AS 2006 4545
Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici
Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)
Modifica del 1° novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 gennaio 19721 concernente la legge sulla durata del lavoro è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2 lett. d e 8
2 Sono inoltre computati come lavoro:
d. in centri di intervento per l’impiego di treni di spegnimento e di salvataggio, i periodi di presenza senza prestazione lavorativa se a tal fine è stato conclu- so un accordo scritto tra l’impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti. L’accordo deve contenere un’indicazione in merito all’entità del periodo di presenza senza prestazione lavorativa computabile come lavoro. 8 In centri di intervento per l’impiego di treni di spegnimento e di salvataggio la durata massima del lavoro di cui all’articolo 4 capoverso 3 della legge può essere superata dei periodi computabili come lavoro a norma del capoverso 2 lettera d.
Art. 10 cpv. 5 5 I periodi computabili come lavoro di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettere b, c e d non devono essere contati nel calcolo del turno di servizio.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
1° novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 822.211
2006-2046 4545
Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro RU 2006