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AS 2006 4745

Legge sull'asilo

Legge sull’asilo (LAsi)

Modifica del 16 dicembre 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 20021, decreta:

I La legge del 26 giugno 19982 sull’asilo è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni Negli articoli 8 capoverso 1 lettera b e 10 capoverso 2, l’espressione «documenti di viaggio e di legittimazione» è sostituita con «documenti di viaggio e d’identità». Nella rubrica e nel capoverso 1, frase introduttiva e lettere f e g, dell’articolo 83, l’espressione «prestazioni assistenziali» è sostituita con «prestazioni di aiuto socia- le». Nell’articolo 85 capoverso 1, l’espressione «spese d’assistenza» è sostituita con «spese di aiuto sociale».

Introdurre dopo il titolo della sezione 1 del capitolo 2: Art. 6a Autorità competente 1 L’Ufficio federale della migrazione (Ufficio federale) decide sulla concessione o sul rifiuto dell’asilo e sull’allontanamento dalla Svizzera.

2 Il Consiglio federale designa:

a. come Stati d’origine o di provenienza sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni; b. come Stati terzi sicuri, gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1. 3 Il Consiglio federale verifica periodicamente le decisioni di cui al capoverso 2.

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Art. 8 cpv. 1 lett. e 1 Il richiedente l’asilo è tenuto a collaborare all’accertamento dei fatti. Deve in partico- lare: e. collaborare al rilevamento dei dati biometrici.

Art. 9 cpv. 1

1 L’autorità competente può perquisire un richiedente collocato in un centro di

registrazione o in un alloggio privato o collettivo, insieme agli oggetti che egli porta con sé, allo scopo di ricercare documenti di viaggio e d’identità, nonché oggetti pericolosi, droga e beni di dubbia provenienza.

Art. 10 cpv. 1 e 5 1 L’Ufficio federale mette agli atti i documenti di viaggio e d’identità dei richiedenti.

5 I passaporti o documenti d’identità rilasciati dallo Stato d’origine ai rifugiati rico- nosciuti in Svizzera sono messi al sicuro, a destinazione dell’Ufficio federale.

Art. 14 Relazione con la procedura prevista dalla legislazione sugli stranieri

1 Dalla presentazione della domanda d’asilo fino alla partenza dalla Svizzera in

seguito a un ordine di allontanamento passato in giudicato, dopo il ritiro della domanda d’asilo o fino a quando sia ordinata una misura sostitutiva nel caso l’esecuzione non sia possibile, il richiedente l’asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo. 2 Con il benestare dell’Ufficio federale il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se: a. l’interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d’asilo; b. il luogo di soggiorno dell’interessato era sempre noto alle autorità; e c. si è in presenza di un grave caso di rigore personale in considerazione del grado di integrazione dell’interessato. 3 Se intende fare uso di tale possibilità, il Cantone ne avvisa senza indugio l’Ufficio federale. 4 L’interessato ha qualità di parte soltanto nella procedura di benestare dell’Ufficio federale. 5 Le procedure già pendenti in vista del rilascio di un permesso di dimora diventano senza oggetto con l’inoltro della domanda d’asilo. 6 I permessi di dimora già rilasciati rimangono validi e possono essere prorogati conformemente alle disposizioni della legislazione sugli stranieri.

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Art. 17 cpv. 3 e 4

3 Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia

che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati, per la durata: a. della procedura all’aeroporto, se vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per la decisione; b. del soggiorno presso un centro di registrazione, se oltre all’interrogazione sommaria di cui all’articolo 26 capoverso 2 vi si svolgono fasi procedurali rilevanti per la decisione; o c. della procedura, dopo l’attribuzione al Cantone. 4 Il Consiglio federale disciplina l’accesso alla consulenza giuridica e alla rappresen- tanza legale presso i centri di registrazione e gli aeroporti.

Art. 17a Emolumenti per prestazioni L’Ufficio federale può fatturare a terzi emolumenti e spese per prestazioni a loro favore.

Art. 17b Emolumenti

1 Se una persona presenta una domanda di riesame dopo che la procedura d’asilo e

d’allontanamento nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato, l’Ufficio federale riscuote un emolumento qualora non entri nel merito o respinga la domanda. Se la domanda di riesame è parzialmente accolta, l’emolumento è propor- zionalmente ridotto. Non sono assegnate indennità. 2 A richiesta, l’Ufficio federale esonera dal pagamento delle spese procedurali il richiedente indigente la cui domanda di riesame non sembri a priori destinata all’in- successo. 3 L’Ufficio federale può esigere dal richiedente un anticipo dell’emolumento, sino all’importo presumibile delle spese procedurali. Gli assegna a tal fine un congruo termine, pena la non entrata nel merito. Si rinuncia a un anticipo se: a. sono date le premesse di cui al capoverso 2; o b. nella procedura riguardante minori non accompagnati, la domanda di riesa- me non sembra a priori destinata all’insuccesso.

4 Se una persona ripresenta domanda d’asilo dopo averla ritirata o presenta una

nuova domanda d’asilo dopo che la procedura d’asilo e d’allontanamento nei suoi confronti è stata chiusa con decisione passata in giudicato, i capoversi 1–3 si appli- cano per analogia eccetto che il richiedente sia tornato in Svizzera dallo Stato d’origine o di provenienza. 5 Il Consiglio federale disciplina il calcolo dell’emolumento e l’ammontare dell’an- ticipo.

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Art. 22 Procedura all’aeroporto

1 L’autorità competente rileva le generalità delle persone che presentano una

domanda d’asilo in un aeroporto svizzero e di norma le fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevarne altri dati biometrici e interrogarle sommaria- mente sull’itinerario seguito e sui motivi che le hanno indotte a lasciare il loro Paese. 2 L’entrata in Svizzera è rifiutata provvisoriamente se i provvedimenti di cui al capoverso 1 non permettono di determinare immediatamente se sono adempite le condizioni per l’ottenimento di un’autorizzazione d’entrata secondo l’articolo 21. 3 Nel momento in cui gli rifiuta l’entrata, l’Ufficio federale assegna al richiedente un luogo di soggiorno e gli fornisce un alloggio adeguato. 4 La decisione relativa al rifiuto dell’entrata e all’assegnazione di un luogo di sog- giorno è notificata al richiedente, indicando i rimedi giuridici, entro due giorni dal deposito della domanda. Prima della decisione, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito; dev’essergli inoltre accordata l’opportunità di farsi patrocinare. 5 Il richiedente può essere trattenuto, al massimo per 60 giorni, all’aeroporto o eccezionalmente in un altro luogo adeguato. Passata in giudicato una decisione di allontanamento, può essere incarcerato in vista del rinvio coatto. 6 L’Ufficio federale può in seguito attribuire il richiedente a un Cantone. Negli altri casi, l’ulteriore procedura all’aeroporto è retta dagli articoli 23, 29, 30, 36 e 37.

Art. 23 Decisioni all’aeroporto

1 Se non autorizza l’entrata in Svizzera, l’Ufficio federale può:

a. respingere la domanda d’asilo conformemente agli articoli 40 e 41; o b. non entrare nel merito della domanda d’asilo conformemente agli arti- coli 32–35a. 2 La decisione è notificata entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Se la procedura si protrae oltre tale periodo, l’Ufficio federale attribuisce il richiedente a un Cantone.

