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AS 2006 4673

Ordinanza 07 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell'assicurazione infortuni obbligatoria

Ordinanza 07 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria

del 15 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 34 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni, ordina:

Art. 1 1 I beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria ricevono un’inden- nità di rincaro pari al 2,2 per cento della rendita finora versata; è fatto salvo il capo- verso 2. 2 Per le rendite insorte a decorrere dal 1o gennaio 2005 e concernenti infortuni veri- ficatisi dopo il 1° gennaio 2002, l’indennità di rincaro è fissata come segue:

Anno dell’infortunio Indennità di rincaro in % della rendita

2002 3,6 2003 3,1 2004 2,2 2005 0,8 2006 0,0

Art. 2 È considerato anno dell’infortunio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2: a. per le rendite di cui all’articolo 24 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 dicem- bre 19822 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF): l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita; b. per le rendite di cui all’articolo 31 capoverso 2 OAINF: l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita complementare.

RS 832.205.27

2006-2696 4673

Ordinanza 07 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite RU 2006 dell’assicurazione infortuni obbligatoria

Art. 3 L’ordinanza 05 del 3 novembre 20043 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria è abrogata.

Art. 4 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RU 2004 4651

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