche particolari relativi all’autorità di rilascio e una fotocopia del documento di viaggio. La risposta deve essere inviata immediatamente per scritto alla Parte contra- ente richiedente.
1.4 Se la persona è bisognosa di cure mediche, la Parte contraente richiedente
deve anche fornire, se ciò è nell’interesse della persona in questione o ecce- zionalmente, se questa persona rappresenta una minaccia per la sicurezza sanitaria della Parte contraente richiesta, una descrizione del suo stato di salute, comprese le fotocopie degli eventuali certificati medici e informazio- ni sulla necessità di cure speciali, quali trattamenti medici o altri, sorveglian- za o trasporto in ambulanza.
1.5 Se la nazionalità non può essere stabilita o presunta per mezzo dei documen-
ti o dei particolari forniti, la rappresentanza diplomatica o il consolato della Parte contraente richiesta, a domanda dell’altro Paese, convoca le persone in questione per un colloquio personale o per un’audizione affinché sia con- fermata la loro nazionalità e identità con l’obiettivo di rilasciare i documenti di viaggio necessari.
1.6 Se i colloqui o le audizioni svolte dalla rappresentanza diplomatica o dal
consolato della Parte contraente richiesta non permettono di confermare la nazionalità e l’identità, la Parte contraente richiedente può domandare alle autorità competenti della Parte contraente richiesta di partecipare a un’audi- zione centralizzata per determinare la nazionalità e, se questa è confermata di rilasciare i documenti di viaggio necessari.
1.7 Le autorità competenti delle due Parti contraenti fissano insieme l’organiz-
zazione, i criteri e le procedure applicabili a tali audizioni centralizzate ed eventualmente nominano degli esperti.
2 Ad articolo 3 dell’accordo:
2.1 Ogni domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 3 dell’accordo (cittadini di Stati terzi e apolidi) deve contenere le seguenti informazioni sulla persona interessata: a) nome e cognome, se necessario nome da nubile; b) data e luogo di nascita; c) cittadinanza; d) ultimo indirizzo conosciuto nello Stato contraente richiesto; e) tipo, numero di serie, validità del suo passaporto o di altri documenti di viaggio, come anche particolari relativi all’autorità di rilascio e una fotocopia del documento di viaggio;
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2.2 La prova della dimora può essere addotta mediante i seguenti documenti:
a) sul territorio della Confederazione Svizzera: – un permesso di soggiorno valido rilasciato dall’autorità cantonale degli stranieri; – un documento di viaggio valido per rifugiato ai sensi della Con- venzione del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati (documento di viaggio della Convenzione); – un passaporto per stranieri valido. b) sul territorio della Georgia: – un permesso di soggiorno valido per cittadini di Stati terzi con residenza permanente; – permesso di soggiorno valido per apolidi con residenza perma- nente – un certificato per rifugiati valido
2.3 Il numero 1.2 del presente Protocollo si applica per analogia alla presun-
zione di dimora permanente. In siffatto caso, la riammissione avviene esclu- sivamente con il consenso espresso della Parte contraente richiesta. Quest’ultima risponde alla domanda entro trenta giorni.
3 Ad articolo 4 dell’accordo:
I termini di cui all’articolo 4 sono termini massimi. Il termine decorre dalla notifica della domanda di riammissione alla Parte contraente richiesta.
4 Ad articolo 5 dell’accordo:
4.1 La domanda di transito deve contenere le seguenti informazioni sulla per-
sona interessata: a) nome e cognome, se necessario nome da nubile; b) data e luogo di nascita; c) cittadinanza; d) ultimo indirizzo conosciuto nel Paese di destinazione; e) tipo, numero di serie, validità del passaporto o di altri documenti di viaggio, come anche particolari relativi all’autorità di rilascio e una fotocopia del documento di viaggio.
4.2 Nella domanda di ammissione in transito deve essere indicato se per la
persona in questione sono necessarie speciali misure di sicurezza, assistenza medica o altra assistenza. 4.3 La domanda di transito deve essere inoltrata per scritto. La Parte contraente richiesta deve rispondere per scritto entro dieci giorni feriali dalla ricezione della domanda.
2 RS 0.142.30
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4.4 Se la Parte contraente richiesta accetta la domanda, il transito deve essere
effettuato entro trenta giorni dalla data della ricezione della risposta.
4.5 Il momento preciso e le modalità del transito (numero di volo, ora di par-
tenza e di arrivo, dati personali concernenti eventuali accompagnatori) sono convenuti direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti.
5 Ad articolo 7 dell’accordo:
Entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, la Parte contraente richieden- te deve pagare le spese giusta l’articolo 7 dell’accordo, girando l’ammontare sul conto bancario delle autorità competenti dell’altra Parte contraente.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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