Art. 25 Abrogato

Art. 26 cpv. 2 e 2bis 2 Il centro di registrazione rileva le generalità del richiedente e di norma lo fotografa e ne allestisce schede dattiloscopiche. Può rilevarne altri dati biometrici e interrogar- lo sommariamente sull’itinerario seguito e sui motivi che l’hanno indotto a lasciare il suo Paese. 2bis Se nell’ambito di un procedimento penale o di diritto degli stranieri sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, il centro di registrazione dispone una perizia volta ad accertarne l’effettiva età.

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Art. 28 cpv. 2 2 Essi possono assegnargli un alloggio e, in particolare, collocarlo in un alloggio collettivo. I Cantoni ne garantiscono un esercizio ordinato; possono emanare perti- nenti disposizioni e prendere provvedimenti.

Art. 29 cpv. 1, 1bis e 4

1 L’Ufficio federale procede all’audizione del richiedente sui motivi d’asilo:

a. nel centro di registrazione; o b. entro 20 giorni dalla decisione di attribuzione nel Cantone. 1bis Se necessario, l’Ufficio federale fa capo a un interprete.

4 L’Ufficio federale può incaricare le autorità cantonali di sentire direttamente il richiedente qualora la procedura ne risulti notevolmente accelerata. L’audizione si svolge in conformità dei capoversi 1–3.

Art. 32 cpv. 2 lett. a, d ed e, nonché cpv. 3

2 Non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente:

a. non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro

48 ore dalla presentazione della domanda;

d. abrogata e. è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d’asilo terminata con deci- sione negativa o durante la pendente procedura d’asilo è rientrato nel Paese d’origine o di provenienza, a meno che non vi siano indizi che nel frattempo siano intervenuti fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria;

3 Il capoverso 2 lettera a non si applica se:

a. il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scu- sabili, di consegnare documenti di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; b. la qualità di rifugiato è accertata in base all’audizione, nonché in base agli articoli 3 e 7; o c. l’audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l’esistenza di un impedimento all’esecuzione dell’allon- tanamento.

Art. 34 Non entrata nel merito in caso di assenza di pericolo di persecuzioni all’estero 1 Se il richiedente proviene da uno Stato sicuro secondo l’articolo 6a capoverso 2 lettera a, non si entra nel merito della domanda, a meno che non risultino indizi di persecuzione.

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2 Di norma non si entra nel merito della domanda d’asilo se il richiedente:

a. può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l’articolo 6a capoverso 2 let- tera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; b. può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemen- te e in cui, nel singolo caso, vi è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1; c. può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; d. può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento; e. può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono persone con cui egli intrat- tiene rapporti stretti o suoi parenti prossimi.

3 Il capoverso 2 non si applica se:

a. in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti prossimi; b. il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l’arti- colo 3; c. vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1.

Art. 35a Stralcio e non entrata nel merito dopo la ripresa della procedura 1 La procedura d’asilo è ripresa se una persona la cui domanda d’asilo è stata stral- ciata presenta una nuova domanda d’asilo. 2 Si entra nel merito della nuova domanda d’asilo di cui al capoverso 1 soltanto se vi siano indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la conces- sione della protezione provvisoria.

Art. 36 Procedura prima delle decisioni di non entrata nel merito

1 Un’audizione secondo gli articoli 29 e 30 ha luogo nei casi di cui:

a. agli articoli 32 capoversi 1 e 2 lettere a e f, 33 e 34; b. all’articolo 32 capoverso 2 lettera e, se il richiedente è rientrato in Svizzera dal Paese d’origine o di provenienza; c. all’articolo 35a capoverso 2, se nella procedura sinora svolta non vi è stata alcuna audizione o la persona interessata, avvalendosi del diritto di essere sentita, adduce nuovi elementi e vi sono indizi propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 2 Negli altri casi secondo gli articoli 32 e 35a, al richiedente è concesso il diritto di essere sentito.

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Art. 37 Termini procedurali in prima istanza 1 Di norma, la decisione di non entrata nel merito dev’essere presa entro dieci giorni lavorativi dal deposito della domanda e dev’essere motivata sommariamente. 2 Le decisioni di cui agli articoli 38–40 devono essere prese di norma entro 20 giorni lavorativi dal deposito della domanda. 3 Se sono necessari ulteriori chiarimenti secondo l’articolo 41, la decisione dev’es- sere presa di norma entro tre mesi dal deposito della domanda.

Art. 40 cpv. 2

2 La decisione dev’essere motivata almeno sommariamente.

Art. 41 cpv. 3 3 Il Consiglio federale può concludere con Stati terzi e organizzazioni internazionali accordi concernenti la collaborazione all’accertamento dei fatti. Può in particolare concludere accordi concernenti lo scambio reciproco di informazioni per accertare nello Stato d’origine o di provenienza i motivi di fuga di un richiedente, l’itinerario seguito e il soggiorno in uno Stato terzo.

Art. 42 Soggiorno durante la procedura d’asilo Chi ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura.

Art. 43 cpv. 3bis 3bis Per determinati gruppi di richiedenti, il Consiglio federale può emanare un divieto temporaneo di lavoro.

Titolo prima dell’art. 44

Sezione 5: Esecuzione dell’allontanamento e misure sostitutive

Art. 44 cpv. 3–5 Abrogati

Art. 44a Abrogato

Art. 51 cpv. 3 e 5 3 I figli nati in Svizzera da genitori rifugiati sono anch’essi riconosciuti come rifu- giati sempreché non vi si oppongano circostanze particolari.

5 Abrogato

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Art. 52 cpv. 1 Abrogato

Art. 60 Disciplinamento delle condizioni di residenza

1 Concerne solo i testi tedesco e francese.

2 Le persone cui la Svizzera ha accordato asilo e che vi risiedono legalmente da

almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio purché: a. non siano state condannate in Svizzera o all’estero a una pena detentiva di lunga durata o nei loro confronti non sia stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 423 o 100bis 4 del Codice penale5; o b. non abbiano violato in modo rilevante o ripetutamente o non espongano a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero o non costi- tuiscano una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Art. 64 cpv. 3 3 Lo statuto di rifugiato e l’asilo hanno termine se lo straniero acquista la cittadinan- za svizzera conformemente all’articolo 1 sezione C numero 3 della convenzione del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati.

Titolo prima dell’art. 80 Capitolo 5: Aiuto sociale e soccorso d’emergenza Sezione 1: Concessione di prestazioni di aiuto sociale, di soccorso d’emergenza e di assegni per figli

Art. 80 Competenza 1 I Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite a nessun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi, segnatamente alle istituzioni di soccorso autorizzate secondo l’articolo 30 capoverso 2.

3 Con l’entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del

13 dic. 2002 (RU 2006 3459): art. 64.

4 Con l’entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del

13 dic. 2002 (RU 2006 3459): art. 61.

5 RS 311.0 6 RS 0.142.30

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2 Fintanto che tali persone si trovano in un centro di registrazione o in un centro di prima integrazione per gruppi di rifugiati, l’aiuto sociale è garantito dalla Confe- derazione. Quest’ultima può delegare a terzi l’adempimento di tutto o parte del com- pito.

Art. 81 Diritto all’aiuto sociale o al soccorso d’emergenza Le persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento ricevono le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbli- go legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza.

Art. 82 Prestazioni d’aiuto sociale e soccorso d’emergenza 1 La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza possono essere escluse dall’aiuto sociale.

2 Se l’esecuzione dell’allontanamento è rinviata per la durata di una procedura

straordinaria di ricorso, i richiedenti l’asilo respinti ricevono, su richiesta, un soccor- so d’emergenza. 3 Il sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno può differire da quanto previsto per la popolazione indigena. La prestazione e la durata del soccorso d’emergenza devono essere giusti- ficate nel singolo caso. 4 Il soccorso d’emergenza è versato sotto forma di prestazioni in natura o di assegni quotidiani in contanti nei luoghi designati dai Cantoni. Il versamento può essere limitato ai giorni lavorativi. 5 Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segna- tamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e culturale.

Art. 83 cpv. 2 2 Le prestazioni di aiuto sociale ottenute indebitamente devono essere restituite integralmente. L’importo da restituire può segnatamente essere detratto da future prestazioni di aiuto sociale. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione. L’arti- colo 85 capoverso 3 è applicabile.

Art. 83a Presupposti per il versamento del soccorso d’emergenza Lo straniero è tenuto a collaborare sia all’esecuzione di una decisione d’allontana- mento passata in giudicato che risulti ammissibile, ragionevolmente esigibile e pos- sibile, sia alle indagini volte a chiarire se i presupposti del soccorso d’emergenza sono adempiuti.

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Art. 84 Assegni per i figli Gli assegni per i figli che vivono all’estero sono trattenuti durante la procedura d’asilo. Essi sono versati se al richiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o concessa l’ammissione provvisoria secondo l’articolo 14a capoversi 2 e 3 LDDS7.

Titolo prima dell’art. 85 Sezione 2: Obbligo di rimborso e contributo speciale

Art. 85 cpv. 3 e 4 3 Il diritto al rimborso si prescrive in un anno a contare dal giorno in cui l’autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insor- genza. Tali crediti non fruttano interesse. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce le eccezioni all’obbligo di rimborso.

Art. 86 Contributo speciale 1 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che esercitano un’attività lucrativa devono rimborsare le spese di cui all’articolo 85 capoverso 1 (contributo speciale). Il contributo speciale serve a copri- re le spese globali causate da tutte queste persone e dai congiunti da esse sostenuti. L’autorità cantonale vincola l’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa al pagamento del contributo speciale. 2 Il contributo speciale non deve superare il 10 per cento del reddito dell’attività lucrativa della persona interessata. Il datore di lavoro lo deduce direttamente da detto reddito e lo versa alla Confederazione. 3 L’obbligo di pagare il contributo cessa il più tardi dieci anni dopo l’inizio della pri- ma attività lucrativa. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Fissa segnatamente l’ammontare del con- tributo speciale ed emana prescrizioni sulla procedura di pagamento e di diffida. In particolare in caso di redditi bassi, può rinunciare alla riscossione del contributo speciale. 5 La Confederazione può affidare a terzi i compiti legati alla riscossione del contri- buto speciale.

Art. 87 Prelevamento di valori patrimoniali 1 I richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa.

7 RS 142.20

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2 Le autorità competenti possono mettere al sicuro tali valori patrimoniali ai fini del rimborso delle spese secondo l’articolo 85 capoverso 1, se i richiedenti l’asilo o le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora: a. non possono dimostrare che i valori patrimoniali provengono da redditi dell’attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da pre- stazioni pubbliche di aiuto sociale; b. non possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali; o c. possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali, ma questi ultimi superano l’importo fissato dal Consiglio federale. 3 Il Consiglio federale stabilisce in che misura i valori patrimoniali prelevati sono computati nel contributo speciale. 4 Il prelevamento di valori patrimoniali non è più possibile dal momento in cui si estingue l’obbligo di versare il contributo speciale. 5 I valori patrimoniali messi al sicuro sono restituiti integralmente, su domanda, se il richiedente l’asilo o la persona bisognosa di protezione lascia, sotto controllo, la Svizzera entro sette mesi dal deposito della domanda d’asilo o della domanda di concessione della protezione provvisoria.

Art. 88 Indennizzo a titolo forfettario 1 La Confederazione indennizza i Cantoni per le spese derivanti dall’esecuzione del- la presente legge versando loro somme forfettarie. Queste non comprendono i sussi- di di cui agli articoli 91–93. 2 Riguardo ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e comprendono inoltre un contributo alle spese d’assistenza. 3 Riguardo ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, le somme forfettarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d’assistenza e amministrative. 4 Riguardo alle persone colpite da una decisione di allontanamento passata in giudi- cato e alle quali è stato impartito un termine di partenza, la somma forfettaria unica consiste in un’indennità per la concessione dell’aiuto sociale o del soccorso d’emer- genza.

5 Riguardo alle persone la cui domanda è stata respinta con una decisione di non

entrata nel merito passata in giudicato, le somme forfettarie uniche consistono in un’indennità per la concessione del soccorso d’emergenza, nonché per l’esecuzione dell’allontanamento.

Art. 89 Fissazione delle somme forfettarie 1 Il Consiglio federale fissa le somme forfettarie sulla base delle spese prevedibili secondo soluzioni finanziariamente vantaggiose.

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2 Definisce l’assetto delle somme forfettarie, nonché la durata e le condizioni per il versamento. Può segnatamente: a. fissare le somme forfettarie in funzione dello statuto e della durata della dimora; b. graduare le somme forfettarie tenendo conto dei minori o maggiori costi in un Cantone o nell’altro. 3 L’Ufficio federale può subordinare il versamento di singole componenti delle som- me forfettarie al raggiungimento di obiettivi di politica sociale. 4 Le somme forfettarie sono adeguate periodicamente al rincaro e, se necessario, rie- saminate.

Art. 91 cpv. 1, 2, 2bis, 4 e 5

1 e 2 Abrogati

2bis La Confederazione paga ai Cantoni un contributo forfettario alle spese ammini- strative per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. 4 Può versare sussidi per favorire l’integrazione sociale, professionale e culturale dei rifugiati, delle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e degli stranieri ammessi a titolo provvisorio; di regola, tali contributi sono concessi soltanto se i Cantoni, i Comuni o terzi partecipano adeguatamente alle spese. Il coor- dinamento e il finanziamento delle attività legate ai progetti possono essere affidati a terzi mediante mandato di prestazioni.

5 Abrogato

Art. 92 cpv. 2 2 Essa si assume le spese di partenza dei richiedenti l’asilo, delle persone che hanno ritirato la propria domanda d’asilo o la cui domanda d’asilo è stata respinta o dichia- rata irricevibile e delle persone da allontanare dopo la revoca della protezione prov- visoria, se tali persone sono indigenti.

Art. 93 Aiuto al ritorno e prevenzione della migrazione irregolare

1 La Confederazione fornisce un aiuto al ritorno. A tale scopo può prevedere le

misure seguenti: a. il finanziamento integrale o parziale di consultori per il ritorno; b. il finanziamento integrale o parziale di progetti in Svizzera per il manteni- mento della capacità al ritorno; c. il finanziamento integrale o parziale di programmi nel Paese d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare ed eseguire il ritorno, il rinvio e la reintegrazione (programmi all’estero);

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d. in singoli casi, un sostegno finanziario per facilitare l’integrazione o assicu- rare l’assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d’origine o di pro- venienza o in uno Stato terzo. 2 I programmi all’estero possono anche perseguire obiettivi volti a contribuire alla prevenzione della migrazione irregolare. Sono programmi di prevenzione della migrazione irregolare quelli che contribuiscono a breve termine a ridurre il rischio di una migrazione primaria o secondaria verso la Svizzera. 3 Nell’ambito dell’attuazione dell’aiuto al ritorno, la Confederazione può collaborare con organizzazioni internazionali e istituire un ufficio di coordinamento. 4 Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteg- gio dei sussidi.

Art. 95 Vigilanza 1 La Confederazione verifica che i sussidi federali siano utilizzati conformemente al diritto in materia e siano efficaci e che i conteggi siano allestiti secondo le prescri- zioni. Può affidare tali compiti anche a terzi e avvalersi del sostegno dei servizi cantonali di controllo delle finanze. 2 Chi riceve sussidi federali è tenuto a rivelare la propria organizzazione, nonché i dati e le cifre concernenti spese e proventi nel settore dell’asilo. 3 Il Controllo federale delle finanze, l’Ufficio federale e i servizi cantonali di con- trollo delle finanze vigilano sulle attività finanziarie conformemente alle loro pre- scrizioni. Stabiliscono il modo di procedere appropriato, coordinano le loro attività e si informano vicendevolmente in merito ai risultati.

Art. 97 Comunicazione di dati personali allo Stato d’origine o di provenienza 1 È vietato comunicare allo Stato d’origine o di provenienza dati personali relativi a un richiedente l’asilo, a un rifugiato riconosciuto o a una persona bisognosa di protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo la persona interessata o i suoi congiunti. È vietato comunicare dati relativi a una domanda d’asilo. 2 L’autorità competente per l’organizzazione della partenza può, allo scopo di procu- rarsi i documenti di viaggio necessari all’esecuzione della decisione d’allontana- mento, prendere contatto con le autorità dello Stato d’origine o di provenienza se in prima istanza è stata negata la qualità di rifugiato. 3 In vista dell’esecuzione di un allontanamento verso lo Stato d’origine o di prove- nienza, l’autorità competente per l’organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati seguenti: a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) della persona interessata e, se necessario per identificarla, dei suoi congiunti; b. indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d’identità; c. impronte digitali, fotografie e se del caso altri dati biometrici;

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d. altri dati di documenti, necessari per identificare una persona; e. indicazioni sullo stato di salute, in quanto nell’interesse della persona inte- ressata; f. i dati necessari per garantire l’entrata nel Paese di destinazione e per la sicu- rezza del personale di scorta; g. indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assi- curare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici nello Stato d’origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l’articolo 2 della legge federale del 20 marzo 19818 sull’assisten- za internazionale in materia penale si applica per analogia.

Art. 98 cpv. 2

2 Possono essere comunicati i dati seguenti:

a. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) della persona interessata e, se necessario per identificarla, dei suoi congiunti; b. indicazioni relative al passaporto o ad altri documenti d’identità; c. impronte digitali, fotografie e se del caso altri dati biometrici; d. altri dati di documenti, necessari per identificare una persona; e. indicazioni sullo stato di salute, in quanto nell’interesse della persona inte- ressata; f. i dati necessari per garantire l’entrata nel Paese di destinazione e per la sicu- rezza del personale di scorta; g. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari; h. indicazioni sulle autorizzazioni di residenza e sui visti accordati; i. indicazioni su una domanda d’asilo (luogo e data del deposito, stadio della procedura, dati sommari sul tenore di una decisione presa).

Art. 98a Collaborazione con le autorità preposte al perseguimento penale L’Ufficio federale o la Commissione di ricorso comunica alle competenti autorità preposte al perseguimento penale le informazioni e i mezzi di prova concernenti richiedenti l’asilo seriamente sospetti di aver commesso un crimine contro il diritto internazionale, in particolare un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un cri- mine contro l’umanità, genocidio o tortura.

Art. 98b Dati biometrici 1 Per accertare l’identità di richiedenti l’asilo e persone bisognose di protezione le autorità competenti possono trattare dati biometrici.

8 RS 351.1

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Legge sull’asilo RU 2006

2 Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati e ne disciplina l’accesso.

Art. 99 cpv. 2–4 e 7 lett. c 2 Le impronte digitali e le fotografie sono registrate, senza le corrispondenti genera- lità, in una banca dati gestita dall’Ufficio federale di polizia e dall’Ufficio federale. 3 Le nuove impronte digitali sono confrontate con quelle della banca dati gestita dall’Ufficio federale di polizia. 4 Se constata una concordanza con un’impronta digitale già registrata, l’Ufficio federale di polizia ne informa l’Ufficio federale, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali.

7 I dati sono distrutti:

c. per le persone bisognose di protezione, al più tardi dieci anni dopo la sop- pressione della protezione provvisoria.

Art. 100 cpv. 2bis 2bis I dati inesatti sono rettificati d’ufficio. I costi della rettifica possono essere fattu- rati alla persona che, violando l’obbligo di collaborare, ha provocato la registrazione inesatta dei dati.

Art. 102a9 Statistica dei beneficiari dell’aiuto sociale Ai fini della gestione delle indennità da versare ai Cantoni, l’Ufficio federale di statistica comunica periodicamente all’Ufficio federale, in forma anonimizzata e aggregata, i dati concernenti le persone soggette alla legislazione sull’asilo che ricevono prestazioni dell’aiuto sociale pubblico.

Art. 105 cpv. 1 1 La Commissione di ricorso decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio federale concernenti: a. l’asilo; b. la concessione della protezione provvisoria; è fatto salvo l’articolo 68 capo- verso 2, a meno che non sia invocata la violazione del principio dell’unità della famiglia; c. l’allontanamento;

9 V. anche la cifra V Coordinamento con il DF del 17 dic. 2004 (FF 2004 6343) che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino.

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Legge sull’asilo RU 2006

d. l’ammissione provvisoria; e. il rifiuto dell’entrata in Svizzera e l’assegnazione di un luogo di soggior- no nel quadro della procedura all’aeroporto secondo l’articolo 22 capover- si 2–4; f. l’ordine di carcerazione secondo l’articolo 13b capoverso 1 lettera e LDDS10.

Art. 107 cpv. 3 Abrogato

Art. 108 Termini di ricorso 1 Il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di decisioni inciden- tali, entro dieci giorni dalla notifica della decisione. 2 Il termine di ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le deci- sioni di cui all’articolo 23 capoverso 1 è di cinque giorni lavorativi. 3 Il ricorso contro il rifiuto dell’entrata in Svizzera secondo l’articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notifica di una decisione secondo l’arti- colo 23 capoverso 1. 4 La verifica della legalità e dell’adeguatezza dell’assegnazione di un luogo di sog- giorno all’aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all’articolo 22 capoversi 3 e 4, nonché della carcerazione secondo l’articolo 13b capoverso 1 lettera e LDDS11 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso. 5 Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente alla Commissione di ricorso e sono regolarizzati mediante l’invio ulteriore dell’originale firmato, conformemente alle norme dell’ar- ticolo 52 capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa.

Art. 108a Abrogato

Art. 109 Termine di evasione dei ricorsi 1 La Commissione di ricorso decide di norma entro sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32–35a e 40 capoverso 1. 2 La Commissione di ricorso decide entro cinque giorni lavorativi sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 32–35a, se si rinuncia allo scambio di scritti e non sono necessari ulteriori atti processuali.

10 RS 142.20 11 RS 142.20 12 RS 172.021

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Legge sull’asilo RU 2006

3 La Commissione di ricorso decide immediatamente, di norma sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 22 capoversi 2–4 e all’articolo 13b capoverso 1 lettera e LDDS13.

4 La Commissione di ricorso decide di norma entro due mesi sui ricorsi contro

decisioni materiali che richiedono ulteriori chiarimenti secondo l’articolo 41.

Art. 110 cpv. 1 e 4 1 Il termine supplementare per regolarizzare un ricorso è di sette giorni; è di soli tre giorni per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui all’articolo 23 capoverso 1. 4 Per le procedure di cui agli articoli 105 capoverso 1 lettere e ed f e 108 capo- verso 4, i termini sono al massimo di due giorni lavorativi.

Art. 111 Competenza del giudice unico I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di: a. stralcio di ricorsi in quanto privi di oggetto; b. non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili; c. decisione relativa al rifiuto provvisorio dell’entrata in Svizzera all’aeroporto e all’assegnazione di un luogo di soggiorno presso l’aeroporto; d. ordine di carcerazione secondo l’articolo 13b capoverso 1 lettera e LDDS14; e. ricorsi manifestamente fondati o manifestamente infondati, con l’approva- zione di un secondo giudice.

Art. 111a Procedura e decisione

1 La Commissione di ricorso può rinunciare allo scambio di scritti.

2 Le decisioni su ricorso secondo l’articolo 111 sono motivate solo sommariamente.

Art. 112 Effetto di rimedi di diritto straordinari L’uso di rimedi di diritto o di mezzi d’impugnazione straordinari non sospende l’esecuzione, a meno che l’autorità competente per il disbrigo non decida altrimenti.

Art. 115 lett. b e c15 È punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa fino a 20 000 franchi, se non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il Codice penale16 commina una pena più grave, chiunque:

13 RS 142.20 14 RS 142.20 15 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). 16 RS 311.0

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Legge sull’asilo RU 2006

b. si sottrae totalmente o in parte all’obbligo di versare il contributo speciale di cui all’articolo 86 facendo dichiarazioni inveritiere o incomplete o in qual- siasi altro modo; c.17 in qualità di datore di lavoro, deduce contributi speciali dal salario di un impiegato non usandoli per lo scopo previsto.

Art. 116a Multa disciplinare 1 Chiunque viola le prescrizioni di pagamento secondo l’articolo 86 capoverso 4 può essere punito, previa diffida, con una multa disciplinare fino a 1000 franchi. In caso di recidiva nei due anni successivi, può essere inflitta una multa disciplinare fino a

5000 franchi.

2 La competenza di infliggere multe disciplinari spetta all’Ufficio federale.

II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 1 Ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modi- fica è applicabile il nuovo diritto.

2 Se prima dell’entrata in vigore della presente modifica sorge un motivo per

l’allestimento del conteggio finale secondo l’articolo 87 della legge nella versione del 26 giugno 199818, il conteggio e il pagamento del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente. 3 Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio; stabilisce l’entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali nei confronti delle persone che esercitavano un’attività lucrativa prima dell’entrata in vigore della presente modifica e per le quali, al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, non è sorto un motivo di conteggio intermedio o finale a tenore del capo- verso 2. 4 Riguardo alle persone nei cui confronti è stata pronunciata una decisione in materia d’asilo o d’allontanamento passata in giudicato prima dell’entrata in vigore della presente modifica, la Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di

15 000 franchi, sempreché tali persone non abbiano ancora lasciato la Svizzera.

17 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). 18 RU 1999 2262

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IV

Coordinamento con la legge federale del 16 dicembre 200519 sugli stranieri (LStr)

1. Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la LStr o la presente

modifica della legge sull’asilo, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi le disposi- zioni qui appresso della presente modifica ricevono il seguente tenore:

Art. 60 Testo secondo la presente modifica, non secondo la LStr

Art. 84 Assegni per i figli Gli assegni per i figli che vivono all’estero sono trattenuti durante la procedura d’asilo. Essi sono versati se al richiedente è riconosciuta la qualità di rifugiato o concessa l’ammissione provvisoria secondo l’articolo 83 capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 200520 sugli stranieri (LStr).

Art. 105 cpv. 1 lett. f 1 La Commissione di ricorso decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio federale concernenti: f. l’ordine di carcerazione secondo l’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr21.

Art. 108 cpv. 4 4 La verifica della legalità e dell’adeguatezza dell’assegnazione di un luogo di sog- giorno all’aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all’articolo 22 capoversi 3 e 4, nonché della carcerazione secondo l’articolo 76 capoverso 1 lette- ra b numero 5 LStr22 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.

Art. 108a Abrogato

Art. 109 cpv. 3 3 La Commissione di ricorso decide immediatamente, di norma sulla base degli atti, sui ricorsi contro le decisioni di cui all’articolo 22 capoversi 2–4 e all’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr23.

19 RS 142.20; RU ... (FF 2005 6545) 20 RS 142.20; RU ... (FF 2005 6545) 21 RS 142.20; RU ... (FF 2005 6545) 22 RS 142.20; RU ... (FF 2005 6545) 23 RS 142.20; RU ... (FF 2005 6545)

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Legge sull’asilo RU 2006

Art. 111 lett. d I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di: d. ordine di carcerazione secondo l’articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr24;

2. Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la LStr o la presente

modifica della legge sull’asilo, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi il numero 1 dell’allegato della presente modifica diviene privo d’oggetto e le disposi- zioni qui appresso della LStr sono adattate come segue:

Art. 60 cpv. 3

3 L’aiuto al ritorno e alla reintegrazione comprende:

a. la consulenza per il ritorno secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera a LAsi25; abis. l’accesso ai progetti in corso in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera b LAsi; b. la partecipazione a progetti nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera c LAsi; c. un sostegno finanziario nel singolo caso per facilitare l’integrazione o per assicurare l’assistenza sanitaria nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo secondo l’articolo 93 capoverso 1 lettera d LAsi.

Art. 72 Abrogato

Art. 76 cpv. 1 lett. b, n. 5 1 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o d’espulsio- ne, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può: b. incarcerare lo straniero se:

5. la decisione d’allontanamento è notificata in un centro d’accoglienza in

virtù degli articoli 32–35a LAsi e l’esecuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile.

24 RS 142.20; RU ... (FF 2005 6545) 25 RS 142.31; RU 2006 4745

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Legge sull’asilo RU 2006

Art. 80 cpv. 2, ultimo periodo 2 ... Se si tratta di una carcerazione secondo l’articolo 76 capoverso 1 lettera b nume- ro 5, la competenza e la procedura d’esame sono rette dagli articoli 105 capoverso 1, 108, 109 e 111 LAsi26.

Art. 83 cpv. 5 Abrogato

Art. 87 cpv. 1 lett. c

1 La Confederazione versa ai Cantoni:

c. per le persone la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato, la somma forfettaria di cui all’articolo 88 capoverso 4 LAsi, sempre che la stessa non sia già stata versata precedente- mente.

Art. 88 Contributo speciale Gli stranieri ammessi provvisoriamente sottostanno al contributo speciale e al prele- vamento di valori patrimoniali secondo gli articoli 86 e 87 LAsi27. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 5 sezione 2 e del capitolo 10 LAsi.

Art. 126a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi28 1 Se, prima dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, sorge un motivo per l’allestimento di un conteggio intermedio o finale secondo l’articolo 87 LAsi nel tenore del 26 giugno 199829, il conteggio intermedio o finale e la liquidazione del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente. 2 Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio, nonché l’entità e la dura- ta del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente che esercitavano un’attività lucrativa prima dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 e nei cui confronti, al momento di tale entrata in vigore, non è insorto un motivo per l’allestimento di un conteggio finale. 3 Fatti salvi i capoversi 1 e 2 del presente articolo, le procedure secondo gli arti- coli 85–87 LAsi nel tenore del 26 giugno 1998 pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 sono rette dal nuovo diritto.

26 RS 142.31; RU 2006 4745 27 RS 142.31; RU 2006 4745 28 RS 142.31; RU 2006 4745 29 RU 1999 2262

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Legge sull’asilo RU 2006

4 Fatti salvi i capoversi 5–7 del presente articolo, agli stranieri che al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, nonché della presente legge, sono ammessi provvisoriamente si applica il nuovo diritto. Le ammissioni provvisorie disposte in virtù dell’articolo 44 capoverso 3 LAsi perman- gono. 5 Riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente in Svizzera al momento dell’en- trata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, la Confederazione versa ai Cantoni, per la durata dell’ammissione provvisoria, ma al massimo per sette anni dall’arrivo in Svizzera, le somme forfettarie di cui agli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 LAsi. La Confederazione versa inoltre ai Cantoni un contributo unico volto in particolare ad agevolare l’integrazione professionale di tali persone. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare. 6 Alle procedure secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nel tenore del 19 dicembre 200330, pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, si applica il diritto previgente. 7 Se l’ammissione provvisoria di uno straniero è stata soppressa prima dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 con decisione passata in giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica di 15 000 franchi, sempreché tale persona non abbia ancora lasciato la Svizzera.

V

Coordinamento con il decreto federale del 17 dicembre 200431 che approva e tra- spone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino Con l’entrata in vigore dell’articolo 3 numero 2 del decreto federale del 17 dicem- bre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, l’artico- lo 102a della legge sull’asilo nel tenore di tale decreto diviene articolo 102abis.

30 RU 2004 1633 31 FF 2004 6343

4766

Legge sull’asilo RU 2006

VI

Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005 Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

1 La presente legge è stata accettata dal popolo 24 settembre 200632.

2 La presente legge entra in vigore come segue:

a. cifra I: art. 14, 17b, 32 cpv. 2 lett. a e cpv. 3, 44, 51 cpv. 5 e 97 cpv. 1 e 2, entrano in vigore il 1° gennaio 2007; b. cifra III: cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005, entra in vigore il 1° gennaio 2007; c. allegato n. 1: art. 3a, 13a, 13b cpv. 1 frase introduttiva e lett. b, cbis e d e cpv. 2 secondo periodo, 13c cpv. 2 primo e secondo periodo e cpv. 2bis, 13e, 13g, 13h, 13i, 14a cpv. 4bis, 14b cpv. 3bis, 14c cpv. 3, 3bis e 7, 14e, 25b non- chè l'ultimo periodo del cpv. 4 delle disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005, entrano in vigore il 1° gennaio 2007; d. le altre disposizioni saranno messe in vigore ad una data ulteriore.

8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

32 FF 2006 8669

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Legge sull’asilo RU 2006

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 26 marzo 193133 concernente la dimora

e il domicilio degli stranieri

Art. 3a

1 La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di

permesso di domicilio o di dimora per: a. notificar loro una decisione relativa al loro statuto di soggiorno in Svizzera; b. accertarne l’identità o la cittadinanza, se a tal fine sia necessaria la loro cooperazione. 2 Il fermo non può protrarsi oltre la durata della cooperazione, dell’interrogatorio o dell’eventuale trasporto necessari e in ogni caso non oltre i tre giorni.

3 La persona fermata deve:

a. venire informata del motivo del fermo; b. avere la possibilità di mettersi in contatto con la persona preposta alla sua sorveglianza, se necessita di aiuto. 4 Se la durata prevedibile del fermo è superiore a 24 ore, alla persona fermata va dapprima data la possibilità di sbrigare o far sbrigare le questioni personali urgenti. 5 Su richiesta, l’autorità giudiziaria competente deve successivamente esaminare la legittimità del fermo. 6 La durata del fermo non viene computata nella durata di un’eventuale carcerazione in vista di rinvio coatto o di un’eventuale carcerazione preliminare.

Art. 6a 1 Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente. È fatto salvo il capoverso 2. 2 Agli apolidi che adempiono le fattispecie di cui all’articolo 14a capoverso 6 si applicano le disposizioni concernenti gli stranieri ammessi provvisoriamente secon- do l’articolo 14a capoverso 7. 3 Gli apolidi con diritto a un permesso di dimora che vivono legalmente in Svizzera da almeno cinque anni hanno diritto al permesso di domicilio.

33 RS 142.20

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Legge sull’asilo RU 2006

Art. 13a, frase introduttiva, nonché lett. a, f, g Allo scopo di garantire l’attuazione della procedura di allontanamento, la competen- te autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la prepara- zione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di dimora o di domicilio che: a. nella procedura d’asilo o d’allontanamento rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d’asilo sotto diverse identità, ripetutamente non dà seguito a una citazione senza sufficiente motivo oppure, nella proce- dura d’asilo, disattende altri ordini dell’autorità; f. soggiorna illegalmente in Svizzera, presenta una domanda d’asilo e lo fa nell’intenzione manifesta di evitare l’imminente esecuzione di un allon- tanamento o di un’espulsione; tale intenzione è presunta se si poteva preten- dere ragionevolmente che la domanda d’asilo venisse presentata prima e non in connessione cronologica con un arresto, un procedimento penale, l’ese- cuzione di una pena o la pronuncia di una decisione d’allontanamento; g. è stato condannato per aver commesso un crimine.

Art. 13b cpv. 1, frase introduttiva, lett. b, cbis, d ed e, nonché cpv. 2 1 Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, l’autorità competente può, allo scopo di garantire l’esecuzione: b. incarcerare lo straniero, se sono dati motivi giusta l’articolo 13a lettere b, c, e oppure g; cbis. incarcerare lo straniero, se dal suo comportamento si desume ch’egli non ottempera a quanto disposto dall’autorità; d. incarcerare lo straniero, se, fondandosi sull’articolo 32 capoverso 2 lette- re a–c o sull’articolo 33 della legge federale del 26 giugno 199834 sull’asilo (legge sull’asilo), l’Ufficio federale della migrazione ha deciso di non entra- re nel merito; e. incarcerare lo straniero, se la decisione d’allontanamento è notificata in un centro d’accoglienza in virtù degli articoli 32–35a della legge sull’asilo e l’esecuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile. 2 La carcerazione secondo il capoverso 1 lettera e può durare 20 giorni al massimo. La carcerazione secondo il capoverso 1 lettere a–d può durare tre mesi al massimo; se particolari ostacoli si oppongono all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espul- sione, con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale essa può essere prorogata di 15 mesi al massimo o, se si tratta di giovani tra i 15 e i 18 anni, di nove mesi al massimo. Nella durata massima sono computati i giorni di carcerazione secondo: a. il capoverso 1 lettera e; o b. l’articolo 22 capoverso 5 ultimo periodo della legge sull’asilo.

34 RS 142.31; RU 2006 4745

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Legge sull’asilo RU 2006

Art. 13c cpv. 1, 2 e 2bis 1 La carcerazione è ordinata dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Nei casi di cui all’articolo 13b capoverso 1 lettera e, la carcerazione è ordinata dall’Ufficio federale della migrazione. 2 La legalità e l’adeguatezza della carcerazione sono esaminate dall’autorità giudi- ziaria entro 96 ore, sulla base di un’udienza in procedura orale. Se è stata ordinata la carcerazione in vista di rinvio coatto secondo l’articolo 13i, la procedura relativa all’esame della carcerazione si svolge in forma scritta. In caso di carcerazione secon- do l’articolo 13b capoverso 1 lettera e, la competenza e la procedura relative all’esame della carcerazione sono rette dagli articoli 105 capoverso 1 lettera f, 108 capoverso 4 e 109 capoverso 3 della legge sull’asilo35. 2bis L’autorità giudiziaria può rinunciare a un’audizione in procedura orale se il rinvio coatto avverrà presumibilmente entro otto giorni dopo l’ordine di carcera- zione e se l’interessato si è dichiarato d’accordo per scritto. Se il rinvio coatto non può essere eseguito entro tale termine, l’udienza in procedura orale deve avvenire il più tardi 12 giorni dopo l’ordine di carcerazione.

Art. 13e cpv. 1 1 L’autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se: a. lo straniero non è in possesso di un permesso di dimora o di domicilio e per- turba o mette in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici, segnatamente mediante traffico illecito di stupefacenti; o b. è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e lo straniero non ha rispettato il termine di partenza impartitogli.

Art. 13g 1 Lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli e che con il suo comportamento personale rende impossibile l’esecu- zione della decisione d’allontanamento o d’espulsione passata in giudicato può essere incarcerato per cautelare il successivo adempimento del suo obbligo di las- ciare la Svizzera laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto o risulti vana una misura più mite. 2 La carcerazione può essere ordinata per un mese. Con il consenso dell’autorità giu- diziaria cantonale, può essere prorogata di volta in volta di due mesi fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento e a lasciare la Svizzera. La durata massima della carcerazione è di 18 mesi o, se si tratta di giovani tra i 15 e i 18 anni, di nove. È fatto salvo l’articolo 13h.

35 RS 142.31; RU 2006 4745

4770

Legge sull’asilo RU 2006

3 La carcerazione e la sua proroga sono ordinate dall’autorità del Cantone com-

petente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Lo straniero che si trovi già in carcere in applicazione degli articoli 13a e 13b può esservi lasciato qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso 1. 4 Il primo ordine di carcerazione è esaminato entro 96 ore da un’autorità giudiziaria in base a un’udienza in procedura orale. Su richiesta dello straniero incarcerato, la proroga della carcerazione è esaminata entro otto giorni lavorativi dall’autorità giu- diziaria in base a un’udienza in procedura orale. Il potere d’esame è retto dall’arti- colo 13c capoversi 2 e 3.

5 Le condizioni della carcerazione sono rette dall’articolo 13d.

6 La carcerazione termina se:

a. la partenza volontaria e regolare non è possibile benché lo straniero abbia ottemperato agli obblighi di collaborare con l’autorità; b. la partenza avviene conformemente alle istruzioni; c. viene ordinata la carcerazione in vista di rinvio coatto; d. viene accolta una domanda di scarcerazione.

Art. 13h La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 13a e 13b e la carcerazione secondo l’articolo 13g non possono, assieme, durare più di 24 mesi. Se l’incarcerato è un giovane tra i 15 e i 18 anni, tale durata massima è di

12 mesi.

Art. 13i 1 L’autorità cantonale competente può incarcerare una persona per assicurare l’ese- cuzione dell’allontanamento o dell’espulsione se: a. la decisione d’allontanamento o d’espulsione è esecutiva; b. l’interessato non ha lasciato la Svizzera nel termine impartitogli; e c. l’autorità ha dovuto procurare i documenti di viaggio all’interessato.

2 La carcerazione può durare 60 giorni al massimo.

3 Vanno presi immediatamente i provvedimenti necessari per l’esecuzione dell’al-

lontanamento o dell’espulsione.

Art. 14a cpv. 1, 1bis, 2, 3, 4, 4bis, 6 e 7 1 Se l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione non è possibile, non ammis- sibile o non ragionevolmente esigibile, l’Ufficio federale della migrazione dispone l’ammissione provvisoria. 1bis L’ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.

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2 L’esecuzione non è ammissibile se impegni di diritto internazionale della Svizzera si oppongono alla partenza dello straniero alla volta del suo Paese d’origine o di provenienza o di uno Stato terzo. 3 L’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’ori- gine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni straordinarie quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 4 L’esecuzione non è possibile se lo straniero non può né partire alla volta del suo Paese d’origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né può esservi trasportato. 4bis Abrogato

6 L’ammissione provvisoria secondo i capoversi 3 e 4 è esclusa se lo straniero allon- tanato o espulso: a. è stato condannato in Svizzera o all’estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 4236 o 100bis 37 del Codice penale38; b. ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o c. ha causato, con il suo comportamento, l’impossibilità di eseguire l’allonta- namento o l’espulsione. 7 I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall’asilo secondo gli articoli 53 e 54 della legge sull’asilo39 sono ammessi provvisoriamente.

Art. 14b cpv. 1–3bis 1 L’Ufficio federale della migrazione verifica periodicamente se le condizioni per l’ammissione provvisoria secondo l’articolo 14a capoverso 1 sono ancora soddis- fatte. 2 Se le condizioni di cui all’articolo 14a capoverso 1 non sono più soddisfatte, l’Uf- ficio federale della migrazione revoca l’ammissione provvisoria e ordina l’esecu- zione dell’allontanamento o dell’espulsione. 2bis Su richiesta delle autorità cantonali o dell’Ufficio federale di polizia, l’Ufficio federale della migrazione può revocare l’ammissione provvisoria ordinata perché l’esecuzione non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 14a cpv. 3 e 4) e ordinare l’esecuzione dell’allontanamento se sussistono motivi di cui all’articolo 14a capoverso 6.

36 Con l’entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del

13 dic. 2002 (RU 2006 3459): art. 64.

37 Con l’entrata in vigore della modifica della parte generale del Codice penale, del

13 dic. 2002 (RU 2006 3459): art. 61.

38 RS 311.0 39 RS 142.31; RU 2006 4745

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Legge sull’asilo RU 2006

3 L’ammissione provvisoria si estingue al momento della partenza definitiva o

dell’ottenimento di un permesso di dimora. 3bis Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d’integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza del rimpatrio.

Art. 14c cpv. 1–1ter, 2, 3, 3bis, 4, 5, 5bis, 6 e 7

1 La carta di soggiorno per lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera è

rilasciata a fini di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo, dal Cantone di soggiorno ed è, se del caso, da questo prorogata fatto salvo l’articolo 14b. 1bis Se i Cantoni non riescono a intendersi su un metodo di ripartizione diverso, l’Ufficio federale della migrazione attribuisce loro, in conformità ai criteri di riparti- zione definiti nell’articolo 27 capoverso 2 della legge sull’asilo40, gli stranieri ammessi provvisoriamente. Tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e degli stranieri ammessi provvisoriamente. 1ter Lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera che intende cambiare Cantone deve farne domanda all’Ufficio federale della migrazione. Dopo aver sentito i Cantoni interessati, quest’ultimo decide definitivamente, fatto salvo il capo- verso 1quater.

2 Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di

residenza nel territorio dell’attuale Cantone di soggiorno o del Cantone cui è stato attribuito. 3 Le autorità cantonali possono rilasciare allo straniero ammesso provvisoriamente un’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa indipendentemente dalla situazio- ne del mercato del lavoro e dalla situazione economica. 3bis I coniugi e i figli non coniugati d’età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell’ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se: a. coabitano con esse; b. è disponibile un’abitazione conforme ai loro bisogni; e c. la famiglia non dipende dall’aiuto sociale. 4 I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d’emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili le disposizioni concernenti i richiedenti l’asilo degli articoli 80–84 della legge sull’asilo. Per quanto concerne gli standard dell’aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

40 RS 142.31; RU 2006 4745

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Legge sull’asilo RU 2006

5 La Confederazione paga ai Cantoni:

a. per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secon- do gli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 della legge sull’asilo e un contributo alla promozione dell’integrazione sociale e dell’indipendenza economica di tali persone; questa somma forfettaria per l’integrazione può essere subordi- nata al raggiungimento di obiettivi sociopolitici ed essere limitata a deter- minati gruppi di persone; il Consiglio federale ne determina l’ammontare; b. per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secon- do gli articoli 88 capoverso 3 e 89 della legge sull’asilo; c. per gli stranieri la cui ammissione provvisoria è stata revocata con decisione passata in giudicato, la somma forfettaria di cui all’articolo 88 capoverso 4 della legge sull’asilo, sempreché tale somma non sia stata già versata in pre- cedenza. 5bis Le somme forfettarie di cui al capoverso 5 sono versate per un periodo massimo di sette anni dall’entrata in Svizzera. 6 Gli stranieri ammessi provvisoriamente sottostanno all’obbligo del contributo spe- ciale secondo l’articolo 86 della legge sull’asilo. Sottostanno altresì al prelievo di valori patrimoniali conformemente all’articolo 87 della legge sull’asilo. Sono appli- cabili le disposizioni del capitolo 5 sezione 2 e del capitolo 10 della legge sull’asilo. 7 Per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l’asilo della legge sull’asilo e della legge federale del 18 marzo 199441 sull’assicurazione malattie.

Art. 14e cpv. 2 lett. b e d

2 La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese

d’esercizio dei Cantoni per l’esecuzione della carcerazione preliminare, della carce- razione in vista di rinvio coatto e della carcerazione secondo l’articolo 13g. Tale somma è versata per: b. rifugiati e stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca dell’ammissione provvisoria; d. rifugiati espulsi in virtù dell’articolo 65 della legge sull’asilo42.

Art. 14f Abrogato

41 RS 832.10 42 RS 142.31; RU 2006 4745

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Legge sull’asilo RU 2006

Art. 20 cpv. 1bis 1bis Ai ricorsi concernenti l’ammissione provvisoria si applica l’articolo 105 capo- verso 1 della legge sull’asilo43.

Art. 25b cpv. 1, 1bis, 1ter e 1quater 1 Il Consiglio federale promuove partenariati bilaterali e multilaterali con altri Stati in materia di migrazioni. Può concludere accordi per rafforzare la collaborazione nel settore delle migrazioni, nonché per ridurre le migrazioni illegali e le loro con- seguenze negative. 1bis Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi sull’obbligo del visto, sulla riammissione e il transito delle persone residenti illegalmente in Svizzera e sul domicilio, nonché accordi sulla formazione e il perfezionamento professionali. 1ter Negli accordi di riammissione e di transito, il Consiglio federale può, nei limiti delle sue competenze, concedere o denegare prestazioni e vantaggi. Tiene conto in tal ambito degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con lo Stato estero interessato. 1quater Nell’ambito di accordi di riammissione e di transito, il Consiglio federale può disciplinare il trasporto in transito sotto scorta di polizia, incluso lo statuto giuridico degli agenti di scorta delle Parti contraenti.

Art. 25c cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lett. d 1 Per l’esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all’articolo 25b, le autorità competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di un’equivalente protezione dei dati. 2 Ai fini della riammissione di suoi cittadini, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti: d. indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assi- curare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici nello Stato d’origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l’articolo 2 della legge federale del 20 marzo 198144 sull’assi- stenza internazionale in materia penale si applica per analogia.

Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2005 1 Se un motivo per l’allestimento di un conteggio intermedio o finale secondo l’arti- colo 87 della legge sull’asilo nella versione del 26 giugno 199845 insorge prima dell’entrata in vigore della presente modifica, il conteggio e la liquidazione del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.

43 RS 142.31; RU 2006 4745 44 RS 351.1 45 RU 1999 2262

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Legge sull’asilo RU 2006

2 Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio, nonché l’entità e la dura- ta del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente che esercitavano un’attività lucrativa prima dell’entrata in vigore della presente modifica e nei cui confronti, al momento di tale entrata in vigore, non è insorto un motivo per l’allestimento di un conteggio finale secondo il capoverso 1. 3 Fatti salvi i capoversi 1 e 2 delle presenti disposizioni transitorie, le procedure secondo gli articoli 85–87 della legge sull’asilo nella versione del 26 giugno 1998 pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono rette dal nuovo diritto. 4 Fatti salvi i capoversi 5–7 delle presenti disposizioni transitorie, agli stranieri che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e della modifica della legge sull’asilo del 16 dicembre 2005 sono ammessi provvisoriamente si applica il nuovo diritto. Le ammissioni provvisorie disposte in virtù dell’articolo 44 capoverso

3 della legge sull’asilo permangono.

5 Riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente in Svizzera al momento dell’en- trata in vigore della presente modifica, la Confederazione versa ai Cantoni, per la durata dell’ammissione provvisoria, ma al massimo per sette anni dall’arrivo in Svizzera, le somme forfettarie di cui agli articoli 88 capoversi 1 e 2 e 89 della legge sull’asilo nella versione del 26 giugno 1998. La Confederazione versa inoltre ai Cantoni un contributo unico volto in particolare ad agevolare l’integrazione profes- sionale di tali persone. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare.

6 Alle procedure secondo l’articolo 20 capoverso 1 lettera b pendenti al momento

dell’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto previgente. 7 Se l’ammissione provvisoria di uno straniero è stata soppressa prima dell’entrata in vigore della presente modifica con decisione passata in giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica di 15 000 franchi, sempreché tale persona non abbia ancora lasciato la Svizzera.

2. Legge federale del 16 dicembre 194346 sull’organizzazione giudiziaria

Art. 100 cpv. 1 lett. b, frase introduttiva

1 Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:

b. in materia di diritto degli stranieri:

46 RS 173.110

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