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AS 2006 4739

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dicembre 2005 della legge sull'asilo, della legge sull'assicurazione malattie e della legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze nel contesto della messa in vigore parziale delle modifiche del 16 dicembre 2005 della legge sull’asilo, della legge sull’assicurazione malattie e della legge sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

dell’8 novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo relativa a questioni

procedurali

Art. 7a Emolumenti

1 L’emolumento per procedure giusta l’articolo 17b della legge ammonta a 1200

franchi. 2 Per procedure di eccezionale entità o particolare difficoltà può essere previsto un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento. 3 Le garanzie prestate giusta l’articolo 86 della legge non possono essere utilizzate per la copertura dell’anticipo dell’emolumento. 4 Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta disciplinamenti speciali, vigono le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolu- menti.

Art. 29 Abrogato

Art. 33 Caso di rigore personale grave (art. 14 cpv. 2 lett. c) 1 Per accertare un caso di rigore personale grave giusta l’articolo 14 capoverso 2 lettera c LAsi occorre considerare segnatamente:

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a. il grado d’integrazione sociale del richiedente; b. il rispetto dell’ordinamento giuridico svizzero; c. il momento e la durata della scolarizzazione dei figli; d. la durata della dimora in Svizzera; e. lo stato di salute; f. le possibilità di reintegrazione nello Stato d’origine.

2 I richiedenti devono dichiarare le loro generalità.

Art. 39 Abrogato

2. Ordinanza dell’11 agosto 19993 concernente l’esecuzione

dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri

Art. 4 Acquisizione dei documenti di viaggio (art. 97 cpv. 2 LAsi) 1 La qualità di rifugiato è considerata negata se la domanda d’asilo è stata rifiutata o se è stata pronunciata una decisione di non entrata nel merito.

2 L’acquisizionedei documenti di viaggio necessari all’esecuzione dell’allonta-

namento può intervenire anche in caso di ricorso a rimedi giuridici ordinari e straor- dinari.

Art. 4a inizio del periodo Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi dell’articolo 25b capo- versi 1bis, 1ter e 1quater LDDS, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può …

Art. 15 cpv. 1

1 Per le persone menzionate all’articolo 14e capoverso 2 LDDS, a partire da una

durata dell’arresto di dodici ore, l’Ufficio federale versa un importo forfettario di

130 franchi per giorno:

a. se è disposta la carcerazione preliminare o in vista di espulsione giusta gli b. per garantire l’adempimento dell’obbligo di partenza giusta l’articolo 13g;

3 RS 142.281

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c. se è disposta la carcerazione in vista di espulsione per mancata colla- borazione nel procurare i documenti di viaggio giusta l’articolo 13i.

Art. 15e Rilevamento di dati nel contesto delle misure coercitive

L’autorità cantonali competenti in materia di stranieri trasmettono all’Ufficio federa- le i seguenti dati relativi all’ordine di carcerazione giusta gli articoli 3a, 13a, 13b, 13g e 13i LDDS nel settore dell’asilo e degli stranieri: a. numero degli ordini di carcerazione e durata della carcerazione nei singoli casi; b. numero dei rinvii; c. numero dei rilasci in libertà; d. cittadinanza delle persone incarcerate; e. sesso ed età delle persone incarcerate.

Art. 24 Inclusione nell’ammissione provvisoria

1 Le domande di inclusione nell’ammissione provvisoria devono essere inoltrate

all’autorità cantonale competente in materia di stranieri. 2 L’autorità cantonale competente in materia di stranieri trasmette la domanda corre- data del proprio parere all’Ufficio federale. Nel parere è indicato se sono soddisfatte le condizioni legali. 3 Ai familiari e ai partner registrati di rifugiati ammessi provvisoriamente è applica- bile per analogia l’articolo 37 dell’O1 dell’11 agosto 19994 sull’asilo. 4 I capoversi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle unioni domestiche registrate.

Art. 28a Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 Le persone che all’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza sono ammesse provvisoriamente da tre o più anni possono presentare immediatamente una domanda di inclusione dei familiari nell’ammissione provvisoria.

4 RS 142.311

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3. Ordinanza del 17 novembre 19995 sull’organizzazione

del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Art. 13 cpv. 2 2 Prepara, d’intesa con il DFAE, trattati internazionali sulla riammissione e il tran- sito nonché su partenariati in materia di migrazione e li esegue.

4. Ordinanza del 6 ottobre 19866 che limita l’effettivo degli stranieri

3 Ove trattasi dell’esercizio di una prima attività lucrativa, oltre ai lavoratori indigeni sarà data priorità agli stranieri alla ricerca di un posto di lavoro che si trovano già in Svizzera e sono autorizzati a lavorare. 5ter L’attività lucrativa delle persone ammesse provvisoriamente può essere auto- rizzata senza esame della priorità dei lavoratori indigeni.

5. Ordinanza del 31 ottobre 19477 sull’assicurazione per la vecchiaia

e per i superstiti

Art. 2 cpv. 2 Abrogato

6. Ordinanza del 12 aprile 19958 sulla compensazione dei rischi

nell’assicurazione malattie

2bis Non sono considerati negli effettivi degli assicurati di cui al capoverso 1:

c. i richiedenti l’asilo, le persone ammesse a titolo provvisorio e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che soggior- nano in Svizzera e beneficiano dell’aiuto sociale.

5 RS 172.213.1 6 RS 823.21 7 RS 831.101 8 RS 832.112.1

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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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