AS 2006 4305
Ordinanza sull'aiuto in favore delle zone di rilancio economico
Ordinanza sull’aiuto in favore delle zone di rilancio economico
Modifica del 18 ottobre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 giugno 19961 sull’aiuto in favore delle zone di rilancio economi- co è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 1 frase introduttiva 1 Le fideiussioni e le agevolazioni fiscali sono concesse solo per progetti di imprese industriali e di imprese di prestazione di servizi affini alla produzione che consento- no all’impresa stessa o ai suoi fornitori o partner di: ...
Art. 4 Fideiussioni 1 Le fideiussioni sono concesse solo per i crediti d’investimento a medio e lungo termine necessari per l’esecuzione di un progetto, in particolare per l’acquisto di macchine, impianti, apparecchi, brevetti, licenze e immobili, come pure per i crediti di costruzione. 2 Le fideiussioni sono concesse al massimo per un terzo del costo totale di un pro- getto. 3 Sono comprese nei costi globali, oltre alle spese d’investimento, le altre spese concernenti direttamente il progetto, come le spese per il personale e il materiale. Non sono considerate, per il calcolo dei costi globali, le spese di gestione relative alla produzione successiva alla serie iniziale.
Art. 6 cpv.1 frase introduttiva 1 Alle domande da presentare al Cantone interessato per ottenere le fideiussioni o le agevolazioni fiscali, devono essere allegati i documenti necessari per la concessione di un credito da parte della banca come pure: ...
1 RS 951.931
2006-2323 4305
Aiuto in favore delle zone di rilancio economico RU 2006
Art. 8 Decisione del Dipartimento Il Dipartimento può approvare la domanda completamente o in parte. Può subordi- nare la concessione delle fideiussioni e delle agevolazioni fiscali a condizioni e oneri intesi a garantire il buon funzionamento del progetto.
Art. 9a Disciplinamento transitorio Per i contributi al servizio dell’interesse erogati in rate annuali secondo il diritto previgente, la quota federale può essere versata sotto forma di contributo unico e forfettario.
II La presente modifica entra in vigore il 15 novembre 2006.
18 ottobre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz