AS 2006 4829
Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura
Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura (Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp)
Modifica dell’8 novembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui contributi nella campicoltura è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 1 e 5 1 Le domande per il riconoscimento di un impianto pilota o di un impianto di dimo- strazione devono essere presentate all’Ufficio federale al più tardi il 1° febbraio dell’anno in cui vengono fatti valere i contributi.
5 Le domande trasmesse per fax o Internet sono ammesse a condizione che
l’originale pervenga all’Ufficio federale il giorno feriale seguente la scadenza del termine di inoltro. Fanno fede l’ora stampata sul fax o l’ora di entrata dell'invio via Internet. È determinante il timbro postale o, in caso di consegna personale, la data di ricezione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
8 novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 910.17
2006-2261 4829
Ordinanza sui contributi nella campicoltura RU 2006