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AS 2006 4691

Protocollo d'emendamento della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

Traduzione1

Protocollo d’emendamento della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

Fatto a Strasburgo il 22 giugno 1998 Approvato dall’Assemblea federale il 21 settembre 19992 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 15 marzo 2000 Entrato in vigore per la Svizzera il 2 dicembre 2005

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e la Comunità europea, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, aperta alla firma a Strasburgo, il 18 marzo 19863 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), vista la Convenzione che comporta disposizioni generali intese ad evitare sofferenze, dolori e angoscia agli animali usati a fini sperimentali e la determinazione degli Stati membri a limitare l’uso degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, con l’obiettivo di sostituire questo uso ovunque laddove sia possibile, segnatamente cercando metodi sostitutivi e incoraggiando il ricorso a questi metodi sostitutivi; considerando il carattere tecnico delle disposizioni che figurano negli allegati della Convenzione; riconoscendo la necessità di garantire l’adeguamento di queste ultime ai risultati delle ricerche nei campi che coprono, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 L’articolo 30 della Convenzione è emendato come segue: «1 Le Parti procedono, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente Con- venzione e in seguito ogni cinque anni, o più spesso se la maggioranza delle Parti lo richiede, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d’Europa al fine di esami- nare l’applicazione della presente Convenzione nonché l’opportunità di una sua revisione o di un’estensione di alcune sue disposizioni. 2 Queste consultazioni si svolgono nel corso di riunioni convocate dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Le Parti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, almeno due mesi prima della riunione, il nome del loro rappre- sentante.

RS 0.457.1

1 Dal testo originale francese (RO 2006 4691).

2 RU 2006 4689 3 RS 0.457

1999-4381 4691

Animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Prot. RU 2006

3 Fattesalve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono il regolamento interno delle consultazioni.»

Art. 2 La Convenzione è completata da un nuovo titolo XI: «Emendamenti» che compren- de il nuovo articolo 31 seguente: «1 Qualsiasi emendamento degli allegati A e B, proposto da una parte o dal Comita- to dei Ministri del Consiglio d’Europa, è comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e trasmesso da lui agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato non membro che abbia aderito o che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’artico- lo 34.

2 Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo

precedente è esaminato, almeno sei mesi dopo la data della sua trasmissione da parte del Segretario Generale, durante una consultazione multilaterale in cui questo emen- damento possa essere adottato a maggioranza dei due terzi delle Parti. Il testo adotta- to è comunicato alle Parti. 3 Qualsiasi emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla sua adozione durante una consultazione multilaterale, a meno che un terzo delle Parti non abbia notificato obiezioni.»

Art. 3 Gli articoli 31–37 della Convenzione divengono rispettivamente gli articoli 32–38.

Art. 4 1 Il presente Protocollo è aperto alla firma dei firmatari della Convenzione, che possono divenire Parti al presente Protocollo per mezzo: a. della firma senza riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione; o b. della firma con riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, seguita da ratifica, d’accettazione o d’approvazione.

2 Un firmatario della Convenzione non può firmare il presente Protocollo senza

riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione, o depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se non ha già depositato o se non deposita simultaneamente uno strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione della Convenzione. 3 Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione possono parimenti aderire al presente Protocollo. 4 Gli strumenti di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o di adesione sono deposi- tati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Prot. RU 2006

Art. 5 Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno che segue la data alla quale tutte le Parti alla Convenzione sono divenute Parti al Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.

Art. 6 Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consi- glio d’Europa, alle altre Parti alla Convenzione e alla Comunità europea: a. qualsiasi firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; b. qualsiasi firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; d. qualsiasi data d’entrata in vigore del presente Protocollo conformemente al suo articolo 5; e. qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione in rapporto al presente Proto- collo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 22 giugno 1998, in inglese e in francese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmette copia certifica- ta conforme agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alle altre Parti alla Conven- zione e alla Comunità europea.

(Seguono le firme)

Animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Prot. RU 2006

Campo d’applicazione il 22 dicembre 2005 Stati parte Ratifica Entrata in vigore Firma senza riserva di ratifica (Si)

Belgio 13 novembre 2002 2 dicembre 2005 Bulgaria 20 luglio 2004 2 dicembre 2005 Cipro 9 febbraio 2000 2 dicembre 2005 Comunità europea 2 novembre 2005 Si 2 dicembre 2005 (CE/UE/CEE) Danimarcaa 9 luglio 2003 2 dicembre 2005 Finlandia 9 giugno 1999 2 dicembre 2005 Francia 5 giugno 2000 2 dicembre 2005 Germania 24 settembre 2004 2 dicembre 2005 Grecia 5 agosto 2005 2 dicembre 2005 Macedonia 22 gennaio 2004 Si 2 dicembre 2005 Norvegia 2 ottobre 2002 2 dicembre 2005 Paesi Bassib 21 febbraio 2000 2 dicembre 2005 Repubblica Ceca 20 marzo 2003 2 dicembre 2005 Regno Unito 17 dicembre 1999 2 dicembre 2005 Isola di Man 17 dicembre 1999 2 dicembre 2005 Spagna 17 novembre 2003 2 dicembre 2005 Svezia 22 giugno 1998 Si 2 dicembre 2005 Svizzera 15 marzo 2000 2 dicembre 2005 a Il Protocollo non si applica alle Isole Fäeröer e alla Groenlandia. b Il Protocollo si applica per il Regno in Europa.

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