AS 2006 4663
Ordinanza del DATEC sull'applicabilità delle prescrizioni CE nel settore della sicurezza aerea
Ordinanza del DATEC sull’applicabilità delle prescrizioni CE nel settore della sicurezza aerea
del 20 novembre 2006
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 57 della legge federale del 21 dicembre 19481 sulla navigazione aerea (LNA), in esecuzione dell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 2042/20032, ordina:
Art. 1 Trasporto commerciale È considerato trasporto aereo commerciale ai sensi della presente ordinanza il tra- sporto che richiede una licenza d’esercizio secondo le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 19923, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.
Art. 2 Applicazione dell’allegato I del Regolamento (CE) n. 2042/2003 1 Per gli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale, le disposizioni di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 2042/2003 si applicano dal 29 settem- bre 2008. 2 Su richiesta di un’impresa, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio fede- rale) può applicare agli aeromobili non impiegati nel trasporto aereo commerciale le seguenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 2042/2003: a. allegato I, capitolo C, paragrafo M.A.302, dal 1° ottobre 2007; b. allegato I, capitolo F, dal 1° gennaio 2007; c. allegato I, capitolo G, dal 1° gennaio 2007; d. allegato I, capitolo I, dal 1° gennaio 2008. 3 Per gli aeromobili impiegati nel trasporto aereo commerciale, le disposizioni di cui all’allegato I capitolo I del Regolamento (CE) n. 2042/2003 si applicano dal 29 set- tembre 2008.
RS 748.127.6 1 RS 748.0
2 Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 nov. 2003, sul
mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, GU L 315 del 28.11.2003, p. 1.
3 GU L 240 del 24.8.1992, p. 1.
2006-2536 4663
Applicabilità delle prescrizioni CE nel settore della sicurezza aerea RU 2006
4 Su richiesta di un’impresa, l’Ufficio federale può applicare agli aeromobili
impiegati nel trasporto aereo commerciale le disposizioni di cui al capoverso 3 dal 1° gennaio 2008.
Art. 3 Applicazione dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 2042/2003 1 Per gli aeromobili con una massa massima al decollo pari o inferiore a 5700 kg, le disposizioni di cui ai paragrafi 145.A.30(g), 145.A.30(h)(1) e 145.A.30(h)(2) dell’allegato II del Regolamento (CE) n. 2042/2003 si applicano dal 29 settembre 2008. 2 Le disposizioni di cui al capoverso 1 possono essere applicate agli aeromobili con una massa massima al decollo pari o inferiore a 5700 kg già dal 1° gennaio 2007.
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2006.
20 novembre 2006 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger