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AS 2006 4803

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden

Modifica del 20 novembre 2006

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del DATEC del 26 settembre 20021 sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden è modificato come segue:

Art. 1 Norme di rotta 1 Le dimensioni delle navi, dei convogli spinti e delle navi accoppiate non devono superare i 110 m di lunghezza e gli 11,45 m di larghezza tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e il ponte stradale di Rheinfelden. Il pescaggio massimo autorizzato delle navi è di 3,20 m. In deroga al capoverso 1, la larghezza massima autorizzata sulla sezione del Reno compresa tra l’avamporto a monte della conca di Birsfelden e l’avamporto a valle della conca di Augst come sulla sezione compresa tra l’avamporto a monte della conca di Augst e il ponte stradale di Rheinfelden è di 22,90 m. 2 Fissando le condizioni dettate dalle circostanze, l’autorità competente può conce- dere deroghe per lunghezze e pescaggi più grandi.

Art. 3 cpv. 1 e 2 1 La navigazione delle imbarcazioni grandi e minute è vietata sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l’avamporto a valle della conca di Birsfelden quando il livello dell’acqua raggiunge o supera i 7,90 m al limnimetro di Basilea-Rheinhalle. 2 La navigazione delle imbarcazioni minute è vietata sulla sezione del Reno compre- sa tra l’avamporto a monte della conca di Birsfelden e il ponte stradale di Rheinfel- den quando il livello dell’acqua raggiunge o supera i 7,90 m al limnimetro di Basi- lea-Rheinhalle; la navigazione delle grandi imbarcazioni è vietata quando il livello dell’acqua raggiunge o supera gli 8,20 m al limnimetro di Basilea-Rheinhalle.

1 RS 747.224.211

2006-2497 4803

Messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno RU 2006 tra Basilea e Rheinfelden

Art. 6 cpv. 3

3 Se il livello dell’acqua raggiunge o supera i 7,00 m al limnimetro di Basilea-

Rheinhalle, i convogli rimorchiati in direzione ascendente possono comprendere una sola unità rimorchiata.

Art. 10 Rimorchio di rinforzo sulla sezione compresa tra i ponti «Mittlere Rheinbrücke» e «Eisenbahnbrücke» a Basilea 1 Le navi ascendenti, che devono essere munite d’una segnaletica supplementare in conformità dell’articolo 3.14 numeri 1 a 3 del regolamento di polizia per la naviga- zione sul Reno del 1° dicembre 19932, possono navigare sulla sezione del Reno compresa tra i ponti «Mittlere Rheinbrücke» e «Eisenbahnbrücke» a Basilea solo con un rimorchio di rinforzo. Sono dispensate da quest’obbligo le navi che non sono cariche e le navi a doppio scafo conformemente ai numeri 9.1.0.80 a 9.1.0.99 e 9.3.2 a 9.3.2.99 del regolamento del 29 novembre 20013 per il trasporto di materie perico- lose sul Reno (ADNR).

2 Se il livello d’acqua raggiunge o supera i 7,00 m al limnimetro di Basilea-

Rheinhalle, le navi e i convogli spinti da un solo motore devono munirsi d’un rimor- chio di rinforzo per poter navigare sulla sezione del Reno compresa tra i ponti «Mitt- lere Rheinbrücke» e «Eisenbahnbrücke» a Basilea. Le navi utilizzate come rimor- chio di rinforzo devono essere spinte da più motori. 3 Secondo il capoverso 2 sono dispensati dal rimorchio di rinforzo le navi che non sono cariche, le motonavi e motocisterne a un solo motore nonché i convogli spinti, a condizione che essi abbiano a disposizione una potenza motrice di 1,47 kW per tonnellata di carico.

Art. 11 cpv. 2 e 3 2 La navigazione in direzione discendente è permessa soltanto tra le ore 5 e le ore 22 alle navi, ai convogli spinti e alle navi accoppiate la cui lunghezza massima è di

110 m, se il livello dell’acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle non supera i

6,50 m. L’autorità competente può concedere deroghe. 3 Se il livello dell’acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle supera i 6,50 m, la navigazione in direzione discendente è permessa solo mezz’ora prima del sorgere fino a mezz’ora dopo il calar del sole.

Art. 22 Disposizione delle navi sulle aree di stazionamento e presso gli impianti di trasbordo Se il livello dell’acqua supera i 7,90 m al limnimetro di Basilea-Rheinhalle, su tutta la distesa della rada possono stazionare solo tre navi una di fianco all’altra.

2 RS 747.224.111 3 RS 747.224.141

Messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno RU 2006 tra Basilea e Rheinfelden

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

20 novembre 2006 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger

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